Si diffonde sempre più nelle imprese il contratto di leasing, ma qual è la definizione di leasing, come avviene il pagamento e quali sono i vantaggi? Ecco tutto sul leasing
Cosa significa il termine leasing? Come funziona?
Sempre più spesso in Italia si sente parlare di contratto di leasing, un’operazione che consente di ottenere beni in “prestito”, dietro il pagamento di canoni periodici. Rispetto a una normale locazione si contraddistingue perché prevede un’opzione di acquisto finale a fronte di un prezzo residuo.
Il contratto di leasing è rivolto a:
- professionisti;
- artigiani;
- Piccole e Medie Imprese (PMI)
- Grandi imprese;
- Pubblica Amministrazione.
Negli ultimi anni si è diffuso il contratto di leasing anche in favore dei privati soprattutto nel settore della Nautica.
Quali sono le peculiarità del contratto di leasing? Come funziona? Qual è il trattamento fiscale e quali agevolazioni sono previste per chi effettua il pagamento del leasing?
Ecco una guida con tutto sul leasing.
Cos’è un leasing: significato e definizione
Cosa significa leasing? Il termine leasing deriva dall’inglese to lease = prendere/dare in locazione.
Per conoscere tutto sul leasing si parte dai soggetti del contratto. Nel leasing operativo vi sono due soggetti: il locatore, o concedente, che mette a disposizione del locatario, o utilizzatore il bene.
Nel leasing finanziario vi sono 3 soggetti: proprietario, intermediario che funge da locatore, acquista dal produttore e mette il bene a disposizione del locatario (utilizzatore) il bene.
Ma perché scegliere il leasing? Le imprese sempre più frequentemente scelgono di avere beni strumentali e immobili in leasing. Questo perché l’obsolescenza tecnica repentina dovuta alle continue innovazioni tecnologiche rendono tali beni poco funzionali ed efficienti in poco tempo.
Qual è la definizione di leasing? Con il contratto di leasing una parte attribuisce all’altra il godimento di un bene per un periodo determinato a fronte del pagamento di canoni periodici con opzione per l’acquisto del bene alla conclusione del contratto.
Naturalmente per ottenere la proprietà del bene è necessario versare un importo residuo.
Volendo adottare una locuzione in italiano per spiegare che cos’è il leasing e che possa intuitivamente far capire qual è il contenuto del contratto si parlerebbe di locazione con opzione per l’acquisto finale. Attualmente il leasing è disciplinato dalla legge 124 del 2017, commi 136-140, articolo 1.
La normativa prevede la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento, consistente nel mancato pagamento di 6 canoni mensili o due trimestrali se trattasi di leasing immobiliare e 4 canoni mensili, o due trimestrali nelle altre tipologie di leasing (comma 137).
È importante delineare le peculiarità del leasing perché nell’ambito degli aiuti alle imprese, non sempre sono previste agevolazioni per i contratti di leasing, ad esempio, la Nuova Sabatini è applicabile anche ai contratti di leasing, ma altre misure non prevedono tale estensione e riconoscono agevolazioni solo a fronte dell’acquisto di nuovi macchinari.
Quali sono le peculiarità di questo contratto e la disciplina normativa?
Perché stipulare un contratto di leasing? Chi ha un’impresa lo sa bene: il progresso tecnologico è costante, può capitare di comprare un macchinario all’avanguardia e dopo pochi anni accorgersi che è ormai obsoleto, nel frattempo ancora si stanno pagando le rate. Il leasing non fa sorgere questo problema, proprio per tale motivo è molto utilizzato nell’ambito della locazione di macchinari elettro-medicali.
Occorre una precisazione, cosa succede se nel frattempo il macchinario accusa un guasto? In tal caso il peso è sull’utilizzatore che dovrà restituire al termine del contratto il macchinario, o qualunque sia il bene oggetto di leasing, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto e quindi funzionante. La manutenzione straordinaria resta quindi in capo all’utilizzatore.
La normale obsolescenza è, invece, un rischio che ricade sul proprietario.
Dobbiamo ricordare che il leasing può prevedere diverse formule, ad esempio spesso è previsto un maxi canone iniziale che corrisponde al 20%-25% del prezzo del bene. La periodicità della corresponsione dei canoni può essere oggetto di accordo tra le parti.
