Ravvedimento speciale, c’è tempo fino al 31 marzo per aderire al maxi condono fiscale. Istruzioni

Nadia Pascale

05/03/2025

Ravvedimento speciale, è arrivato il momento di aderire! C’è tempo fino al 31 marzo 2025 per farlo. Ecco i vantaggi e come calcolare gli importi da versare e rateizzazione delle somme dovute

Ravvedimento speciale, c’è tempo fino al 31 marzo per aderire al maxi condono fiscale. Istruzioni

C’è tempo fino al 31 marzo 2025 per esercitare l’opzione per il ravvedimento speciale, possibilità offerta a chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Ultime settimane per ottenere i vantaggi del maxi condono fiscale per gli anni 2018-2022.

Il risparmio è notevole e si evitano i controlli fiscali su tali anni di imposta mentre, in caso di mancata adesione, saranno intensificati i controlli.

Il decreto Omnibus, decreto legge 113 del 2024, al fine di indurre il maggior numero possibile di titolari di partita Iva ad aderire al concordato preventivo biennale, ha previsto la possibilità per i contribuenti Isa di aderire al ravvedimento speciale, o condono 2025, per gli anni di imposta 2018-2022. I contribuenti possono evitare controlli pagando piccole somme commisurate agli importi dichiarati nei diversi anni e indici Isa di quegli stessi anni.

Ecco come funziona il ravvedimento speciale e gli importi da versare per avere il maxi condono fiscale.

Ravvedimento speciale, come funziona e come calcolare gli importi

L’articolo 2-quater del decreto legge 113 del 2024 stabilisce: la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5% per chi ha un indice di affidabilità fiscale pari a 10;
  • 10% per chi ha un indice tra 8 e 10 ed è quindi ritenuto “affidabile” dalle Entrate;
  • 20% in caso di Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per Isa tra 4 e 6;
  • 40% se l’Isa è inferiore a 4;
  • 50% con Isa sotto il 3.

A tale incremento di reddito si applica un’aliquota anch’essa dipendente dal punteggio Isa:

  • 15% per chi ha un’affidabilità fiscale inferiore a 6;
  • 12% per un punteggio Isa tra 6 e 8;
  • 10% per chi ha un punteggio Isa tra 8 e 10%.

Per l’Irap l’aliquota è al 3,9%.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Vi è un taglio del 30% dell’imposta per i periodi di imposta caratterizzati dal Covid (2020-2021). Visto sommariamente il calcolo, vediamo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per esercitare l’opzione.

Come esercitare l’opzione per il ravvedimento speciale

La prima cosa da sottolineare è che l’opzione può essere esercitata solo dai contribuenti Isa che entro il 31 ottobre 2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale.

L’opzione per il ravvedimento speciale o condono 2025 viene esercitata per fatti concludenti e cioè attraverso il versamento entro il 31 marzo 2025 degli importi calcolati secondo lo schema prima visto in unica soluzione o a rate. In questo caso la prima rata deve essere pagata entro il 31 marzo.

Istruzioni per l’adesione al ravvedimento speciale o maxi condono fiscale 2025

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che il contribuente può scegliere di aderire al ravvedimento speciale anche solo per alcuni anni di imposta compresi tra il 2018-2022, ma in ogni caso per gli anni scelti l’opzione si esercita sia per l’imposta sostitutiva sui redditi (comprese addizionali) sia sull’Irap. Ad esempio, il contribuente sceglie di aderire al concordato solo per il 2022, in questo caso per il singolo anno deve aderire sia per l’imposta sui redditi sia per l’Irap.

L’opzione sostanzialmente viene esercitata con la presentazione del modello F24 e il pagamento della prima rata o unica soluzione entro il 31 marzo 2025. Il perfezionamento dell’istituto si realizza mediante il versamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate mensili, al massimo pari a 24. Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità.

Per società e associazioni è previsto il doppio adempimento:

  • la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o dell’associazione;
  • la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

I contribuenti che nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento abbiano ottenuto sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, possono aderire a tale istituto solo nel caso in cui esercitino l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Nel modello F24 come anno di riferimento deve essere inserito l’anno di imposta a cui si riferisce il versamento. Nel campo codice tributo devono essere inseriti i codici tributo indicati nella Risoluzione 50 del 17 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di pagamento rateale il perfezionamento del condono avviene al pagamento di tutte le rate. Nel caso in cui ci sia omesso il versamento di una delle rate, non si decade immediatamente, la rata saltata può essere pagata entro il termine di scadenza della successiva rata (si differenzia per questo dalla rottamazione quater).

Il ravvedimento non si perfeziona, tuttavia, nell’eventualità che il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, sia successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, oppure di atti di recupero di crediti inesistenti.

Rateizzazione importi: gli interessi sono deducibili?

Per le rate successive alla prima si applicano gli interessi legali. A questo proposito deve essere ricordato che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n° 56 del 3 marzo 2025 ha reso noto che gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Nell’interpello il professionista ricorda che gli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte sono integralmente deducibili dal reddito, non solo per i soggetti Ires, ma anche per quelli Irpef. Ipotizza, di conseguenza, che lo stesso trattamento fiscale possa essere riservato anche agli interessi da versare per la rateizzazione nel ravvedimento speciale.

L’Agenzia delle Entrate è di contrario avviso e sottolinea che in questo caso gli interessi sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta.

L’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale.

Vantaggi del ravvedimento speciale

La prima cosa da sottolineare è che l’opzione per il ravvedimento speciale deve essere esercitata per singoli anni di imposta. Ne consegue che il titolare di partita Iva può esercitarla anche per un solo anno, o per alcuni degli anni compresi nella lista.
I vantaggi per chi aderisce sono inerenti i controlli fiscali.
Per chi aderisce al ravvedimento speciale non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72. Non si effettuano:

  • accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
  • accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
  • accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.

Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72.

Occorre però prestare attenzione perché i controlli possono essere posti in essere nel caso di:

  • decadenza dai benefici per il mancato rispetto del piano di rateazione;
  • decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.

Si ricorda, infine, che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027.

Iscriviti a Money.it