Mattarella promulga la nuova legittima difesa ma ne evidenzia le criticità. Cosa prevede il testo e quali sono gli articoli contestati.
Nuova legittima difesa promulgata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma con delle puntualizzazioni. Infatti, il Presidente ha allegato al testo di legge un documento dove elenca le criticità della nuova disciplina sulla difesa legittima diretto ai Presidenti delle Camere.
Le critiche di Mattarella riguardano tre articoli:
- articolo 1, nella parte in cui prevede che la difesa è sempre legittima in caso di “pericolo attuale” e “grave turbamento” ma - ammonisce il Presidente della Repubblica - i due presupposti devono essere effettivi;
- articolo 3, nella parte in cui subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno per i reati di furto in appartamento e furto con strappo e non anche per il delitto di rapina;
- articolo 8, nella parte in cui prevede che siano a carico dello Stato le spese per i procedimenti penali nel caso in cui venga riconosciuta la legittimità della difesa senza escludere le ipotesi di legittima difesa nei luoghi diversi dal domicilio.
Andiamo a vedere nel dettaglio le misure introdotte dalla nuova legge sulla legittima difesa, articolo per articolo.
Nuova legge sulla legittima difesa: cosa dice l’articolo 1
Secondo l’articolo 1 del ddl presentato dalla Lega nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma (che deve essere legittimamente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta.
Ricapitolando, non è necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione. Ad esempio, non per forza un ladro deve puntarvi la pistola addosso per potervi difendere, è sufficiente che questo affermi semplicemente di “essere armato” e di essere pronto ad utilizzare l’arma.
Articolo 2 della nuova legge sulla legittima difesa
È l’articolo 2 del disegno di legge però ad essere il punto centrale dell’intera riforma della legittima difesa. Questo, infatti, va a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, che oggi recita:
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima difesa andrà a modificare quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo (per eccesso di legittima difesa) dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.
Vi è poi un’altra novità per la tutela di colui che si difende; nel dettaglio, il disegno di legge stabilisce che qualora questo venga assolto in sede penale non è responsabile neppure sul piano civile, quindi non è dovuto al risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.
Inasprimento pene per furto e rapine
Se da una parte l’articolo 1 e 2, intervenendo rispettivamente sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, restringono il perimetro della punibilità derivato dall’eccesso colposo della legittima difesa, dall’altra gli articoli successivi intervengono per inasprire le pene per coloro che si rendono colpevoli di furti, rapine e violazioni di domicilio.
Ad esempio, l’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, in caso di furto in appartamento, sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solamente dopo aver completamente risarcito la vittima per i danni causati.
Per quanto riguarda la violazione di domicilio, invece, la sanzione massima viene elevata a 4 anni di carcere; per il furto di abitazione, o anche per lo scippo, invece, la sanzione massima ammonta rispettivamente a 6 e 7 anni di carcere. Anche per la rapina la pena massima viene elevata a 7 anni di carcere.
Legittima difesa: massima priorità nei processi
Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge interviene modificando il Codice di procedura penale, dando la massima priorità “ nella formazione dei ruoli di udienza” anche ai processi che si riferiscono ai delitti - o alle lesioni personali - di tipo colposo.
Inoltre, sempre in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.
IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Per maggiori approfondimenti si rimanda al testo completo del disegno di legge sulla legittima difesa che trovate di seguito.
Articolo 1 (Modifiche all’articolo 52 del codice penale)
1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo comma, dopo la parola: “sussiste” è inserita la seguente: “sempre”;
- b) al terzo comma, le parole: “La disposizione di cui al secondo comma si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano”;
- c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Articolo 2 (Modifica all’articolo 55 del codice penale)
1. Dopo il primo comma dell’articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:
«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Articolo 3 (Modifiche all’articolo 165 del codice penale)
1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»
Articolo 4 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;
- b) al quarto comma, le parole: “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: ”da due a sei anni”.
Articolo 5 (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale)
1. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole: “da tre a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a sette anni”;
- b) al terzo comma, le parole: “da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000” sono sostituite dalle seguenti: “da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.
Articolo 6 (Modifiche all’articolo 628 del codice penale)
1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
- b) al terzo comma, alinea, la parola: “cinque “è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole ” 1.290 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2.000 a euro 4.000”;
- c) al quarto comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette” e le parole “da euro 1.538 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: ” da euro 2.500 a euro 4.000″.
Articolo 7 (Modifica all’articolo 2044 del codice civile)
1. All’articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine i seguenti commi:
- Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
- Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Articolo 8 (Disposizioni in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l’articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.
Articolo 9 (Modifica all’articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: “a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale”.
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