Revoca e mancato rinnovo del porto d’armi: tutte le ipotesi previste dalla legge per le armi detenute per difesa personale, fine sportivo o venatorio.
Il porto d’armi così come viene concesso può essere revocato dalle autorità di Pubblica Sicurezza. I motivi e le ipotesi di revoca (o mancato rinnovo) sono elencate nel TULPS che disciplina l’intera materia. In primo luogo, il porto d’armi può essere revocato se vengono in essere le condizioni ostative al rilascio (assenza di precedenti penali e acutezza visiva, ad esempio) ed anche se colui che detenere l’arma manifesta comportamenti aggressivi e minacciosi che fanno ritenere possibile l’abuso delle armi detenute.
La revoca o il diniego di rinnovo può essere impugnato in tribunale, e in questa sede sarà il giudice - tramite il suo giudizio discrezionale - a valutare se il soggetto interessato ha diritto al porto d’armi o se merita la revoca della licenza. Il TAR di Roma (sentenza n. 12582 del 21.12.2017) ha stabilito che il divieto di detenere armi e munizioni non richiede
“un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa.”
Revoca porto d’armi: i casi previsti dall’articolo 11 del TULPS
I casi di revoca e mancato rinnovo del porto d’armi sono elencati nel testo unico della pubblica sicurezza; precisamente l’articolo 11 stabilisce che la licenza venga revocata in caso di:
- sopravvenuta condanna a pena restrittiva della personale superiore a 3 anni per delitti non colposi (se il colpevole non ottiene la riabilitazione);
- ammonizioni o a misure di sicurezza personale o dichiarazione da parte dell’autorità di delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Inoltre il porto d’armi può essere revocato anche in caso di:
- condanna penale per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- condanna per delitti contro le persone commessi con violenza;
- furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità.
Tuttavia la revoca ci può essere anche in assenza di una vera e propria condanna penale a chi non può o non riesce a provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare della armi. Questa è una valutazione discrezionale delle autorità competenti che però deve basarsi su elementi concreti (ad esempio la presenza di una denuncia o una testimonianza) e non su valutazioni astratte (TAR Lazio sentenza n. 12582 del 21.12.2017).
Chi non può avere il porto d’armi
Alle ipotesi dell’articolo 11 si aggiungono quelle dell’articolo 43 del TULPS che stabilisce i casi in cui il porto d’armi non può mai essere concesso:
- condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
Come fare ricorso contro la revoca del porto d’armi
L’interessato può opporsi al provvedimento del Questore con ricorso. Le vie possibili sono diverse:
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dal provvedimento di revoca;
- ricorso al TAR della Regione di residenza entro 60 giorni dal provvedimento di revoca.
Per avere qualche possibilità di accoglimento è indispensabile allegare al ricorso memorie difensive, testimonianze, documenti, foto e ogni altro elemento che possa provare l’infondatezza della decisione.
La legge riconosce all’autorità competente il potere di decidere discrezionalmente, tuttavia, sia la conferma della revoca che il suo diniego devono essere adeguatamente motivati:
“la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia”.
Così il TAR Campania nella sentenza 569 del 4.02.2019.
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