Con la Manovra cambia la prestazione di lavoro occasionale con aumenti non solo dei limiti dei compensi ma anche dimensionali.
La Legge di bilancio 2023 porta delle novità molto importanti in relazione alla prestazione occasionale e al limite dei compensi erogabili. Il cambiamento potrebbe trarre in inganno gli utilizzatori di questa tipologia di lavoro e proprio per questo andiamo ad approfondire quello che è previsto per il lavoro occasionale dal 1 gennaio.
All’articolo 1, comma 342, lettera a della Legge di bilancio si interviene, appunto, sul tetto limite dei compensi. Ma l’intervento è riferito agli utilizzatori. Cerchiamo di capire cosa cambia e chi beneficia di tale modifica.
Prestazione di lavoro occasionale: tetto compensi a 10.000 euro
La novità riguarda chi eroga i compensi, ovvero gli utilizzatori della prestazione occasionale. Mentre fino al 2022 il limite dei compensi erogabili per il lavoro di tutti i prestatori era di 5.000 euro, per il 2023 viene elevato a 10.000 euro.
Lo stesso limite sale a 10.000 euro anche per chi utilizza il Libretto famiglia. Ma nulla cambia, invece, per il prestatore di lavoro.
Per ciascun prestatore, quindi, restano fermi i limiti già previsti fino allo scorso anno e nello specifico:
- 5.000 euro di compenso massimo nel corso dell’anno civile (sommando la totalità degli erogatori dei compensi);
- 2.500 euro è il limite di compenso massimo che si può avere dallo stesso erogatore di compensi.
Nulla cambia, quindi, per il lavoratore che presta la sua opera occasionalmente: non potrà superare il limite massimo annuale di 5.000 euro l’anno e non potrà ricevere dallo stesso «committente» più di 2.500 euro l’anno. La novità, quindi, riguarda solo colui che ricorre alla prestazione occasionale di lavoro nel limite massimo dei compensi che eroga. E questo significa, a conti fatti, che ogni utilizzatore della prestazione occasionale potrà ricorrere a più prestatori nel corso dell’anno rispetto al passato.
Gli stessi limiti sopra citati, sia per gli utilizzatori che per i prestatori di lavoro occasionale opereranno anche per il lavoro occasionale svolto in attività rientranti nel codice Ateco 93.29.1, come ad esempio
- discoteche;
- sale da ballo;
- night club.
Cambia il limite dimensionale degli utilizzatori
Oltre che sul limite dei compensi la novità opera anche sul limite dimensionale degli utilizzatori della prestazione occasionale. Fino ad ora, infatti, la normativa permetteva l’utilizzo della stessa solo ad utilizzatori che avessero alle dipendenze più di 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tale limite è stato innalzato prevedendo che l’utilizzatore debba avere più di 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per poter utilizzare la prestazione occasionale.
Da specificare che lo stesso limite dimensionale sarà applicato anche alle strutture ricettive del turismo e agli alberghi che fino ad ora potevano ricorrere alla prestazione occasionale anche con 8 o meno dipendenti a tempo indeterminato a patto di utilizzare come prestatori:
- percettori di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani di età inferiore ai 25 anni iscritti a un corso di studi;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni a sostegno del reddito o a integrazione del salario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA