Il Senato ha approvato la legge delega che autorizza il Governo a riformare la legge fallimentare: ecco quali novità verranno introdotte.
Legge fallimentare: una nuova riforma del testo di Legge n°267/1942 è in arrivo dopo che nella giornata di ieri - mercoledì 11 ottobre 2017 - il Senato ha approvato in via definitiva la delega governativa.
Adesso spetta al Governo riformare la legge fallimentare sulla base dei principi dettati dal Parlamento.
Una delle novità più importanti previste dalla riforma riguarda la cancellazione del termine “fallimento”, sostituito da “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”.
Una decisione motivata dal fatto per cui spesso il termine “fallimento” comporta un pregiudizio sociale per l’imprenditore, nonostante molte volte questo dipenda da fattori a lui non imputabili. Il fallimento spesso è fisiologico viste le logiche del mercato, ed è per questo che si è voluta togliere l’attenzione dal concetto di “imprenditore” per dare più importanza all’aspetto processuale.
Ma quella che verrà attuata nei prossimi giorni non è la prima riforma della legge fallimentare; da quanto il testo è stato approvato nel 1942, infatti, la normativa è stata modificata in diverse occasioni così da uniformarla all’evoluzione del mercato.
Vediamo nel dettaglio quali sono state queste modifiche e in che modo la legge fallimentare cambierà ancora.
Cos’è la legge fallimentare?
La legge fallimentare, per la quale di seguito potete scaricare il testo completo, è quella legge che regola il fallimento.
Nell’ordinamento italiano il fallimento è quel procedimento giudiziario con il quale il patrimonio di un imprenditore insolvente è sottratto alla sua disponibilità per essere liquidato ai suoi creditori.
Con questo procedimento si accerta:
- lo stato di insolvenza dell’imprenditore;
- i crediti vantati nei confronti dei creditori.
Una volta accertati questi due aspetti si procede con la liquidazione per i creditori nel rispetto del criterio della par condicio creditorum con la quale saranno prese in considerazione le cause legittime di prelazione.
La legge fallimentare n°267 del 16 marzo n°1942 è stata modificata per diverse volte negli ultimi anni ed è per questo che, anche vista la complessità della normativa, è molto difficile essere aggiornati.
Di seguito trovate l’ultimo aggiornamento del testo completo della Legge fallimentare n°267 del 1942 - che potete scaricare e stampare - in attesa che il Governo la modifichi nuovamente approfittando della delega parlamentare approvata l’11 ottobre dal Senato. Ma per una spiegazione dettagliata articolo per articolo vi consigliamo di acquistare uno dei manuali in cui il testo della legge fallimentare è esplicato e commentato.
Il più recente è il “Commentario alla legge fallimentare” a cura di A.Caiafa, del febbraio 2017 aggiornato con la Legge n°232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio) che modifica l’art. 182-ter della Legge fallimentare che regolamenta la transazione fiscale.
Legge fallimentare 267/1942: il testo completo
La Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) è composta da 266 articoli suddivisi nei seguenti 7 titoli:
- Titolo I - Disposizioni Generali (Artt. 1-4)
- Titolo II - Del fallimento (Artt. 5-159)
- Titolo III - Del concordato preventivo (Artt. 160-186 bis)
- Titolo IV - Dell’amministrazione controllata (Artt. 187-193)
- Titolo V - Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)
- Titolo VI - Disposizioni penali (Artt. 216-241)
- Titolo VII - Disposizioni transitorie (Artt. 242-266)
Ecco il testo completo della legge fallimentare, aggiornato e scaricabile, in formato pdf:
Legge fallimentare: evoluzione storica
Nel 1939 il Ministro di Grazia e Giustizia Dino Grandi scelse il Comitato ministeriale per la redazione dei testi definitivi dei codici civili per lo sviluppo di una disciplina sul fallimento (che avrebbe dovuto racchiudere tutte le riforme messe in cantiere fra le due guerre mondiali) inserita all’interno del nuovo Codice di commercio.
Con il varo nel 1940 del Codice di procedura civile soprannominato Grandi-Calamandrei, il progetto di un nuovo Codice di commercio venne abbandonato e di conseguenza il materiale sulla normativa per il fallimento venne in parte riversato nel nuovo Codice Civile italiano che era ancora in fase di allestimento.
Tutta la parte che invece non venne inserita nel codice trovò spazio in un decreto legislativo ad hoc, il Regio Decreto n°267 del 16 marzo 1942 conosciuto anche con il nome di “Legge Fallimentare”, redatto dai professori Asquini, Satta e De Marsico e dai magistrati Miraulo e Russo.
La legge fallimentare non esaurisce l’intera disciplina sul fallimento dal momento che ne troviamo riferimenti anche in alcuni articoli del Codice civile, come ad esempio nel 2119 (Recesso per giusta causa), nel 2288 (Esclusione di diritto) e nel 2308 (Scioglimento della società). Ma troviamo norme sul fallimento anche in altre leggi, come quella cambiaria o quella sull’assegno bancario e perfino nel codice della navigazione.
