L’ufficiale giudiziario può entrare in casa per riscuotere il debito soltanto entro un certo limite di tempo. Ecco qual è e cosa accade dopo.
Per Oscar Wilde avere debiti era “qualcosa a cui pensare” e un modo per essere ricordati dagli “uomini di affari”. Senza scomodare il celebre scrittore e la sua ironia, possiamo pacificamente concordare che i debiti sono uno dei problemi principali dei cittadini. L’impatto sulla salute mentale è ormai comprovato da diversi studi, non che ce ne fosse troppo bisogno, almeno nella vita quotidiana. Chi ha molti debiti sa bene che le conseguenze sulla vita sono devastanti, lo stress continuo e intenso. Non può essere piacevole temere di perdere i propri beni, attendendo con ansia e timore che l’ufficiale giudiziario varchi la porta di casa.
Ovviamente, nemmeno il creditore se la passa troppo bene e rappresenta anzi la parte danneggiata, che ha a propria volta subito le conseguenze dell’inadempimento. Il sacrosanto diritto del creditore di adire le vie legali per ottenere giustizia non è in discussione, ma d’altra parte è essenziale rispettare termini e modalità di legge. Ecco che, quando l’ufficiale giudiziario tanto temuto non arriva, nel debitore comincia a crearsi una dannosa speranza: fuggire dal debito senza conseguenze. Il meccanismo è deleterio soprattutto per il benessere psicologico del debitore, mai del tutto tranquillo, specialmente se in questo modo non si adopera per risolvere i propri problemi. Di fatto, è possibile che il mancato arrivo dell’ufficiale giudiziario vada di pari passo con la prescrizione del debito, ma la questione non è così semplice come si potrebbe pensare.
Quanto tempo ha l’ufficiale giudiziario per riscuotere il debito
Il lavoro dell’ufficiale giudiziario è sottoposto a precise regole, anche e soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione del pignoramento. In tal proposito, si ricorda che l’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale incaricato dall’autorità (giudiziaria per l’appunto, come il tribunale) per dare esecuzione a un provvedimento o a un atto. In merito alla riscossione del credito, la famigerata visita dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento rappresenta proprio l’ultimo passaggio della procedura.
Il primo vero e proprio ordine di pagamento ricevuto dal debitore è il decreto ingiuntivo. In seguito (in caso di inadempimento, opposizione rigettata o sentenza) viene notificato l’atto di precetto, praticamente l’ultimo avvertimento: se il debito non viene saldato si passa al pignoramento. Soltanto a questo punto interviene l’ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale (o dal giudice di pace a seconda dell’entità del debito e della competenza) per dare esecuzione materiale al provvedimento. Nella fase preliminare l’ufficiale giudiziario compie un’indagine per individuare e quantificare gli eventuali beni utili al pignoramento, procedendo poi all’ingresso vero e proprio. Si tratta di una sintesi molto semplificata della procedura, ma tanto basta per comprendere le regole sulle tempistiche.
L’arrivo dell’ufficiale giudiziario non è concordato su appuntamento, principalmente perché il debitore avrebbe così modo di ostacolare la legge, peraltro in modo controproducente per la propria posizione. Esistono dei parametri (ampi) per quanto riguarda giorni e orari, ma possono essere rivisti in via straordinaria dal giudice a seconda della circostanza specifica. Ciò che invece è certo è che l’ufficiale giudiziario può arrivare tra 10 e 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto. Tutti i tentativi di ingresso devono quindi essere effettuati in questa finestra temporale di 80 giorni, oltre la quale non si può procedere senza un ulteriore atto di precetto richiesto dal creditore.
È bene sottolineare che non farsi trovare non è una soluzione lecita né soddisfacente, ma concentriamoci più che altro sui tempi. Se l’ufficiale giudiziario non viene entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di precetto (e comunque non prima di 10) non può più venire, a meno che in seguito a un nuovo atto. Nel frattempo, decorre la prescrizione di 10 anni. Quest’ultima viene però interrotta e azzerata da ogni precetto, con la conseguenza che il debito può non prescriversi mai e passare agli eredi.
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