Lampeggiare per segnalare autovelox e posti di blocco è un’abitudine diffusa, ma ostacola il servizio delle Forze dell’ordine. Ecco cosa si rischia e quando si commette un reato.
Lampeggiare i fari per segnalare autovelox e posti di blocco è un’abitudine piuttosto diffusa tra i guidatori, che si avvertono l’un l’altro in spirito di solidarietà, invitando all’attenzione e alla prudenza. Così facendo, però, si vanifica la funzione stessa dei posti di blocco e degli autovelox, che effettuano controlli a campione o in base alle apparenti anomalie.
È anche vero che tanto gli autovelox quanto i posti di blocco devono essere visibili e segnalati secondo le modalità prescritte dalla legge, rispettivamente il cartello e l’obbligo di stop con la paletta rossa. Questi obblighi, però, sono relativi alla loro stessa funzionalità e non ne impediscono il funzionamento.
Al contrario, avvisare tempo prima un’automobilista della presenza di un posto di blocco gli consente perfino di cambiare direzione per non essere colto in violazioni e dunque sanzionato. Senza pensare che questo atto di apparentemente solidarietà stradale nei casi peggiori potrebbe favorire anche ricercati e latitanti e che quindi non può essere esente da conseguenze. Ecco cosa rischia chi segnala i posti di blocco e gli autovelox.
Segnalare autovelox e posti di blocco è reato?
La pratica di segnalare la presenza di autovelox e posti di blocco è attuata con molta fantasia dagli automobilisti, che usano lampeggiare i fari, suonare il clacson o perfino avvisare su appositi gruppi Whatsapp e Telegram. Tutti questi comportamenti possono integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, punito dall’articolo 340 del Codice penale con la reclusione fino a 1 anno. Il promotore dell’organizzazione è invece punibile con la reclusione da 1 a 5 anni.
La segnalazione impropria di autovelox e posti di blocco, però, non è sempre ritenuta penalmente rilevante. La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti che ai fini del reato sia necessario avvisare un numero ridotto di persone. Segnalando un posto di blocco all’automobilista che viene dal senso di marcia opposto, ad esempio, consente soltanto a lui di evitarlo e il pubblico servizio non è interrotto perché può proseguire su tutti gli altri utenti.
Non esiste, infatti, un reato specifico che attenga la segnalazione dei controlli stradali, perciò quando non attenente all’interruzione di pubblico servizio la condotta non è reato. D’altra parte, ci sono state condanne penali di questo genere, riservate più che altro all’uso dei gruppi sui social media.
In questo caso, infatti, la platea di persone allertate può essere molto ampia ed esistono le ipotesi di interruzione di pubblico servizio. L’amministratore del gruppo, peraltro, è spesso considerato promotore/capo e pertanto punito con una pena maggiore. Si cita ad esempio un caso avvenuto ad Agrigento in cui il gruppo Whatsapp dedicato alla segnalazione conteneva ben 62 membri
Segnalare autovelox e posti di blocco con i fari, invece, è più raramente idoneo a creare uno scompiglio di questo genere. Ciò però non significa che la segnalazione verso un numero esiguo di soggetti sia impunita.
Cosa rischia chi lampeggia per segnalare autovelox e posti di blocco
Chi lampeggia per segnalare autovelox e posti di blocco rischia innanzitutto una sanzione da 42 a 173 euro per la violazione dell’articolo 153 del Codice della strada sull’uso corretto dei fari abbaglianti. Non solo, l’articolo 45 del Codice della strada vieta di produrre, vendere o usare dispositivi che segnalano e localizzano le apparecchiature di rilevamento usate dalle Forze dell’ordine.
Questo illecito è punito con la sanzione da 802 a 3.212 euro e la confisca dell’oggetto usato, ad esempio il cellulare con la chat sui cui è stato avvisato qualcuno. L’uso del cellulare alla guida è comunque punito con una multa da 156 a 660 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Infine, l’articolo 156 del Codice della strada regola l’uso dei dispositivi di segnalazione acustica (clacson), punendo gli utilizzi non necessari con la sanzione da 42 a 173 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA