Per molti contribuenti vi è la possibilità di avvalersi del Superbonus Rafforzato con cessione del credito fino al 31 dicembre 2025, ma di cosa si tratta e come funziona?
Si parla sempre più spesso di Superbonus Rafforzato, ma di cosa si tratta e quali contribuenti possono usufruire di questa particolare agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2025? Ecco le novità dettate dall’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le linee guida sulle agevolazioni fiscali disponibili per la ricostruzione post sisma nell’Italia Centrale da utilizzare in combinazione con il Superbonus 110% disciplinato dal decreto Rilancio, decreto legge 34 del 2020. Tra le varie possibilità vi è il Superbonus Rafforzato, ma di cosa si tratta e quanto si può ottenere?
La necessità della guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali post sisma dell’Italia Centrale arriva dalle continue modifiche che il decreto legge 34 del 2020 ha subito, si tratta quindi di un vero e proprio riordino della materia.
Fin da subito si chiarisce che il Superbonus Rafforzato è una misura alternativa al contributo ricostruzione/riparazione post sisma.
Superbonus e contributo ricostruzione, le deroghe alla disciplina generale
Chiarisce l’Agenzia che “Il Superbonus si aggiunge, nei termini che saranno in seguito chiariti, ai contributi previsti per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.”
Proprio da tale combinazione di disposizioni deriva la necessità di rileggere le norme e chiarirne la portata. Come prevede l’articolo 119 del decreto Rilancio, le norme inerenti il Superbonus previste dal comma 1 dell’articolo (Superbonus) nei territori colpiti da eventi sismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
La guida sottolinea che le norme trovano applicazione per gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia Centrale nel 2009 e successivi in cui è stato decretato lo stato di calamità.
In deroga alle norme generali sul Superbonus in questo caso:
- la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;
- in questi casi è ancora possibile avvalersi della cessione del credito e sconto in fattura in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal citato Decreto legge n. 11 del 2023;
- nonostante nelle ricostruzioni post sisma il contribuente possa avvalersi cumulativamente di due agevolazioni (contributo ricostruzione e per la parte eccedente Superbonus) è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus.
Superbonus ricostruzione e doppia asseverazione
Come ribadito dal comma 3 dell’art. 6 dell’Ordinanza commissariale n. 111/2020 deve essere presentato un unico titolo edilizio, un unico progetto e un unico computo metrico, nell’ambito del quale vanno distintamente indicate le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti (rimaste a carico del contribuente) ammesse al Superbonus.
Devono essere infine distintamente contabilizzate le eventuali spese non ricadenti nel contributo alla ricostruzione e nel Superbonus.
Trattandosi di due interventi diversi, la guida precisa che il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
La prima, asseverazione per interventi di efficienza energetica, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato e deve consentire di valutare il miglioramento delle prestazioni energetiche
La seconda asseverazione deve essere resa da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
In entrambi i casi deve essere asseverata anche la congruità della spesa rispetto alle finalità.
Superbonus Rafforzato
In alternativa al contributo per la ricostruzione è possibile richiedere il Superbonus Rafforzato previsto dal comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici.
La detrazione Superbonus Rafforzato è alternativa al contributo per la ricostruzione o riparazione post sisma e può essere utilizzata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Anche in questo caso la percentuale del beneficio resta al 110% e si può utilizzare la cessione del credito o sconto in fattura.
Cambiano però gli oneri burocratici rispetto alla misura prima vista, in questo caso infatti il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.
Deve però essere precisato che è possibile revocare la dichiarazione di rinuncia, questo è quanto previsto dall’Ordinanza commissariale n. 142\2023, la comunicazione di volersi avvalere della revoca della rinuncia potrà avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettere entro 150 giorni a decorrere dalla pubblicazione della suddetta Ordinanza (30 maggio 2023).
Chi può ottenere il Superbonus Rafforzato?
Possono beneficiare del Superbonus rafforzato gli immobili che si trovano nei Comuni:
- di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016 ( terremoto Amatrice...);
- indicati nel decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009 (terremoto Aquila..);
- nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico;
- interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
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