Pubblicato il modello del nuovo Isee che esclude gli investimenti a garanzia statale. Vediamo le istruzioni per la compilazione della Dsu.
Il nuovo modello per la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Isee è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro con il decreto direttoriale 75 del 2 aprile 2025. Con il modello sono state pubblicate anche le relative istruzioni per procedere alla compilazione dell’Isee che escluda i titoli di stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti postali.
La novità che esclude gli investimenti a garanzia statale fino a un massimo di 50.000 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, diventa finalmente operativa dopo la pubblicazione in GU del Dpcm 13 del 14 gennaio 2025.
Il nuovo regolamento, anche se è entrato in vigore il 5 marzo 2025 ha richiesto altro tempo per la pubblicazione del nuovo modello di Dsu. Resta confermato che le Dsu presentata nel 2025 restano valide fino a naturale scadenza e per libera scelta del contribuente è possibile presentare una nuova Dsu per aggiornare la certificazione con la novità normativa (che in presenza di titoli di Stato ne abbasserebbe il valore).
Le modifiche all’Isee 2025
La profonda revisione del calcolo dell’Isee porta cambiamenti soprattutto nella fotografia del patrimonio mobiliare delle famiglie. Così come previsto dall’articolo 1, comma 183 della Legge di Bilancio 2024, infatti, dal calcolo dell’Isee escono i titoli di Stato, i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo di 50.000 euro. Entro questa soglia, quindi, tutti i prodotti finanziari a garanzia dello Stato non hanno rilevanza sull’Isee familiare.
La modifica ha come effetto quello di far diminuire l’Isee per le famiglie che hanno queste tipologie di prodotti finanziari (sempre fino al limite di 50.000 euro)e la conseguenza è quella di una maggior spesa da parte dello Stato per l’erogazione delle prestazioni legate all’Isee (che ricordiamo essere sempre più numerose), prima fra tutte l’assegno unico.
Oltre all’esclusione per i titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti postali, la novità prevede che per i nuclei familiari che hanno soggetti con disabilità o non autosufficienti, si esclude dal computo del reddito ai fini Isee:
- trattamenti assistenziali;
- trattamenti previdenziali;
- trattamenti indennitari;
percepiti a causa della condizione fisica da amministrazioni pubbliche.
La scala di equivalenza prevede l’attribuzione di una maggiorazione pari a 0,5 al parametro della scala di equivalenza per i soggetti del nucleo che siano disabili medi, gravi o non autosufficienti.
La novità pù attesa, però, era l’esclusione degli investimenti a garanzia statale fino a 50.000 euro.
Da considerare, inoltre, che la Legge di Bilancio 2025 ha previsto ulteriori esclusioni dall’Isee (ad esempio il valore dell’assegno unico per il diritto al bonus nido).
Le istruzioni per la compilazione della nuova Dsu Isee
L’esclusione degli investimenti a garanzia statale può essere applicata per:
- conti deposito e obbligazioni (da indicare con il codice “02”);
- conti deposito a risparmio libero Poste Italiane, inclusi i libretti postali (da indicare con codice “03”);
- gestione patrimoniale (da indicare con codice “06”);
- certificati di deposito e buoni fruttiferi postali (da indicare con codice “07”).
Per quanto riguarda gli investimenti a garanzia statale da escludere fino a 50.000 euro dal calcolo dell’Isee ricordiamo che sono:
- i Titoli di Stato di cui all’art. 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398 tra cui:
- Buoni Ordinari del Tesoro – Bot;
- Buoni del Tesoro Poliennali – Btp (tutte le categorie);
- Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu.
- i Buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- i Libretti di risparmio postale.
Il dichiarante, per questi investimenti, deve indicare la giacenza al 31 dicembre di due anni precedenti (per il 2025 al 31 dicembre 2023) sottraendo un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. La scelta può essere effettuata per qualsiasi tipo di investimento detenuto dai componenti del nucleo familiare, visto che ai fini del calcolo la differenza è ininfluente.
L’unica eccezione è rappresentata dai genitori non sposati e non conviventi che vengono attratti nel nucleo familiare dei figli minorenni o studenti universitari. In questo caso è preferibile escludere prima i “Titoli di Stato” posseduti dai componenti del nucleo ordinario e successivamente, qualora non sia stato ancora raggiunto il limite massimo di € 50.000 per nucleo, quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto.
Nel caso del genitore attratto le soluzioni sono due:
- o si compila il foglio componente da allegare alla Dsu in cui è presente il figlio;
- o si indicano gli estremi della Dsu del genitore attratto.
- In ogni caso è preferibile la prima scelta se nella Dsu compilata autonomamente dal genitore sono stati già esclusi i titoli di stato che possiede se sommandoli a quelli presenti nella Dsu del figlio si supera il limite di 50.000 euro.
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