Contratti a termine: la proroga è prevista dal decreto Agosto convertito in legge come anche il rinnovo secondo quanto già stabilito dal decreto Rilancio ovvero senza causali. Viene aggiunto un comma per i contratti di somministrazione.
La proroga dei contratti a termine è prevista dal decreto Agosto n.104/2020 del 14 agosto 2020 e convertito nella legge n.126/2020 del 13 ottobre 2020.
Viene mantenuta la deroga all’obbligo della causale al rinnovo dei contratti a termine secondo quanto stabilito dal decreto Dignità.
Secondo il decreto da 25 miliardi per il quale è stato previsto il terzo scostamento di Bilancio e con la proroga di diverse misure per il lavoro come per esempio la cassa integrazione che ritorna nella formula di 18 settimane, 9 più 9.
Per la proroga dei contratti a termine la definiamo automatica dal momento che il testo parlerebbe della modifica all’articolo 93 del decreto Rilancio nei termini da questo stabiliti come anche il rinnovo dello stesso. Tuttavia nel leggere il testo del decreto approvato vengono eliminati dalla proroga i contratti di apprendistato, ma in fase di conversione viene aggiunto un comma per i contratti di somministrazione.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto Agosto sulla proroga dei contratti a termine anche se nella legge finale c’è un’aggiunta ulteriore e un taglio.
Proroga automatica contratti a termine nel decreto Agosto
La proroga automatica dei contratti a termine arriva con il decreto Agosto ora convertito che apporta una modifica al testo del decreto Rilancio e in particolare all’articolo 93. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa recita l’articolo relativo alla proroga automatica dei contratti a termine del decreto Agosto:
L’articolo 8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a terminee di contratti di somministrazione recita quanto segue:
“1. All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. b) il comma 1-bis è abrogato.”
Il termine viene spostato al 31 dicembre come abbiamo anticipato, ma viene fatta una precisazione non presente in una delle ultime bozze e vale a dire che si può usare la proroga dei contratti a termine per una sola volta al massimo nel regime speciale stabilito dal decreto Agosto. Viene però eliminato il comma 1-bis e ne viene aggiunto un altro che stabilisce un’integrazione all’articolo 31, comma 1 del decreto 15 giugno 2015, n.81 al quale sono aggiunti i seguenti periodi:
“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.”
Per utilizzatore, ricordiamo, si intende il datore di lavoro. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.
Contratti a termine: come funziona la proroga
Vediamo ora come funziona la proroga dei contratti a termine andando all’articolo 93 del testo del decreto Rilancio convertito e pertanto modificato con la legge n.77/2020 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato). Il comma 1 del testo del decreto Rilancio, rispetto alla legge di conversione resta invariato, e recita quanto segue:
“1. In deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”
Il termine del 30 agosto, come abbiamo visto nel nuovo decreto diventa il 31 dicembre 2020.
La legge di conversione prevede poi un comma aggiuntivo, il comma 1-bis, che recita:
“1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Questo comma viene pertanto abrogato con l’articolo 8 del decreto Agosto e sostituito in fase di conversione in legge con quello che abbiamo sopra analizzato.
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