Dichiarazione Iva 2024, scadenze, novità e istruzioni

Nadia Pascale

12/09/2024

Tra gli adempimenti da non dimenticare c’è la presentazione della dichiarazione Iva 2024, riassuntiva rispetto alle comunicazioni Lipe trimestrali. Ecco le istruzioni e le scadenze da rispettare.

Dichiarazione Iva 2024, scadenze, novità e istruzioni

Tra gli adempimenti a cui sono tenuti i titolari di partita Iva, esclusi i forfetari, c’è la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Dal 1° febbraio 2024 è possibile inviare il modello compilato, c’è tempo fino al 30 aprile per adempiere. Sanzioni ridotte per chi presenta la dichiarazione Iva tardiva entro 90 giorni dalla scadenza.

Tra le varie opzioni c’è anche la dichiarazione Iva precompilata disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, questa consente di calcolare e pagare l’imposta ed eventualmente di inviare una dichiarazione correttiva o integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla pubblicazione del modello per la dichiarazione Iva e le istruzioni tecniche per la compilazione. Si sono aggiunte in un secondo momento le specifiche tecniche.

Ecco chi è obbligato, i soggetti esonerati, le scadenze e le novità contenute nelle specifiche tecniche della dichiarazione Iva 2024.

Scadenze dichiarazione Iva 2024, attenti alla doppia data

La prima scadenza da tenere in considerazione è quella del 29 febbraio, data entro la quale è necessario presentare il modello Lipe, liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2023.
Questa può essere omessa nel caso in cui si presenti, entro la stessa data, la dichiarazione annuale. Ciò vuol dire che coloro che non vogliono inviare la Lipe, devono trasmettere la dichiarazione annuale non con il termine finale del 30 aprile, ma con il termine del 29 febbraio.

In questo caso deve essere compilato il Quadro VP della dichiarazione annuale dove è possibile inserire i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Entro il 16 marzo 2024 deve, invece, essere pagato il saldo Iva. A questo punto sottolineiamo che la dichiarazione Iva, presentata dopo il 29 febbraio, ha solo valore riepilogativo dei dati di cui l’amministrazione finanziaria già è a conoscenza.
Le somme che emergono devono essere versate con il modello F24.

Fatta questa premessa, ecco le istruzioni per la compilazione della dichiarazione Iva 2024.

Specifiche Iva 2024
Specifiche Iva 2024

Dichiarazione Iva tardiva con sanzioni ridotte

La dichiarazione Iva tardiva può essere presentata entro il 29 luglio 2024 pagando una sanzione di soli 25 euro.

Scaduto il termine del 30 aprile 2024, l’art. 2 c. 7 DPR 322/98 stabilisce che si considera valida la dichiarazione presentata nei successivi 90 giorni, vale a dire entro il 29 luglio 2024, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

La sanzione è pari a 250 euro, che può essere regolarizzata pagando la sanzione ridotta di 25 euro, pari ad un decimo, applicabile in base all’art. 13 c. 1 lett. c) D.Lgs. 472/97 se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

Ricordiamo, inoltre, che il contribuente può rettificare o integrare la dichiarazione IVA presentata validamente per il periodo d’imposta 2023 da parte dei soggetti passivi trasmettendo una dichiarazione integrativa entro il termine per la decadenza del potere di accertamento, vale a dire il 31.12.2029 (quinto anno successivo alla presentazione).

Si può integrare o rettificare una dichiarazione Iva solo se è stata validamente presentata la dichiarazione stessa. Si considera validamente presentata anche la dichiarazione Iva tardiva presentata entro il 29 luglio 2024.
La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera, invece, omessa e non può essere corretta.

Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2024

La dichiarazione Iva annuale, come detto, deve essere presentata entro il 30 aprile 2024 e deve essere trasmessa telematicamente. Una dichiarazione Iva trasmessa senza il “rispetto” delle specifiche tecniche viene scartata. Inoltre è considerata come non presentata e questo espone al rischio di essere sottoposti a sanzioni pesanti, minimo 250 euro, massimo 2.000 euro.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva i contribuenti che svolgono attività di impresa, professionali o artistiche. Inoltre, devono presentare la dichiarazione Iva le organizzazioni di soggetti non residenti, aziende estere che operano in Italia.

Le specifiche tecniche sono utili ai contribuenti che presentano autonomamente la dichiarazione dei redditi. In ogni caso invitiamo a scaricarle in quanto ricche di esempi che facilitano la compilazione e in questa sede è possibile solo sintetizzarne il contenuto.

La prima cosa a cui porre attenzione è la mole della dichiarazione Iva: qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), è necessario frazionare la dichiarazione in più invii. Occorre avere cura per ogni invio a frazionare in modo che la dimensione si avvicini il più possibile al limite visto, così da ridurre il più possibile il numero degli invii.

Il contribuente deve prestare attenzione anche alla formattazione del testo, infatti, una formattazione non conforme porta allo scarto del modello.
Nelle specifiche tecniche viene anche ricordato che tutti i caratteri alfabetici devono essere inseriti in maiuscolo.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva

Naturalmente non vi è l’obbligo di presentazione diretta da parte del contribuente, la dichiarazione annuale Iva 2024, oltre a poter essere presentata direttamente dal titolare della partita Iva, può essere presentata da:

  • intermediario;
  • soggetti incaricati, nel caso in cui la dichiarazione debba essere presentata da Amministrazioni dello Stato;
  • tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si intende presentata nel giorno in cui termina la ricezione telematica, ne è prova la comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

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