Cosa deve fare l’azienda se si raggiungono i 180 giorni di malattia?

Paolo Ballanti

2 Gennaio 2023 - 15:30

L’indennità di malattia Inps è garantita per un periodo massimo di 180 giorni. Quali obblighi ha l’azienda una volta raggiunto il limite e cosa cambia in busta paga? Guida completa

Cosa deve fare l’azienda se si raggiungono i 180 giorni di malattia?

La malattia non professionale comporta la sospensione del rapporto di lavoro, causata dall’impossibilità sopravvenuta di rendere l’attività lavorativa per via delle condizioni fisiche del dipendente.

L’assenza di retribuzione, dovuta al mancato svolgimento della prestazione manuale e/o intellettuale definita nel contratto di lavoro, è ristorata, a seconda della qualifica del lavoratore:

  • dall’azienda, attraverso un trattamento economico imponibile ai fini Inps ed Irpef;
  • dall’Inps, a mezzo di un’indennità economica (soggetta solo a trattenuta Irpef) di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, per conto dell’Istituto, salvo poi essere recuperata in sede di versamento dei contributi con modello F24.

In quest’ultima ipotesi, il pagamento Inps è soggetto a un determinato limite di durata che, una volta raggiunto, può comportare una serie di conseguenze anche sugli obblighi retributivi in capo al datore di lavoro.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Il trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro

Durante i periodi di malattia non professionale, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico della retribuzione:

  • in favore delle categorie di dipendenti escluse dall’indennità Inps;
  • per i primi tre giorni di malattia (cosiddetta «carenza»), nel corso dei quali non opera la copertura economica dell’Istituto;
  • per le festività cadenti nel periodo di malattia (per gli operai e gli apprendisti) ovvero per le festività cadenti di domenica (per gli impiegati del commercio e gli apprendisti impiegati).

I datori di lavoro, inoltre, in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale), sono di norma tenuti a integrare l’indennità economica di malattia a carico dell’Inps, fino a un determinato ammontare che può essere una quota o il 100% della normale retribuzione.

Generalmente, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) legano l’obbligo di integrazione in capo all’azienda all’indennità di malattia. Di conseguenza, se l’Inps non indennizza l’evento perché raggiunto il periodo massimo indennizzabile, viene meno il corrispondente obbligo per il datore di lavoro.

In conclusione, una volta raggiunto il limite temporale per l’erogazione dell’indennità Inps, il datore di lavoro è tenuto a verificare cosa prevede il Ccnl applicato.

Se quest’ultimo lega l’integrazione a carico ditta all’indennità Inps, il dipendente riceverà un cedolino privo di:

  • indennità di malattia a carico Inps;
  • integrazione dell’indennità di malattia a carico del datore di lavoro.

Qual è il periodo massimo indennizzabile dall’Inps?

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto all’indennità di malattia Inps per tutte le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Per i dipendenti con contratto a termine l’indennità è dovuta per un periodo non eccedente quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermo restando comunque il tetto massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Se il lavoratore a termine nei 12 mesi immediatamente precedenti non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento di malattia Inps è concesso per un massimo di 30 giorni nell’anno solare.

Non vengono considerati nel computo i periodi di:

  • congedo di maternità e paternità;
  • congedo parentale;
  • malattia connessa con lo stato di gravidanza;
  • incapacità lavorativa dipendenti da infortunio sul lavoro e da malattia professionale;
  • malattia causata da terzi per i quali l’Inps abbia esperito con esito positivo (anche parziale) l’azione di surroga.

In caso di malattia iniziata in un anno solare e proseguita in quello successivo, senza interruzione, l’indennità nel secondo anno spetta:

  • quando, nell’anno di insorgenza dell’evento, non è stato raggiunto il massimo assistibile annuo, la prestazione spetta dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni;
  • quando, nell’anno d’insorgenza dell’evento, il massimo assistibile annuo è stato raggiunto prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità al 1° gennaio successivo, per un massimo di 180 giorni, non è automatico ma subordinato alla permanenza del rapporto di lavoro con oneri retributivi, anche parziali, a carico dell’azienda.

Quanto spetta a titolo di indennità Inps?

L’indennità giornaliera di malattia riconosciuta dall’Inps varia in ragione della durata della malattia e della qualifica del lavoratore.

Per gli operai (anche agricoli) salariati, gli impiegati del commercio e gli apprendisti di tutti i settori l’indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera, per le giornate indennizzabili comprese dal 4° al 20° giorno di malattia.

A decorrere dal 21° giorno di malattia sino al 180° giorno l’indennità Inps è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera.

Per i lavoratori dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane, tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo, l’indennità giornaliera spetta in misura pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per tutte le giornate indennizzabili del periodo di malattia.

Per il calcolo della retribuzione media globale giornaliera si considera quanto spettante al lavoratore nel periodo di paga mensile scaduto e immediatamente precedente l’inizio della malattia.

Se il dipendente non può far valere un mese intero di lavoro, è necessario far riferimento alla retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato.

La retribuzione di riferimento è formata da tutto ciò che il dipendente riceve, in dipendenza del rapporto di lavoro, in denaro o in natura, tale da formare la base imponibile contributiva.

Come si calcola la retribuzione media globale giornaliera?

Per determinare la retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori con qualifica impiegatizia è necessario:

  • assumere la retribuzione lorda percepita dal lavoratore per il mese precedente quello di inizio della malattia (valore «a»);
  • determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente, che non fanno parte della retribuzione corrente mensile (ad esempio tredicesima ed eventuale quattordicesima), cosiddetto valore «b»;
  • sommare il valore «a» e il valore «b», salvo poi dividere il risultato per 30.

Il risultato della divisione rappresenta la retribuzione media globale giornaliera.

Per gli operai si applica lo stesso criterio di calcolo, salvo:

  • per i lavoratori retribuiti a ore, dividere la retribuzione mensile lorda per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, comprese nel mese o nelle 4 settimane considerate (il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente dev’essere invece diviso per 25);
  • per i lavoratori pagati in misura fissa mensile, la retribuzione mensile dev’essere divisa per 26, mentre il rateo mensile degli emolumenti ricorrenti per 25.

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