Se non ci saranno interruzioni più di un risarcimento danni si prescriverà nel 2025. Ecco a cosa fare attenzione e cosa fare per recuperare il credito.
Il risarcimento è dovuto nei confronti del soggetto che ha subito un danno da parte dell’accertato responsabile. Esistono vari tipi di danni, che possono essere distinti tra patrimoniali e non patrimoniali ma anche in base alla loro origine. La causa del danno è fondamentale per conoscere le regole sulla prescrizione, i cui termini e decorrenza non sono sempre uguali. Per quanto il diritto al risarcimento sia molto importante, infatti, si tratta pur sempre di un credito e, come tale, si prescrive.
Il debitore può quindi rifiutarsi di adempiere se è passato troppo tempo, a meno che non voglia rinunciare alla prescrizione. In tal proposito, si ricorda che la rinuncia alla prescrizione non può essere preventiva, quindi deve essere formalizzata quando sono trascorsi i termini di legge. Conoscerli è quindi di grande rilevanza per entrambe le parti, insieme a tutti gli atti interruttivi utili a interrompere la decorrenza o a effettuare correttamente il calcolo. Ecco cosa c’è da sapere sulla prescrizione del risarcimento danni e quali si prescrivono nel 2025.
Prescrizione del risarcimento danni, termini e decorrenza
Nel nostro ordinamento, chi subisce un danno di qualsiasi genere (patrimoniale e non patrimoniale) ha diritto a essere risarcito, a meno che non incorrano particolari evenienze. Il danno subito si distingue non soltanto per gli effetti (economici, morali e così via), ma anche per la sua origine. In particolare, si distingue tra danno derivante da fatto illecito, danno occorso in un sinistro stradale, danno derivante da una violazione contrattuale. Ci sono poi ulteriori casi particolari, da cui dipendono specifiche regole di prescrizione.
Distinguere con chiarezza il danno è fondamentale, perché da ciò dipendono i termini e la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento. In linea generale, tuttavia, la decorrenza comincia nel momento in cui occorre il danno, ossia il danneggiato ne ha notizia secondo la diligenza comune. Come ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente il manifestarsi del danno, ma è necessario anche il palesarsi del nesso causale rispetto all’origine o comunque l’identificazione del responsabile. In caso contrario, sarebbe molto difficile far valere il proprio diritto.
Per esempio, il danno dovuto ai difetti di costruzione non comincia a prescriversi prima che questi siano stati appurati attraverso una perizia tecnica, anche se il problema (come un’infilitrazione d’acqua, un crollo, un guasto) è stato evidenziato tempo prima.
Danni da fatto illecito
Per i danni derivanti da fatto illecito il tempo di prescrizione è pari a 5 anni, che iniziano a decorrere dal momento del fatto. Rientrano in questa categoria tutti i danni ingiusti, derivanti da comportamenti che violano la legge ma non sono reati. Si tratta quindi di illeciti civili o amministrativi (talvolta reati depenalizzati), per esempio:
- Disturbo della quiete pubblica;
- ingiuria;
- danneggiamento intenzionale.
Danni da reato
Il danno che dà diritto al risarcimento può derivare anche da un reato, ossia un illecito individuato dal Codice penale, per il quale la vittima può procedere in giudizio come parte civile. In questo caso, il termine di prescrizione del risarcimento è pari al termine di prescrizione per il reato in questione, ma soltanto se maggiore agli ordinari 5 anni.
Il termine di prescrizione dei reati corrisponde alla massima pena detentiva prevista per il reato in questione (salvo eccezioni), con un minimo di 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni. Ad esempio, per una contravvenzione con prescrizione di 4 anni, il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni. Al contrario, per un delitto il risarcimento danni non si può mai prescrivere in meno di 6 anni.
Attenzione, però, se il reato si estingue per una causa diversa dalla prescrizione o viene emanata una sentenza irrevocabile, da quel momento inizia comunque a decorrere il termine ordinario di prescrizione pari a 5 anni. Si ricorda infine che la legge prevede un termine massimo entro cui presentare querela (da 3 a 12 mesi a seconda del reato), oltre i quali resta comunque la possibilità di agire civilmente per il risarcimento, ma la prescrizione di cui si tiene conto è quella civile.
Danni da circolazione di veicoli
I danni derivanti dalla circolazione dei veicoli si prescrivono in soli 2 anni, con decorrenza dal fatto. Questo principio si applica ai danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, contro persone e cose.
Danni da violazione contrattuale
I danni che derivano dalla violazione di un contratto danno modo di pretendere il risarcimento entro 10 anni dal fatto. Rientrano in questa categoria tutte le violazioni di un’obbligazione assunta con un contratto, anche quando il fatto non costituisce un illecito. Per esempio, il mancato pagamento di un acquisto, la mancata consegna del prodotto pagato, il mancato pagamento del canone d’affitto e così via.
Danni da responsabilità medica
È opportuno esplicitare il funzionamento della prescrizione del danno da responsabilità medica, che può essere soggetta a differenti regole. Nel caso della responsabilità della struttura ospedaliera o comunque sanitaria si ha un termine di 10 anni, in virtù del vincolo contrattuale tra le parti.