Dal punto di vista fiscale il bene resta nell’attivo dello stato patrimoniale del concedente, ne consegue che l’utilizzatore non potrà iscriverlo tra le immobilizzazioni, ma registra l’impegno assunto contrattualmente nei conti d’ordine: beni in leasing (dare) a società di leasing, conto impegni (avere). Nel conto economico contabilizza i canoni risultanti dalle fatture passive ricevute.
Il canone del leasing è deducibile, figura quindi tra i costi, tranne il caso in cui l’imprenditore abbia aderito al regime forfettario che non prevede la deduzione analitica dei costi sostenuti per l’attività di impresa. Nel caso in cui il bene sia a uso promiscuo, ad esempio l’auto aziendale, il canone di leasing può essere dedotto solo in parte.
L’art. 102 del Tuir, al comma 7, prevede che la prima rata o “maxi-canone” non può essere dedotta interamente nel primo esercizio, ma deve essere frazionata sull’intera durata del contratto.
Il bene sarà iscritto nello stato patrimoniale dell’utilizzatore nel momento, eventuale, in cui viene esercitata l’opzione per l’acquisto. Tale bene sarà poi soggetto ad ammortamento secondo le regole ordinarie.
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Leasing, a chi è rivolto?
Ora che si è visto cosa significa leasing, si passa a delineare quali sono gli usi più frequenti. In quali campi è conveniente stipulare un contratto di leasing? Diciamo fin da subito che sono davvero tanti, soprattutto si tratta di contratti in favore di imprese in cui l’innovazione tecnologica ha un forte impatto.
Si è detto prima che si tratta di un contratto molto usato per il settore elettro-medicale. L’esempio è presto fatto in quanto è un campo in continua innovazione, facciamo caso l’impresa X con tanta ricerca e sperimentazione, riesce a realizzare un macchinario in grado di bloccare una patologia dell’occhio molto invasiva. Quel macchinario avrà sicuramente un costo elevato e in pochi potranno permettersi di averlo, ma si tratta pur sempre di un dispositivo molto utile che può attirare una platea vasta di pazienti.
D’altronde in poco tempo la stessa tecnologia potrebbe essere superata da una nuova, il rischio è quello di effettuare un investimento molto elevato e non riuscire a rientrare delle spese sostenute a causa del superamento della stessa tecnologia. In questo caso il contratto di leasing è un’ottima alternativa anche perché libera da eventuali costi di smaltimento.
Discorsi simili possono essere fatti in tanti altri settori, ad esempio quello della stampa 3D, oppure nei processi produttivi che possono essere velocizzati o comunque resi più efficienti con l’uso di una tecnologia innovativa.
Come funziona il leasing finanziario
La struttura base del contratto è bilaterale, ma possiamo avere situazioni ulteriori, cioè nello schema visto finora ci sono due soggetti, concedente e utilizzatore. Nella maggior parte dei casi però questo schema non funziona bene perché per il proprietario del bene, ad esempio il produttore del bene, il macchinario è costato per la produzione e per la ricerca e ha bisogno di liquidità.
Cosa succede in questi casi? Frequentemente si approda a un leasing finanziario. In questo caso qual è la spiegazione di leasing? La struttura del contratto di leasing diventa trilaterale: Il produttore cede il macchinario alla banca, o società di leasing, dietro il pagamento del prezzo, la banca (società finanziaria o società di leasing) lo concede in leasing all’utilizzatore.
Siamo quindi in un rapporto trilaterale che naturalmente è più complesso perché la banca riceve la proposta di finanziamento da colui che vorrebbe utilizzare il macchinario, deve naturalmente valutare la convenienza di tale operazione.
Secondo il prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale la struttura del contratto di leasing finanziario consta di una duplicità di contratti autonomi e distinti, tra i quali non esiste neppure un collegamento negoziale.
Non mancano però tesi contrarie sostenute anche dalla Corte di Cassazione, sentenza 5573 del 1989. La stessa sottolinea l’unitarietà della complessa struttura del leasing finanziario, tesa a soddisfare interessi plurimi e compositi.
Peculiarità del leasing finanziario
Per chi vuol sapere tutto sul leasing non si può prescindere dall’elencare alcune peculiarità per questo contratto.
