A poche settimane dal 30 settembre, il Superbonus 110% conta ancora cantieri bloccati e lungaggini nella cessione del credito. Il punto della situazione
Siamo ormai giunti a settembre e per il Superbonus 110% i tempi appaiono duri, infatti per chi ha villette unifamiliari e sta usufruendo del Superbonus 110% per la ristrutturazione, il 30 settembre è il termine che è necessario rispettare per la realizzazione del 30% dei lavori, ma numerosi crediti sono incagliati, i controlli sulle cessioni sono sempre più stringenti per evitare le truffe e le piccole imprese sono in difficoltà.
Nel solo mese di luglio 2022 sono stati aperti 25.000 cantieri per un valore corrispondente a 4,5 miliardi di euro. Le opere ammesse hanno raggiunto il valore di 38,8 miliardi di euro, ma solo opere per 28,2 miliardi di euro sono state concluse. Questo vuol dire che ci sono ancora molti miliardi di euro incagliati.
Superbonus 110%: manca il decreto attuativo per la cessione del credito a titolari di partita Iva
Il Superbonus 110% è un provvedimento molto discusso e non amato da tutti, i fondi stanziati sono già tutti prenotati e di conseguenza è quasi impossibile ottenere ora dei fondi: si va avanti con i progetti già avviati. Rispetto al passato sono però cambiate molte cose, soprattutto ci sono nuovi oneri procedurali che stanno facendo rallentare i lavori e mettendo in difficoltà le imprese. L’intoppo maggiore è nella disciplina della cessione del credito.
Il decreto Semplificazioni ha previsto la possibilità di cedere i crediti non solo a intermediari finanziari, ma anche a titolari di partita Iva, questa novità, che aveva rasserenato molti proprietari, è però di fatto bloccata perché manca il decreto attuativo della misura. In teoria l’atto potrebbe essere adottato perché si tratta di un provvedimento già in corso al momento delle dimissioni di Mario Draghi, di conseguenza è uno degli “affari correnti” che il Governo dimissionario può portare a termine, di fatto però non ci sono attualmente novità. Questo implica che continua a essere applicata la vecchia disciplina della cessione del credito.
Cessione del credito: intermediari finanziari sono responsabili in solido in caso di controlli insufficienti
La cessione del credito a intermediari finanziari, tra cui Poste Italiane ha però un altro scoglio da superare, infatti la Circolare 23 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 23 giugno, ha dedicato un ampio spazio alla responsabilità degli intermediari finanziari nel controllo delle pratiche accettate.
Nella Circolare viene sottolineato che la mancanza dei requisiti per accedere al Superbonus 110% e/o la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione indebitamente fruita. Tali somme sono maggiorate di interessi e sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
Precisa l’Agenzia che il recupero delle somme non spettanti viene effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. Prosegue però sottolineando che in presenza di concorso nella violazione, rispondono anche il fornitore e il cessionario, cioè il soggetto che ha beneficiato della cessione del credito. Particolare rilevanza assumono le ipotesi in cui il «cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito».
Il livello di diligenza, specifica l’Agenzia delle Entrate, è correlato alla natura del cessionario, cioè dell’intermediario che quindi dovrebbe affidare le pratiche a personale esperto e non certo a persone non qualificate e sprovvedute. Non si applica quindi il criterio della diligenza del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale (articolo 1176 Codice Civile). Ecco che, applicando tali criteri diventa molto rischioso per gli intermediari finanziari svolgere le pratiche per la cessione del credito in modo superficiale e celere.
L’Agenzia indica anche i criteri da valutare per capire se una cessione «puzza di bruciato», tra questi l’incongruità tra il valore dell’immobile e l’importo della cessione e la verifica dell’attività in cantiere anche tramite controllo di documentazione fotografica.
Come viene valutato il 30% delle opere da effettuare entro il 30 settembre?
I maggiori controlli effettuati dagli intermediari i tempi per i cantieri, con il rischio di non rispettare il termine del 30 settembre fissato per la conclusione del 30% dei lavori. Inoltre le piccole imprese soffrono di carenza di liquidità e quindi non riescono ad anticipare le spese.
A ciò deve essere aggiunto che l’Agenzia delle Entrate, sempre nella circolare 23/E/2022 ha già chiarito che il valore del 30% dello Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere inteso come lavoro su cantiere. Non conta aver anticipato il 30% delle spese preventivate, insomma aver impegnato somme pari al 30%, ad esempio per acquisto materiale e pagamento manodopera, occorre aver realizzato lavori su cantiere. L’Agenzia delle Entrate ha però sottolineato che nello Stato di Avanzamento dei Lavori, Sal, il calcolo del 30% può comprendere anche opere non agevolate con il 110%.
Superbonus 110% strada in discesa per lavori in condominio
Strada più in discesa per i lavori in condominio, infatti, il termine per loro previsto è al 31 dicembre 2023, inoltre nel caso in cui l’importo dei lavori superi i 516 mila euro, le imprese hanno l’obbligo di presentare la certificazione Soa che attesta che le imprese hanno capacità economiche e tecniche per gestire i lavori e di conseguenza possono iniziare i lavori senza attendere la cessione del credito per avere liquidità.
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