I contratti delle bollette di luce e gas si possono modificare solo in determinate circostanze, chiarite nel comunicato stampa congiunto di Arera e Agcom.
Quando si possono fare modifiche ai contratti delle bollette di luce e gas? I chiarimenti arrivano direttamente dall’Arera, in un comunicato congiunto con l’Agcom pubblicato il 13 ottobre. I chiarimenti delle due autorità si sono resi necessari a causa delle centinaia di segnalazioni degli utenti per centinaia di contratti ritoccati contro la normativa.
Facciamo un passo indietro, perché ci sono delle novità sulle modifiche unilaterali delle utenze di luce e gas. Il decreto Aiuti bis, entrato in vigore il 10 agosto, ha congelato in modo retroattivo anche gli avvisi arrivati nei mesi precedenti e fino ad aprile 2023. Nonostante questo, però, alcune imprese hanno continuato a modificare i contratti di luce e gas, vista l’impennata dei prezzi dell’energia, ma sono state aiutate anche da una normativa effettivamente confusa.
Quando si possono modificare i contratti delle bollette di luce e gas
Il comunicato stampa Arera e Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) specifica quali sono le condizioni in cui è possibile modificare i contratti di luce e gas.
Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali:
- sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali;
- trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del dl 115/22 (il dl Aiuti bis), quindi sono ferme fino al 30 aprile 2023.
Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche sono modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma comportano:
- un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore;
- lo scadere o la riduzione di sconti;
- il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile e viceversa.
Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il
loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità, e non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3 del dl 115/2022.
Infine, ci sono le offerte placet, cioè rinnovi delle condizioni economiche. Il rinnovo, specifica il comunicato in commento, «è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti».
Le offerte placet consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità, tranne per il prezzo, di cui l’Arera stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore. La regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi). L’articolo 3 del dl 115/2022 non si applica al rinnovo.
Come rinegoziare i contratti delle bollette se gli operatori invocano la forza maggiore?
Il comunicato stampa di Arera e Agcm continua spiegando che sono giunte a entrambe le Autorità segnalazioni di operatori che propongono offerte a prezzi superiori informando i clienti che in caso di non accettazione ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere, senza proporre un nuovo contratto.
Viene precisato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma, al più, di “eccessiva onerosità” che, in base a quanto previsto dall’articolo 1467 del Codice Civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.
Specificano le Autorità: ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza pronuncia giudiziale e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Quest’ultima condotta, infatti, viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.
Lasciamo in allegato il comunicato congiunto per ulteriori dettagli.
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