Quando si parla di pensioni di privilegio? Dipende dal settore pubblico e privato: ecco le differenze e i requisiti a seconda dei casi.
Tra le prestazioni riconosciute agli invalidi c’è anche la cosiddetta pensione privilegiata, o anche detta pensione di privilegio. Si tratta di una misura assistenziale, in quanto per il riconoscimento di questa prestazione non è richiesto alcun requisito di anzianità contributiva: la pensione di privilegio, infatti, viene riconosciuta esclusivamente a quei lavoratori che hanno contratto un’invalidità nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.
In realtà ci sono diversi tipi di pensione privilegiata in Italia: ad esempio, c’è quella riconosciuta ai lavoratori del settore privato e quella invece riservata al pubblico impiego (oggi esclusivamente per le Forze dell’Ordine). Facciamo chiarezza su quali sono le differenze tra le due prestazioni e su quali sono i requisiti - a seconda dei casi - per avere diritto alla pensione di privilegio.
Pensione privilegiata, settore privato: chi ne ha diritto
Partiamo dal settore privato: è la legge 222/1984 a parlare della pensione privilegiata riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Come noto, ai lavoratori ai quali viene riconosciuta una percentuale di invalidità con una riduzione di almeno 2/3 della capacità lavorativa spetta l’assegno ordinario d’invalidità o la pensione d’inabilità lavorativa, due prestazioni di tipo previdenziale in quanto è comunque richiesto che il lavoratore abbia versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 anni maturati negli ultimi 5.
Ebbene, come indicato dalla suddetta disposizione di legge, quando l’invalidità che legittima il riconoscimento di una delle suddette prestazioni dipenda da una infermità o lesione contratte per causa di servizio, allora queste due pensioni d’invalidità verranno riconosciute indipendentemente dal possesso del requisito contributivo. L’unica condizione è che sussista il versamento anche di un solo contributo IVS.
Per avere diritto alla pensione di privilegio per un lavoro nel settore privato, quindi, basta che sussista il nesso di causalità tra l’invalidità e la prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda il calcolo dell’assegno, questo viene determinato secondo le stesse regole utilizzate per il calcolo della pensione. Si terrà conto dei contributi versati, ma gli assegni potranno comunque essere incrementati - a seconda dei casi - grazie al trattamento al minimo e all’incremento al milione. Nel caso dell’assegno ordinario d’invalidità privilegiato, vi è comunque la possibile cumulabilità con i redditi da lavoro (mentre la pensione d’inabilità lavorativa prevede l’interruzione di qualsiasi rapporto di lavoro).
Attenzione: questo “privilegio” spetta solamente ai lavoratori iscritti all’AGO. Non ne possono beneficiare, dunque, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps.
Pensione privilegiata, settore pubblico: chi ne ha diritto
La Legge Fornero ha introdotto delle importanti novità rispetto alla pensione privilegiata per il personale del pubblico impiego. Nel dettaglio, con il decreto legge 201/2011, è stato abrogato qualsiasi istituto di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, con una sola eccezione: il personale appartenente alle Forze dell’Ordine.
Oggi, quindi, la pensione di privilegio nella Pubblica Amministrazione è concessa al solo personale appartenente a:
- Forze Armate: Esercito, Marina e Aeronautica;
- Forze di Polizia: ad ordinamento civile, quindi Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, e ad ordinamento militare, quindi Guardia di Finanza;
- Arma dei Carabinieri;
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per questi vi sono due diverse tipologie di pensionamenti privilegiati (così come determinato dall’articolo 67 e successivi del Dpr 1092/1973): il tabellare e l’ordinario.
Entrambi prevedono che le infermità dipendenti da causa di servizio non siano suscettibili di miglioramento. Inoltre, queste non per forza devono aver comportato un’inabilità al servizio: potrebbe succedere, quindi, che un dipendente delle Forze dell’Ordine percepisca la pensione di privilegio senza risoluzione del rapporto di servizio.
Partiamo dal capire come funziona la pensione privilegiata ordinaria. Questa si basa sulla tabella A annessa al DPR 915/1978, in quanto:
- se le infermità o lesioni sono ascrivibili alla prima categoria spetta un trattamento sostitutivo della pensione pari al 100% della retribuzione pensionabile. Questa percentuale si riduce progressivamente come vedremo di seguito;
- 90% per infermità ascrivibili alla seconda categoria;
- 80% alla terza categoria;
- 70% alla quarta categoria;
- 60% alla quinta categoria;
- 50% alla sesta categoria;
- 40% alla settima categoria;
- 30% all’ottava categoria.
Ci sono poi delle maggiorazioni a seconda dei singoli casi.
Ai militari di truppa e ai graduati che hanno contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale (compreso), spetta invece la pensione privilegiata tabellare qualora questi per causa di servizio abbiano subito una menomazione dell’integrità fisica.
L’importo di questa prestazione è fisso, in quanto è indicato dalle apposite tabelle; nel dettaglio, sono previste otto categorie con una pensione tanto maggiore quanto più è la gravità dell’infermità.
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