Su diverse prestazioni erogate alle persone con disabilità, non è prevista imposizione fiscale mentre su altre si. Vediamo cosa è dovuto al Fisco da chi percepisce assegno ordinario di invalidità.
La normativa italiana prevede molte agevolazioni per le persone con invalidità civile, riduzione della capacità lavorativa o titolari di legge 104. Molte di queste riguardano il lavoro e l’assistenza al disabile, alcune riguardano diritti della persona portatrice di handicap per una maggior inclusione sociale. Altri benefici sono economici, come ad esempio le diverse prestazioni previdenziali e assistenziali che l’Inps eroga in base alla percentuale di invalidità.
Su molte di queste prestazioni, come ad esempio la pensione di invalidità civile, l’assegno sociale e l’indennità di accompagnamento, non è prevista imposizione fiscale. Queste misure sono esentasse perché non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e proprio per questo motivo non vengono tassate. Si tratta di prestazioni assistenziali che, tranne l’indennità di accompagnamento, sono erogate oltre che in base ai requisiti sanitari anche a quelli reddituali.
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L’assegno ordinario di invalidità, perché è diverso?
Laddove una misura assistenziale è legata a dei requisiti reddituali, viene meno qualora il beneficiario superi tali limiti. Di solito, quindi, le prestazioni assistenziali non sono compatibili con l’attività lavorativa che porterebbe al superamento di tali limiti. L’assegno ordinario di invalidità, invece, è compatibile con l’attività lavorativa, anche se superando determinati limiti di reddito subisce una riduzione dell’importo.
Ma in cosa consiste la diversità dell’assegno ordinario di invalidità? Si tratta di un trattamento non assistenziale ma previdenziale perché legato ai contributi versati non solo per la determinazione del diritto (almeno 3 anni di contributi nel quinquennio che precede la domanda), ma anche dell’importo. Proprio perché si tratta di un trattamento previdenziale, l’assegno ordinario di invalidità è soggetto a tassazione ordinaria, proprio come il reddito da lavoro o da pensione.
L’assegno ordinario, infatti, è equiparato a una pensione, a differenza delle altre prestazioni citate per gli invalidi. Non permette l’accesso, ad esempio, alla pensione anticipata ma si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età prevista per l’accesso (che nel 2023 è di 67 anni).
L’assegno ordinario come una pensione
Proprio come una pensione, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità non è uguale per tutti, ma varia in base a quanti e quali contributi sono stati versati. Come una pensione l’importo di questa prestazione è calcolato con il sistema misto o contributivo (in base all’anzianità contributiva del lavoratore) sulla base dei contributi maturati dal lavoratore.
Inoltre, come detto, l’assegno ordinario è parzialmente compatibile con l’attività lavorativa. L’invalido che percepisce l’Aoi e continua a lavorare, però, sarà soggetto a una doppia Cu: una del datore di lavoro e una dell’Inps. Su entrambe andrà pagata l’Irpef sommando i redditi complessivi del titolare.
Quando non si pagano le tasse sull’assegno ordinario di invalidità? Se l’importo annuo dell’assegno non supera la no tax area dei pensionati (8.500 euro l’anno) e l’invalido non ha altri redditi, sulla somma che percepisce a titolo di assegno ordinario non verserà l’Irpef (proprio perché il suo reddito complessivo ricade nella no tax area).
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