Decreto Semplificazioni: salta la parte sul condono edilizio. Giuseppe Conte cede alle richieste del Partito Democratico.
AGGIORNAMENTO 01/07/2020: Viste le dure contrapposizioni del Partito Democratico alla parte relativa alle nuove norme sulla sanatoria degli abusi edilizi (che potete approfondire nel testo seguente), il Presidente del Consiglio ha deciso di fare un passo indietro stralciando questa parte del Decreto Semplificazioni.
Quindi nel DL Semplificazioni non ci sarà alcuna facilitazione per le procedure che regolano la sanatoria per gli abusi edilizi.
Con il Decreto Semplificazioni potrebbero esserci importanti novità sul fronte della sanatoria degli abusi edilizi. Non si tratta di condono edilizio - per il quale si era parlato nei mesi scorsi ma su cui dal Movimento 5 Stelle si dicono fortemente contrari - ma in ogni caso vi è una semplificazione della procedura che porterà a sanare un abuso edilizio.
Nel dettaglio, sono diverse le novità per quella che molti hanno definito come “rivoluzione edilizia”, a partire dalla possibilità che per quegli illeciti che non hanno effetto sul carico urbanistico possa essere comminata una sola sanzione pecuniaria.
Il Decreto Semplificazioni, quindi, potrebbe spianare la strada affinché si possa risolvere un illecito; ma attenzione a non parlare di condono, anche perché eventuali reati commessi non saranno comunque estinti.
A tal proposito, vediamo quali sono le novità contenute nel Decreto Semplificazioni - il cui testo dovrebbe essere approvato nella giornata di venerdì dal Consiglio dei Ministri - riguardo alla sanatoria degli abusi edilizi.
Decreto Semplificazioni e sanatoria edilizia: quali novità?
Il Decreto che verrà approvato probabilmente entro la fine della settimana andrà a semplificare la procedura con cui sanare gli abusi edilizi. Questo avverrà tramite l’approvazione di diverse novità, quali:
- come anticipato, riguardo alle sanzioni sparisce la pena accessoria di demolizioni e rimessioni in pristino per quegli abusi edilizi che non hanno un carico urbanistico (ad esempio per quelli che non vanno ad aumentare superfici e cubature). Per questi vi sarà l’applicazione di una sola sanzione amministrativa di tipo pecuniario che sarà commisurata al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile. Questo tipo di abusi è prevista una prescrizione di 10 anni;
- regolarizzazione degli abusi più semplice, in quanto fino ad oggi è necessaria la “doppia conformità”. Questo significa che per ottenere la sanatoria l’intervento edilizio deve essere regolare sia al momento in cui questo viene realizzato che in quello in cui viene chiesta la sanatoria. Con il Decreto Semplificazioni potrebbe esserci un’importante novità in tal senso, visto che si punta a rendere sanabili e commerciabili tutti quegli immobili conformi alla sola pianificazione odierna. In questo modo, la conformità giurisprudenziale è limitata ai soli immobili già realizzati alla data di entrata in vigore della norma, come pure ai casi in cui l’immobile sia realizzato secondo la normativa tecnica attuale oppure sia adeguabile a tale normativa in termini di rischio antisismico, efficientamento energetico (e altro). Infine, questa novità si applica ai casi di non incidenza su regimi vincolistici, ovvero quando è stata accertata la piena conformità alle esigenze tutelate dal vincolo esistente;
- novità per le demolizioni e per le manutenzioni: per ricostruire, infatti, sarà sufficiente rispettare le distanze dai vicini. Di fatto, quindi, il Decreto Semplificazioni toglie l’obbligo di rispetto della sagoma e dell’area di sedime preesistente. Per quanto riguarda le manutenzioni, saranno derubricate a manutenzioni straordinarie (e non più ristrutturazioni) tutte quelle modifiche dei prospetti indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari.
- anche per le strutture leggere - destinate ad essere rimosse alla fine dell’utilizzo stagionale - vi è la declassificazione ad edilizia libera;
- durata dei titoli edilizi: si prevede una corsia preferenziale per la validità degli stessi, in quanto prima del decorso dei termini per l’inizio o della fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo) il privato può prorogarli inviando una semplice comunicazione allo sportello unico comunale.
- silenzio assenso: previsto il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico dell’edilizia. Grazie alla nuova procedura, il Comune rilascerà il provvedimento con cui attesta l’avvenuta maturazione del silenzio assenso, un atto esplicito per consolidare un atto implicito.
Come anticipato, però, non sarà una sanatoria retroattiva ed è per questo motivo che non ci sarà una estinzione dei reati già commessi.
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