Più soldi in busta paga e non solo, vi spiego il ddl sulla partecipazione al lavoro

Simone Micocci

12 Luglio 2024 - 11:37

Partecipazione agli utili e alle attività aziendali: ecco il progetto di legge promosso dalla Cisl che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra dipendente e azienda.

Più soldi in busta paga e non solo, vi spiego il ddl sulla partecipazione al lavoro

Nei prossimi giorni in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, come ci è stato confermato dal Presidente Walter Rizzetto, arriverà il testo del disegno di legge sulla partecipazione al lavoro, il quale si pone come una vera e propria modernizzazione del rapporto tra dipendenti e azienda.

Laddove l’iter di approvazione del disegno di legge dovesse andare in porto, il che è molto probabile dal momento che sembra avere l’appoggio tanto della maggioranza quanto di una parte delle opposizioni, per i lavoratori dipendenti ci sarebbero importanti novità, in quanto verrebbe disciplinata la possibilità di partecipare agli utili dell’azienda, con annesso aumento in busta paga, come pure alle attività aziendali come ad esempio il consiglio di amministrazione.

Uno degli aspetti rilevanti di questa proposta di legge è che si tratta di un’iniziativa popolare promossa dal sindacato Cisl, capace di raccogliere ben 400 mila firme. Un entusiasmo tale che ha portato il Parlamento a mantenere il testo base (che trovate in allegato in coda all’articolo) come punto di partenza per l’iter legislativo.

Sta per arrivare, quindi, una rivoluzione nel mercato del lavoro, una proposta che darà piena attuazione di quanto stabilito dall’articolo 46 della Costituzione nella parte in cui “la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.

Vediamo quindi in che modo può cambiare la posizione del dipendente in azienda analizzando gli aspetti più importanti del ddl sulla partecipazione al lavoro.

Cosa si intende per partecipazione al lavoro

Con la proposta in oggetto la Cisl ha voluto disciplinare ogni aspetto della partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. Come spiega il sindacato, d’altronde, la partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solamente un “vettore di sviluppo economico”, ma anche un “mezzo per la realizzazione di un progresso sociale”, un traguardo necessario ai fini del completamento della democrazia.

Ma in quale ambito si può parlare di partecipazione al lavoro? Il disegno di legge definisce quattro macro aree:

  • gestionale, attraverso la definizione di forme di cogestione tanto nei consigli di sorveglianza quanto in quelli di amministrazione. Una novità che interesserà anche le società a partecipazione pubblica, in quanto nei CdA dovrà essere presente almeno un rappresentante dei lavoratori;
  • finanziaria, introducendo così un nuovo meccanismo premiale che aumenta lo stipendio dei dipendenti. Nel dettaglio, la proposta di legge disciplina la distribuzione degli utili ai lavoratori. Più l’azienda produce, quindi, e maggiori saranno le opportunità di guadagno. In questo ambito rientrano anche altri aspetti come l’accesso contrattuale dei dipendenti ai piani di azionariato diffuso, come pure la possibilità che una parte di azionisti-lavoratori possa affidare i propri diritti di voto a specifici trust.
  • organizzativa, con le imprese che potranno coinvolgere i lavoratori in progetti innovativi. Per queste ci saranno degli incentivi, come pure un meccanismo premiale riguarderà i lavoratori che si impegnano a contribuire all’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi.
  • consultiva, fissate diverse ipotesi in cui è obbligatorio consultare in via preventiva le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali.

Questi quattro punti contribuiranno a garantire una serie di vantaggi, tanto per i lavoratori quanto per le aziende. Nel dettaglio:

  • aumento dei salari
  • qualità e stabilità del lavoro
  • maggiore produttività e competitività
  • più sostenibilità sociale
  • zero delocalizzazioni
  • più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • più investimenti
  • una piena coesione sociale
  • rientro delle imprese dall’estero

La struttura

Come anticipato dall’onorevole Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, sarà il testo presentato dalla Cisl e firmato da 400.000 italiani a essere utilizzato come base per l’avvio della discussione.

Qui vengono definite importanti novità in merito alla possibilità per i lavoratori dipendenti di prendere parte attivamente alla gestione aziendale. Approfondiamo quindi i punti fondamentali.

Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza

Nell’articolo 3 si legge che nelle società per azioni o società europee con un sistema di governance dualistico, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, per almeno un quinto dei membri.

La selezione dei rappresentanti dei lavoratori e dei supplenti nel consiglio di sorveglianza è regolata dai contratti collettivi, rispettando i requisiti professionali e di onorabilità previsti dalla legge.

È possibile includere nel consiglio di sorveglianza almeno un rappresentante dei lavoratori che partecipano a piani di partecipazione finanziaria. La decisione è su base volontaria dell’azienda, ma per quelle che favoriscono la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza vengono previsti degli incentivi specifici.

Partecipazione al consiglio di amministrazione

L’articolo 4, invece, si concentra sulla possibilità di partecipazione al consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Questi vengono scelti dai lavoratori tramite procedure stabilite dai contratti collettivi.

I rappresentanti devono avere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dallo statuto della società. Se i rappresentanti sono anche dipendenti della società, hanno diritto a permessi retribuiti per prepararsi e partecipare alle riunioni del consiglio.

Anche le società che implementano la partecipazione dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione possono accedere a specifici incentivi.

Partecipazione agli utili

Questo è sicuramente uno degli aspetti che più interessa i lavoratori, in quanto dalla partecipazione agli utili ne può scaturire un aumento di stipendio. Nel dettaglio, è l’articolo 6 del disegno di legge a stabilire che le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili dell’impresa, pari ad almeno il 10% degli utili complessivi, sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e sulle addizionali regionali e comunali, fino a un massimo di 10.000 euro lordi, se erogate secondo contratti collettivi aziendali o territoriali. Viene quindi disciplinato un trattamento fiscale agevolato al fine di incentivare le aziende a riconoscere un tale meccanismo premiale.

Inoltre, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (Pepp), scelti dal lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme di cui sopra, non sono soggetti a imposta e non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Questi contributi non rientrano nella parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

Allo stesso modo, i contributi di assistenza sanitaria, scelti dal lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme di cui sopra, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche se eccedono i limiti indicati.

Consultazione obbligatoria e preventiva

Un altro aspetto importante è disciplinato dall’articolo 12. Qui viene stabilito che per le imprese con oltre 50 dipendenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, o comunque i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, devono essere informati e consultati sulle decisioni aziendali almeno una volta all’anno. Questo diritto è garantito dalle commissioni paritetiche, come previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche e stabiliscono sedi, tempi, modalità e contenuti della consultazione. La consultazione copre vari aspetti, tra cui:

  • Dati economici e finanziari dell’impresa
  • Scelte strategiche, investimenti, piani industriali, nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti
  • Introduzione di nuovi modelli organizzativi e utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati
  • Piani per la transizione ecologica e digitale e la sostenibilità sociale
  • Situazione e previsioni sull’occupazione, contratti di lavoro, parità di genere, misure per prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori
  • Programmi e piani formativi per i lavoratori

Questi gli aspetti centrali del provvedimento, ma non sono le sole novità. A tal proposito, per un maggiore approfondimento vi consigliamo di consultare il testo del disegno di legge che trovate di seguito, fermo restando che questo potrebbe comunque essere oggetto di modifiche nel corso dell’iter legislativo.

Disegno di legge «Partecipazione al lavoro»
Clicca qui per scaricare il testo completo.

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