In genere il contratto di leasing finanziario coinvolge solo concedente (banca, società di leasing) e utilizzatore, questi effettua il pagamento leasing alla banca, tra utilizzatore e fornitore del bene non vi sono rapporti.
Il leasing finanziario ha anche altre peculiarità, infatti quando la banca (o una società di leasing) acquista per conto di un’impresa un bene e poi lo concede in leasing, nel canone inserisce una quota di interessi. Ne consegue che il leasing finanziario è più costoso rispetto a un leasing operativo.
In questo caso il rischio del deterioramento o del perimento anche per caso fortuito del bene è ad esclusivo carico dell’utilizzatore che è tenuto a pagare il corrispettivo previsto anche se il bene non esiste più.
Nella maggior parte dei casi nel contratto di leasing si inserisce una clausola che esclude la garanzia per i vizi della cosa da parte dell’impresa di leasing concedente in quanto il bene è stato scelto dall’utilizzatore ed il concedente si è limitato a stipulare il relativo contratto di acquisto dal fornitore.
In seguito a valida stipulazione dell’accordo di leasing, il concedente non risponde dell’inadempimento del fornitore rispetto all’obbligo di consegna, ne consegue che utilizzatore non può rifiutare la propria prestazione per il conseguente mancato godimento del bene, in quanto il fornitore è stato scelto dall’utilizzatore.
I vantaggi del leasing
I vantaggi del leasing sono numerosi, in primo luogo il locatario riesce a ottenere beni strumentali essenziali per l’azienda senza dover acquistare il bene in proprietà e quindi senza perdere liquidità che può essere tranquillamente utilizzata per altre attività aziendali.
Chi deve comprare un macchinario può generalmente agire in due modi: pagarlo in modo immediato, perdendo molta liquidità, infatti, i nuovi macchinari sono generalmente costosi, oppure può rivolgersi a un intermediario che presti i soldi. I tassi di interesse elevati nell’ultimo anno rendono questa operazione antieconomica.
La rata del leasing è invece generalmente più bassa e non vi è una quota di interessi sul prestito da pagare.
I canoni sostenuti per il pagamento del leasing sono stabiliti su una base fissa e permettono all’azienda di pianificare il flusso di cassa in maniera chiara e prevedibile. Questo approccio include anche i costi accessori associati al bene (manutenzione e l’assicurazione) coprendo in tal modo ogni aspetto della gestione straordinaria.
Infine, il contratto di leasing permette una certa flessibilità, infatti, lo schema è abbastanza personalizzabile, le parti spossono fissare la durata, gli importi la periodicità dei pagamenti del leasing.
Agevolazioni fiscali per il contratto di leasing
Tra i vantaggi del leasing, uno spazio particolare deve essere riconosciuto alle agevolazioni fiscali.
Il primo vantaggio è legato alla deducibilità delle spese sostenute per il canone di locazione. Il canone può essere dedotto ai fini Ires e Irap e Irpef per i professionisti non soggetti Ires.
Dal punto di vista fiscale vi sono vantaggi anche per quanto riguarda l’IVA, infatti, l’Imposta sul Valore Aggiunto viene frazionata sui canoni periodici e non è immobilizzata al momento dell’acquisto del bene, generando così una maggiore liquidità.
Si aggiunge la possibilità di ottenere per i beni in leasing anche contributi previsti per le imprese che fanno innovazione, ad esempio la Nuova Sabatini.
Resta, infine, al termine del contratto di leasing la possibilità di acquistare il bene per un prezzo residuo, naturalmente la valutazione sarà fatta avendo in considerazione l’utilità del prodotto rispetto alle esigenze aziendali nel momento stesso in cui si esercita l’opzione.
Svantaggi del contratto di leasing
Come per ogni contratto, anche per quello di leasing vi sono degli svantaggi e quindi occorre ponderare la scelta.
Il primo svantaggio è determinato dal fatto che al termine del contratto non si diventa proprietari del bene, quindi pur avendo provveduto al pagamento del leasing, per diventare proprietari del bene è necessario esercitare l’opzione con esborso di ulteriori somme ( più basse del prezzo di acquisto pieno).
In secondo luogo i contratti di leasing possono includere limitazioni specifiche sull’utilizzo del bene, influendo sulla capacità dell’azienda di sfruttare le attrezzature.
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