Il rimborso sulle accise per il carburante e per il gasolio può essere richiesto solo da alcune categorie di soggetti e con determinati requisiti: vediamo come funziona.
Si può chiedere il rimborso sulle accise? La domanda è più che lecita in questo periodo in cui il prezzo del carburante e del gasolio sta salendo per un insieme di fattori, che si influenzano gli uni con gli altri. Per esempio, al costo già oscillante delle materie prime si è aggiunta anche l’instabilità politica causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Proprio per il caro prezzi sul costo dei carburanti, 450 autotrasportatori sardi senza sigle sindacali hanno proclamato sciopero il 14 marzo. C’è la possibilità, per determinati settori, di poter chiedere il rimborso sulle accise, che secondo una nota diffusa dal ministero della Transizione ecologica lo scorso 28 febbraio, costituiscono il 57% del prezzo finale.
Si può chiedere il rimborso sulle accise?
Chi può richiedere il rimborso delle accise? I requisiti
Partiamo innanzitutto con le categorie che hanno diritto al rimborso accise. L’opportunità di recuperare una parte di quanto speso per i carburanti viene data a tutte quelle imprese che, per svolgere la propria attività, devono trasportare merce:
- per conto proprio, quindi per esempio attività edilizia, spurghi, macero carta;
- per conto di terzi per mezzo di uno o più autocarri, quindi è il caso di trasportatori e padroncini.
Per ottenere il rimborso delle accise sul gasolio bisogna che a esercitare l’attività di trasporto siano state persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi oppure munite della licenza di autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito.
Il rimborso sulle accise inoltre può essere richiesto da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale o locale;
- imprese che si occupano di autoservizi regolari in ambito comunitario;
- imprese di trasporti a fine di servizio pubblico.
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Come funziona il rimborso accise?
Per poter ottenere il rimborso sulle accise è necessario presentare domanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ci sono però delle condizioni da rispettare. L’istanza per il rimborso deve essere per:
- il gasolio da autotrazione;
- l’impresa richiedente deve possedere autocarri oppure motrici con rimorchio o semirimorchio di classe Euro 3 e seguenti;
- i mezzi devono avere una massa a pieno carico uguale o superiore alle 7.5 tonnellate.
Ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico Accise è possibile ottenere i rimborsi anche sul gasolio consumato nei due anni precedenti. Questo significa sia che i rimborsi sono retroattivi di due anni, sia che la domanda deve essere presentata entro due anni dalla data di pagamento, a pena di decadenza.
Per ogni trimestre va presentata una domanda di rimborso.
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Come recuperare le accise sul gasolio?
Uno dei meccanismi per recuperare le accise sui carburanti è la compensazione con modello F24. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso oppure dal riconoscimento del credito da parte della Agenzia delle Dogane, il titolare dell’istanza può compensare con il primo modello F24 disponibile per il pagamento di qualsiasi imposta o tributo.
In pratica, quindi, in un primo momento si paga l’accisa quando si acquista il carburante, e poi si recupera trasformandolo in un credito nei confronti dello Stato.
Quando si può usare il credito accise?
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in assenza di notifica di provvedimento di diniego del rimborso o di richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Ufficio, l’istanza si considera accolta e, per effetto del formarsi del silenzio-assenso, già dal 61° giorno l’importo del credito maturato si potrà usare in compensazione.
Il credito d’imposta spettante va usato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Per l’eventuale credito residuo non utilizzato in compensazione, allo scadere di tale termine e quindi a partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno successivo, potrà essere presentata domanda di rimborso in denaro all’Ufficio dell’ADM destinatario della dichiarazione.
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