Pensioni, dopo quanto tempo arriva l’esito della domanda: circolare Inps

Antonio Cosenza

10/04/2021

Quanto tempo ci vuole per conoscere l’esito della domanda di pensione? L’Inps fa chiarezza sui termini del procedimento.

Pensioni, dopo quanto tempo arriva l’esito della domanda: circolare Inps

Per l’esito della domanda di pensione bisogna attendere almeno 55 giorni.

Un’informazione utile, in quanto ci dice quanto tempo prima conviene presentare la domanda di pensione se si vuole che effettivamente l’assegno decorra dal mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti.

A fare chiarezza su quanto tempo dopo la domanda arriva l’esito dell’istanza di pensione è l’Inps con la circolare 55/2021, con la quale vengono recepite le novità apportate alla legge 24/1990 dal decreto Semplificazioni (dl n° 76/2020).

Nel dettaglio, con questa circolare viene illustrato il nuovo “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”, nel quale, ad esempio, vengono individuate le ipotesi per le quali i termini di conclusione dell’istanza sono diversi da quello di 30 giorni fissato in via generale dalla legge n°241/1990.

Proprio le pensioni sono tra queste ipotesi, in quanto l’Inps impiega solitamente più tempo per la valutazione delle singole istanze. Nel dettaglio, le tempistiche vengono messe nero su bianco nell’allegato alla suddetta circolare.

Circolare Inps numero 55 dell’8 aprile 2021
Clicca qui per scaricare la circolare Inps con la quale vengono illustrate le novità del nuovo Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Domanda di pensione: dopo quanto tempo arriva l’esito

Quanto tempo ci vuole affinché venga conclusa l’istanza di pensionamento? La risposta ce la dà l’Inps, specificando che il termine decorre dalla presentazione della domanda oppure dalla data di decorrenza del diritto (se successivo).

Nel dettaglio, a seconda delle singole situazioni il termine è variabile, ossia:

  • pensione di vecchiaia: 55 giorni;
  • pensione di vecchiaia in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
  • pensione anticipata: 55 giorni;
  • pensione anticipata in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
  • pensione di inabilità: 85 giorni;
  • pensione di inabilità in cumulo o in totalizzazione: 120 giorni;
  • pensione di reversibilità: 50 giorni;
  • pensione di reversibilità in cumulo o in totalizzazione: 50 giorni;
  • pensione ai superstiti indiretta: 55 giorni;
  • pensione ai superstiti indiretta in cumulo o in totalizzazione: 90 giorni;
  • assegno ordinario d’invalidità: 85 giorni;
  • pensione di invalidità specifica: 115 giorni;
  • pensione privilegiata di invalidità: 115 giorni;
  • pensione supplementare: 55 giorni;
  • pensione fondi speciali: 85 giorni.
Allegato alla circolare numero 55 dell’8 aprile 2021
Clicca qui per scaricare l’allegato alla circolare, dove trovi maggiori informazioni sui termini delle varie istanze di pensione.

Per riscatti e ricongiunzioni ai fini pensionistici, invece, il termine è di 85 giorni.

Tempistiche per l’esito della domanda di pensione: ulteriori chiarimenti Inps

La circolare dell’Inps, ricorda anche che i suddetti termini vengono sospesi quando da parte dell’Inps è “necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto”.

Se decorre il termine della conclusione del procedimento - comprensivo dell’eventuale termine di sospensione - senza che l’interessato avrà ricevuto alcun esito, questo potrà rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale a sua volta avrà l’obbligo di concludere il procedimentoentro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”. Nel caso della pensione di vecchiaia, ad esempio, il processo andrà concluso entro i successivi 27 giorni.

Scaduto anche questo termine, l’amministrazione si espone alle conseguenze del ritardo della conclusione dei procedimenti. Tra queste c’è anche il risarcimento del danno ingiusto, escludendo però il caso in cui il ritardo sia da imputare alle Istituzioni estere parti del procedimento.

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