Una multa da 100 euro per gli over 50 non vaccinati è stata cancellata: ecco perché e cosa potrebbe succedere.
Con la sentenza n. 721 del 21 marzo 2023 il Giudice di pace di Velletri ha annullato la multa di 100 euro comminata alla ricorrente in quanto over 50 non vaccinata contro il Covid 19. La sanzione amministrativa era prevista dall’articolo 4 sexies del dl n. 44/2021 per tutti che, avendo compiuto 50 anni alla data del 15 maggio 2022, non avevano iniziato o terminato il ciclo vaccinale di tre dosi contro il Covid 19. In seguito, la sanzione e la violazione sono state sospese, per via del superamento dell’emergenza pandemica. In ogni caso, la multa annullata era conforme per quanto riguarda il periodo, sono infatti altre le motivazioni giuridiche che hanno portato all’annullamento e che potrebbero dare il via a numerose sentenze simili.
Multa over 50 per i non vaccinati cancellata, le ragioni della sentenza
La sentenza del Giudice di pace di Velletri che ha annullato la multa trova la sua motivazione nel ruolo svolto dall’Agenzia delle entrate – riscossione, che ha agito in difetto di legittimazione sostanziale. In altre parole, l’Agenzia delle entrate - riscossione ha preteso il pagamento della multa esercitando funzioni che non le spettano, a cui sono preposti altri uffici.
Di conseguenza, l’annullamento della multa non è avvenuto per motivi di carattere sostanziale che sono stati richiamati in altri ricorsi, bensì a causa di una fallacia procedurale: l’Ader non ha rispettato il procedimento previsto della legge e pertanto la sanzione amministrativa è stata cancellata. Si dice cioè che l’addebito era carente di potere e funzioni. Il Gip, dunque, non si è pronunciato in modo specifico sulla legittimità stessa della sanzione, bensì sulle modalità che hanno portato al suo accertamento.
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La divisione delle funzioni dei pubblici uffici è di per sé garantita dal principio di legalità, oltre che da numerosi articoli di legge, decreti legislativi e in qualche modo dalla stessa Costituzione, il cui articolo 97 recita:
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Come se ciò non fosse sufficiente, è la stessa fonte normativa della sanzione a definire la legittimità di svolgimento delle funzioni di accertamento e riscossione delle sanzioni. L’articolo 4 sexies del Decreto-legge n. 44/2021, infatti, stabilisce che l’Agenzia delle entrate procede alla riscossione della sanzione come tramite del ministero della Salute, il quale provvede a inviare periodicamente gli elenchi dei soggetti inadempienti all’Ader.
Ciò significa che la multa poteva essere fatta soltanto in base alle informazioni fornite dal ministero della Salute, mentre l’Agenzia delle entrate – riscossione doveva limitarsi a esercitare materialmente l’irrogazione della sanzione e dunque pretendere il pagamento. Di conseguenza, l’Ader non poteva procedere autonomamente ad accertare le violazioni, ma doveva limitarsi a svolgere una mansione strumentale per conto del ministero della Salute.
Nel caso specifico esaminato dalla sentenza n, 721 del 21 marzo 2021, invece, la sanzione era stata comminata in virtù dell’accertamento svolto direttamente dall’Ader, anche se per conto del ministero della Salute, senza dar conto al soggetto in questione della documentazione medica.
In altre parole, l’Agenzia delle entrate ha visionato gli elenchi del ministero e ha disposto il pagamento, formando autonomamente l’avviso di addebito con un proprio atto sostitutivo. Prima di essere sanzionati, invece, i soggetti hanno diritto a visionare gli atti originari e di conseguenza l’accertamento legittimo effettuato dal ministero della Salute. Cosa che nel caso in questione non è stata possibile, dato che l’Ader si è limitata a inviare immediatamente l’avviso di addebito.
Nonostante questa ripartizione delle funzioni possa apparire di poco conto, fondata su sottigliezze, è in realtà un principio cardine posto nel nostro ordinamento a tutela della legalità stessa. La decisione di annullamento sarà senza dubbio applicata per analogia a tutti quei casi in cui è stato inviato l’avviso di addebito, senza che fosse preceduto dalla notifica dell’atto di inadempimento.
Non si può neanche escludere che la sentenza citata faccia da precorritrice a un vero e proprio orientamento giurisprudenziale, dato che le possibili motivazioni di ricorso sostenute dagli avvocati sono davvero moltissime. Il dibattito circa la legittimità delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus non è ancora stato chiarito del tutto, non resta che attendere nuove sentenze per capire i risvolti specifici di caso in caso. Si segnala, però, che la sospensione delle nuove sanzioni non è intervenuta sul termine di impugnabilità ma soltanto sulla riscossione effettiva. Quindi chi ha già ricevuto l’avviso di addebito può impugnarlo entro al 30 giugno.
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