Quando, invece, la responsabilità è attribuita al medico o al singolo operatore si ha una prescrizione dimezzata a 5 anni. Infine, i termini cambiano ancora nell’ipotesi in cui sia stato commesso un reato (come le lesioni personali o addirittura l’omicidio colposo). La decorrenza comincia dal momento in cui il paziente riceve una diagnosi che gli permetta, secondo le nozioni comuni, di scoprire il danno ingiusto subito.
Danni per prodotti difettosi
Se il danno è causato da un prodotto difettoso o malfunzionante si applica una prescrizione di 3 anni al diritto al risarcimento, come stabilito dal Codice del consumo. Anche in questo caso la decorrenza coincide con il palesarsi del danno e della sua correlazione con il difetto del prodotto.
Danni in lavori edili e altri appalti
Per i danni dovuti agli errori durante i lavori edili (o altri appalti) si ha una prescrizione biennale. Ci sono tuttavia precisi termini entro cui agire per far valere il proprio diritto. In particolare, il proprietario dell’immobile interessato deve comunicare il difetto all’appaltatore entro un massimo di 60 giorni. Per i vizi gravi e strutturali il termine sale a 1 anno, pari al tempo entro cui agire in giudizio.
Dopo la sentenza
La sentenza del giudice che accerta l’obbligo di pagare il risarcimento danni in favore della parte lesa interrompe e azzera la prescrizione, che ha da quel momento un termine di 10 anni per compiersi, indipendentemente dal tipo di danno occorso.
Come interrompere la prescrizione del risarcimento
La prescrizione del risarcimento si interrompe e azzera con ogni atto interruttivo, vale a dire ogni azione del titolare volta a far valere il proprio diritto, ricominciando a decorrere dal principio. Sono atti interruttivi:
- L’avvio di un’azione giudiziale;
- una diffida di cui sia dimostrabile la notifica, avvenuta quindi con raccomandata a/r o pec;
- gli atti giudiziari (citazione in giudizio, ricorso del giudice, sentenza e così via);
- ammissione da parte del debitore.
Per avviare un’azione giudiziale è necessario incaricare un avvocato che presenti il ricorso, così da dar inizio al procedimento oppure costituirsi parte civile nel processo penale. Una volta cominciata la causa, la parte a cui si chiede il risarcimento danni riceverà come normale iter una serie di atti giudiziari, tutti idonei a interrompere la prescrizione.
Nel caso in cui non si volesse avviare una causa civile o perlomeno non subito è possibile inviare una semplice diffida, che non richiede l’assistenza di un legale, purché ci si premunisca di inviarla tramite raccomandata a/r o pec (eventualmente anche un telegramma) senza commettere errori di destinazione. In ogni caso è preferibile agire con qualche giorno d’anticipo, così da limitare le conseguenze in caso di ritardi.
L’ammissione del debitore non è da sottovalutare per entrambe le parti, perché vale a tutti gli effetti come atto interruttivo e configura spesso il modo per far valere un diritto prescritto soltanto in apparenza.
Sospensione della prescrizione
La sospensione comporta lo stop momentaneo del trascorrere dei termini in particolari circostanze, alla fine delle quali il termine prescrizionale comincerà a decorrere nuovamente. Precisamente, la sospensione opera quando il processo in corso viene sospeso oppure la questione viene deferita a un altro giudizio.
Con la sospensione, tuttavia, i termini non si azzerano e riprendono a decorrere come se ci fosse stata una semplice parentesi di tempo. Con l’interruzione, invece, la prescrizione ricomincia da zero.
Prescrizione risarcimento danni 2025
Nel 2025, a seconda del giorno e mese, si prescriverà il diritto al risarcimento non esercitato per:
- i danni da fatto illecito subiti nel 2020;
- i danni da violazione di veicoli subiti nel 2023;
- i danni da violazione di contratti subiti nel 2015;
- i risarcimenti riconosciuti da sentenza nel 2015;
- i danni subiti a causa di alcuni reati, escludendo in ogni caso quelli soggetti a pena massima dell’ergastolo.
Al contrario, per i danni occorsi nel 2024, bisognerà attendere 2, 5, 10 anni, o anche di più per i delitti più gravi, prima che si compia la prescrizione. Ciò, a patto che non vi siano atti interruttivi.
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I termini per l’azione legale
Per i danni provocati da un illecito civile la prescrizione del diritto al risarcimento corrisponde anche al tempo massimo per agire in giudizio. Lo stesso accade quando il danno è causato da un reato, per il quale la vittima può denunciare (o querelare) e costituirsi parte civile per chiedere anche il risarcimento. Bisogna però tenere a mente che la querela deve essere presentata entro 3 mesi dal fatto (12 mesi per i reati di violenza sessuale e 6 mesi per lo stalking). Perdendo la possibilità di intraprendere l’azione penale, però, non si perde anche la possibilità di richiedere un risarcimento in sede civile.
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