In oltre 60 anni dalla sua entrata in vigore la Legge fallimentare è stata modificata più volte al fine di adattarsi all’evoluzione socio economica del Paese. D’altronde la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge fallimentare rendendo necessaria una modifica della materia.
Gli atti normativi più importanti che hanno modificato la legge fallimentare sono i seguenti.
Decreto legislativo 35/2005, “Decreto competitività” (convertito legge 80/2005):
- revocatorie fallimentari: dimezzati i termini previsti per il periodo sospetto ai fini della proposizione dell’azione;
- esteso l’esonero della revocatoria per un certo numero di atti;
- introdotti nuovi principi legati agli effetti restitutori dell’azione.
- concordato preventivo: introdotto un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti che prevede la suddivisione dei creditori in classi omogenee. Per ogni classe c’è un trattamento differenziato. Possono essere inclusi nella procedura anche gli imprenditori in stato di crisi.
Decreto legislativo 5/2006 “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”
La legge 80/2005 oltre alle novità appena elencate ha delegato il Governo ad attuare una riforma completa della legge fallimentare. A tal proposito con il d.lgs. 5/2006 il legislatore ha riscritto quasi completamente, tramite la tecnica della novellazione, quasi tutti gli articoli della legge fallimentare del ‘42, sulla base dei principi ispiratori del “Decreto competività”.
Con la suddetta riforma sono state introdotte le seguenti novità:
- cambiate le finalità del fallimento, perché con la riforma il fallimento non è più solamente una procedura concorsuale liquidatoria e sanzionatoria, ma può anche consentire la conservazione dell’attività d’impresa tramite il trasferimento o l’affitto dell’azienda;
- meno poteri all’autorità giudiziaria: è la figura del curatore ad essere al centro di tutte le procedure concorsuali, mentre il giudice delegato ha funzioni di solo controllo e vigilanza.
Quindi, anche se la finalità del fallimento è sempre quella di soddisfare i creditori tramite la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, c’è una maggiore apertura rispetto al superamento della crisi dell’impresa. Il legislatore infatti ha voluto incoraggiare la ristrutturazione e il salvataggio dell’impresa tramite accordi tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori.
Nuova riforma della legge fallimentare, ottobre 2017
Nei prossimi mesi la legge fallimentare cambierà ancora.
E questa volta verrà modificato anche il titolo della legge, vista l’eliminazione dei termini “fallimento” e “fallito” dal testo. Dopo la riforma, quindi, questa si chiamerà “disciplina di crisi di impresa ed insolvenza”.
Una delle novità più importanti riguarda l’introduzione dell’alert preventivo, ossia di una procedura con la quale si cercherà di anticipare il prima possibile l’emersione dell’insolvenza, così da dare la possibilità all’imprenditore di prendere le giuste contromisure.
L’imprenditore sull’orlo del fallimento verrà assistito - sia in ambito stragiudiziale che confidenziale - da un organismo costituito presso la Camera di Commercio di riferimento, il quale avrà il compito di agevolare le trattative tra debitori e creditori.
Questo organo sarà composto da almeno tre esperti, i quali avranno il compito di analizzare le cause che stanno portando al fallimento così da poter assistere l’imprenditore in questo percorso, puntando al raggiungimento di un accordo con tutti i debitori dell’impresa.
L’organo interverrà su istanza dell’imprenditore, ma ci potrà essere anche una convocazione “d’ufficio” dello stesso nel caso in cui ci sia una segnalazione motivata presentata dal sindaco o dal revisore contabile.
L’imprenditore potrà essere convocato anche in seguito al perdurare di inadempimenti di importo rilevante nei confronti di creditori pubblici qualificati (come ad esempio l’Agenzia delle Entrate). Una volta convocato l’imprenditore avrà tempo fino a tre mesi per avviare il procedimento davanti all’organismo di composizione della crisi o, in alternativa, per chiedere il concordato preventivo o per raggiungere un accordo con il creditore pubblico.
Nella riforma inoltre è riconosciuta all’imprenditore la possibilità di liberarsi completamente dei debiti entro il termine di tre anni dall’apertura della procedura di fallimento.
Il Governo avrà poi il compito di creare un “Testo Unico delle crisi di impresa”, disciplinando diversamente i seguenti aspetti:
- concordato preventivo;
- liquidazione giudiziale;
- sovraindebitamento;
- accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento;
- crisi di gruppi di imprese;
- esdebitazione;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria.
Insomma, presto il testo di legge della Legge fallimentare che potete scaricare in questo articolo andrà in archivio; la strada della riforma è stata tracciata, adesso spetterà al Governo percorrerla.
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