Tredicesima e quattordicesima sono mensilità aggiuntive sullo stipendio che seguono regole particolari per quanto riguarda la maturazione e il calcolo dell’importo. Ecco una guida completa.
Tredicesima e quattordicesima sono le mensilità aggiuntive dello stipendio che vengono riconosciute in determinati periodi dell’anno fermo restando la possibilità per il datore di lavoro di pagarle ogni mese in busta paga.
Tanto la tredicesima quanto la quattordicesima spettano in costanza di rapporto di lavoro: il lavoratore ne matura infatti 1/12 dello stipendio per ogni mese lavorato nella stessa azienda, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre per quanto riguarda la tredicesima e da luglio a giugno dell’anno successivo per la quattordicesima.
Si tratta di due emolumenti molto importanti in quanto determinano l’importo complessivo dello stipendio annuo che il lavoratore va a percepire, ma è bene sottolineare che mentre la tredicesima è un diritto di ogni dipendente per la quattordicesima non è così in quanto viene riconosciuta solamente da alcuni contratti collettivi del lavoro. Ci sono quindi lavoratori che non ne hanno diritto, ecco perché quando si prende in considerazione un’offerta di lavoro sarebbe opportuno verificare che nel contratto di riferimento sia prevista la quattordicesima, così da avere tutti gli elementi utili a prendere la migliore decisione possibile.
A tal proposito, ecco una guida completa su tredicesima e quattordicesima mensilità per i lavoratori dipendenti, analizzando ogni aspetto dal calcolo dell’importo alle date di pagamento e soffermandoci su come funziona nei casi particolari come ad esempio per le lavoratrici in maternità obbligatoria e per chi è in malattia.
A chi spettano tredicesima e quattordicesima
La tredicesima spetta a ogni lavoratore dipendente, compreso l’apprendista come pure a chi è in cassa integrazione.
Differentemente, la quattordicesima è prevista solo da alcuni contratti collettivi, come ad esempio quello del commercio (qui trovate l’elenco completo). Non spetta mai, invece, ai dipendenti pubblici.
Come si calcolano tredicesima e quattordicesima
Come anticipato, ogni mese in busta paga viene accantonato 1/12 della retribuzione lorda, nella quale sono comprese:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali;
- scatti di anzianità
Esclusivamente nei casi in cui vengono erogati con continuità, poi, si considerano anche:
- super minimo
- assegno ad personam
- straordinari forfetizzati o continuativi
- provvigioni
- cottimo
- indennità sostitutiva di mensa
- indennità per maneggio denaro
- premi di produttività annuali
Diversamente, non vengono considerate ai fini del calcolo della tredicesima e della quattordicesima i compensi accessori riferiti a:
- lavoro straordinario,
- lavoro notturno e lavoro festivo effettuati in via occasionale,
- somme concesse una tantum
- rimborsi spese erogati nel mese.
Per quanto riguarda il periodo in cui maturano, come anticipato questo differisce nel caso di tredicesima e quattordicesima.
Nel primo caso si guarda all’anno solare di riferimento, quindi da gennaio a dicembre. Nel secondo, invece, da luglio a giugno dell’anno successivo. Tanti sono i mesi lavorati in questi periodi, quindi, tanti ratei di tredicesima e quattordicesima spettano: chi ad esempio ha lavorato per soli 4 mesi ne avrà diritto solamente a 1/3 dell’importo solitamente spettante.
È bene specificare poi che affinché un mese venga considerato per intero serve che risultino lavorati almeno 15 giorni; in questo periodo vengono considerate anche ferie e malattia, come pure i periodi di congedo retribuito. Non maturano invece nei casi di assenza ingiustificata, come pure in seguito di sospensione disciplinare. Non matura neppure nei casi di cassa integrazione a zero ore.
Tredicesima e quattordicesima fanno reddito, come sono tassate
Tredicesima e quattordicesima fanno reddito, pertanto rientrano nell’imponibile sul quale il lavoratore versa tanto i contributi quanto le imposte. E quanto percepito viene anche considerato ai fini Isee.
Lato tassazione ci sono però delle regole differenti rispetto a quelle ordinariamente previste per lo stipendio mensile. Nel caso delle mensilità aggiuntive, infatti, non è previsto il riconoscimento delle detrazioni (tanto su reddito da lavoro dipendente che per familiari a carico), come pure il trattamento integrativo ex bonus Renzi per coloro che ne hanno diritto. Per questo motivo anche se il lordo di stipendio e tredicesima, o quattordicesima, è più o meno simile, il netto della mensilità aggiuntiva risulta essere sempre più basso.
Quando vengono pagate tredicesima e quattordicesima
La regola vuole che tredicesima e quattordicesima vengano maturate nel corso dell’anno, accantonate dal datore di lavoro e poi liquidate in un’unica soluzione.
Come è noto nel caso della tredicesima mensilità il pagamento avviene nel mese di dicembre, in prossimità delle festività natalizie. Per quanto riguarda la quattordicesima, invece, spetta tra giugno e luglio, a seconda di quanto stabilito dal contratto collettivo.
Ma attenzione, nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della data di pagamento allora tanto la tredicesima quanto la quattordicesima maturata fino a quel momento viene liquidata tra le competenze di fine rapporto, insieme al Tfr per intenderci.
Tredicesima e quattordicesima in busta paga ogni mese
Resta comunque facoltà del datore di lavoro riconoscere ogni mese tredicesima e quattordicesima maturate nella stessa busta paga. Anziché essere liquidate in un’unica soluzione, quindi, il dipendente avrà diritto mensilmente a 1/12 della stessa.
Tuttavia, affinché la tredicesima e la quattordicesima possano essere pagate a rate è essenziale che il lavoratore ne abbia dato il proprio consenso. Per questo motivo o una tale possibilità deve essere inserita nel contratto individuale che l’azienda fa firmare, o comunque in un accordo scritto successivo sottoscritto da entrambe le parti.
Ricordiamo invece che non è mai consentito, neppure se datore e dipendente sono d’accordo, il pagamento rateizzato del Tfr.
Tredicesima e quattordicesima in malattia e in maternità
Come abbiamo avuto modo di approfondire, tanto la tredicesima quanto la quattordicesima maturano anche nei periodi di assenza motivati da malattia come pure da congedo retribuito, come appunto nel caso di quello per maternità obbligatoria.
Se nei mesi in cui è previsto il pagamento il lavoratore o la lavoratrice sono assenti, quindi, questi avranno comunque diritto a ricevere la mensilità aggiuntiva insieme ai propri colleghi.
Attenzione però perché nel caso di lunghi periodi di assenza è molto probabile che l’importo lordo della mensilità aggiuntiva sia più basso: la ragione è appunto dovuta al fatto che anche lo stipendio percepito negli stessi periodi risulta essere inferiore, anche perché non spettano quelle indennità accessorie che in alcuni casi vengono comprese nel calcolo di tredicesima e quattordicesima.
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