Ecco come difendersi legalmente dai dispetti del vicino. Il procedimento cambia se si tratta di un caso isolato oppure di un comportamento ripetuto.
In caso di vicino dispettoso il nostro ordinamento dà la possibilità di difendersi legalmente in due differenti modi, a seconda che il comportamento del vicino rientri nel campo civile oppure penale.
I due contesti possono comunque sommarsi, senza che l’uno escluda l’altro. Questo si traduce nel concreto nell’opportunità di richiedere un risarcimento danni e di rivolgersi alle forze dell’ordine, ovviamente solo se le condizioni lo permettono.
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Dispetti del vicino: quando sono un reato
I dispetti del vicino sono normalmente caratterizzati da una certa continuità e frequenza, un aspetto imprescindibile per avanzare l’ipotesi di reato di stalking. Quest’ultimo viene spesso preso in considerazione in rapporti relazionali di tipo sentimentale, ma in realtà la legge italiana non è restrittiva in tal senso.
In particolare, il reato di stalking è stato introdotto nel 2009 dall’articolo 612 bis del codice Penale e si configura quando:
- Un soggetto si comporta in maniera insistente in modo ripetuto nel tempo.
- La vittima prova un ragionevole stato d’ansia e paura per la propria incolumità o quella di una persona vicina.
- La vittima è di conseguenza obbligata a modificare le proprie abitudini normali.
Quando sussistono queste condizioni - perché ad esempio i dispetti del vicino sono frequenti, continuano nel tempo e per questo motivo la vittima deve cambiare gli orari in cui esce di casa - allora si può procedere in via penale. Essenzialmente è sufficiente rivolgersi al questore oppure presentare querela alle forze dell’ordine.
Il vicino colpevole rischia la condanna fino a 6 anni e 6 mesi, in assenza di aggravanti che peggiorino la situazione. In questo caso si parla nello specifico di stalking condominiale e la corte di Cassazione si è più volta espressa in merito con la condanna del vicino di casa. Lo stalking condominiale è infatti piuttosto frequente, vista la convivenza forzata le molestie si tramutano in stalking con estrema semplicità.
Per difendersi, il primo passo che si può compiere è rivolgersi al questore, il quale può emettere un decreto di ammonimento in forma orale per ordinare la cessazione dello stalking. Se il vicino di casa non dovesse modificare la sua condotta questo comporta un aumento della pena in caso di condanna.
Il passaggio seguente consiste nella querela, la quale può essere presentata presso la polizia, i carabinieri o la procura della Repubblica entro 6 mesi dal presunto reato. È fondamentale allegare alla propria dichiarazione tutte le prove possibili a sostegno, come testimoni, filmati e registrazioni, perché da ciò dipende in buona parte l’esito delle indagini.
Una volta terminata questa fase, se la querela viene ritenuta fondata si avvierà il processo in cui il presunto responsabile verrà citato a giudizio dal pubblico ministero per rispondere alle accuse di reato. L’esito del processo mira a punire il responsabile che ha violato la legge e non è direttamente collegata al danno subito dalla vittima, sostanzialmente la condanna può prevedere delle sanzioni e la reclusione. Allo stesso tempo il giudice può disporre un’ordinanza restrittiva in tutela della persona offesa.
Dispetti del vicino e risarcimento danni
La vittima, comunque, può ottenere la riparazione dei danni subiti costituendosi parte civile nel processo penale, in modo da richiedere il risarcimento danni in caso di condanna. Questo procedimento, comunque, può essere attivato anche in assenza del procedimento penale, magari perché non ci sono i presupposti per parlare di stalking.
Accade, infatti, che il dispetto del vicino di casa si limiti a un caso isolato e pertanto è possibile richiedere il risarcimento dei danni, anche in assenza di un reato, così da avviare un processo civile per accertare l’illecito. Allo stesso tempo, se si desidera optare per un tentativo meno pesante per evitare i dispetti del vicino è possibile anche rivolgersi all’amministratore o indire una riunione del condominio, a seconda del caso.
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