Sconto bollette per le partite IVA, il DL Sostegni prevede una riduzione sulle utenze elettriche per locali e negozi: sarà l’ARERA a dover regolamentare l’agevolazione con apposito provvedimento.
Sconto bollette in arrivo per locali e negozi, ma come funziona? Il DL Sostegni prevede una riduzione per tre mesi sulle utenze delle attività per un valore di 600 milioni di euro.
Non solo: è previsto anche un taglio del 30% sul canone Rai. A disciplinare le regole dovrà essere l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con un apposito provvedimento.
Vediamo in cosa consiste questa riduzione sulle bollette e come funziona, in base a quanto previsto dal DL Sostegni.
Sconto bollette per locali e negozi nel DL Sostegni: come funziona?
Si prospettano buone notizie con il DL Sostegni per le partite IVA: lo Stato ha pensato di aiutare le attività non solo con i contributi a fondo perduto, che si possono avere come credito d’imposta o liquidati sul conto corrente, ma anche riducendo le spese.
Le spese a cui ci riferiamo sono le bollette: la riduzione ci sarà per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021. Come anticipato, sarà l’ARERA a dover regolamentare con appositi provvedimenti i parametri per l’applicazione della riduzione sulle utenze per i clienti non domestici.
In particolare lo sconto sarà applicato sulle utenze elettriche connesse in bassa tensione, con riferimento alle voci della bolletta identificate come:
- trasporto e gestione del contatore
- oneri generali di sistema.
Le risorse stanziate per questa misura ammontano a 600 milioni di euro.
Sconto bollette per le partite IVA nel DL Sostegni
L’ARERA dovrà rideterminare, senza aggravi tariffari, le utenze interessate, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
- sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
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