Tutto è pronto per creare una startup innovativa. C’è l’idea giusta, c’è il team, c’è la voglia di intraprendere e allora non resta che costituire la società. Ma ecco la domanda che in tantissimi mi fate: quale modello societario conviene scegliere?
In effetti è difficile capire quale sia il modello di impresa giusto ed orientarsi tra i tanti contemplati dall’ordinamento giuridico italiano.
Una s.r.l., una s.r.l.s, una spa, una società di persone, una cooperativa, altri modelli possibili?
Partiamo subito col dire che alle piccole società, quali sono le startupinnovative, i modelli da prendere maggiormente in considerazione sono la s.r.l. o la s.r.l.s, ovvero semplificata. Gli altri mal si adattano ad imprese di così piccole dimensioni. Smarcata questa prima considerazione, vediamo i pro e i contro di un modello piuttosto che dell’altro.
Le s.r.l.s. e la s.r.l. ordinaria
Le c.d. s.r.l.s., sono un tipo di società creato dal legislatore per incentivare l’attività imprenditoriale di piccola e media dimensione e pensato specificamente per attività di startup, la cui disciplina è prevista dall’art. 2463 bis del codice civile, introdotto dalla L. 27 del 2012.
Le differenze principali tra la s.r.l. tradizionale e la semplificata riguardano:
- i costi di costituzione;
- lo statuto;
- l’amministrazione della società;
- la cessione delle quote a persone giuridiche.
La s.r.l. ordinaria necessita del versamento del capitale sociale al momento della costituzione. Il capitale sociale minimo è di € 10.000,00 e può essere versato nella misura del 25% (€ 2.500,00). La s.r.l. semplificata invece prevede il versamento anche di solo € 1,00 di capitale.
A fronte di questo vantaggio c’è però lo svantaggio dello statuto, ovvero la carta fondamentale di una società, che ne regola i rapporti tra i soci e la gestione. La s.r.l. semplificata ha uno statuto standard, che a differenza della società ordinaria non può adattarsi ad ogni specifica esigenza e non può essere redatto in modo “sartoriale”, cioè regolando ogni specifica esigenza della società costituenda.
Ed infine la s.r.l. ordinaria prevede più forme di amministrazione. La società può essere gestita collegialmente o singolarmente, con l’amministratore unico, con il consiglio di amministrazione, con più amministratori, con la figura dell’amministratore delegato ecc.
La s.r.l. semplificata prevede invece solo due forme di amministrazione, ovvero a mezzo del consiglio di amministrazione o tramite l’amministratore unico. Un’ulteriore questione da segnalare e da tener presente nella scelta del modello societario è legata alla possibile compagine societaria ovvero la possibilità di addivenire a seguito di modificazioni o cessioni di quote ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche e non solo di persone fisiche, espressamente escluse dalla norma in fase di costituzione.
In sostanza il tema è il seguente: può una s.r.l.s. - per la quale la norma dice espressamente che la sua costituzione possa avvenire solo tra persone fisiche - cedere nel corso della sua vita sociale quote anche ad una persona giuridica, ovvero ad un’altra società?
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio parere del 2016, prot. n. 39365, ha affermato che “l’atto di cessione di quote sociali di s.r.l.s. a soggetto diverso da persona fisica è consentito, in quanto, il divieto contenuto nel comma 1 dell’art. 2463 bis c.c. riguarda la sola fase di costituzione della società”. Tuttavia - continua il Ministero – “si deve riflettere sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico”.
Secondo il ragionamento del Ministero la s.r.l. semplificata non costituisce un autonomo tipo societario, né un sotto-tipo o variante tipologica della della s.r.l. tradizionale, ma si caratterizza come disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla specifica disposizione relativa al limite minimo di capitale nominale nella srl ordinaria ed alle regole che richiedono il pagamento dei diritti di bollo e di segreteria e la corresponsione dell’onorario del notaio.
Quindi, se da un lato il limite della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi valido solo per la fase di costituzione della semplificata, dall’altro lato l’ingresso nella compagine sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche debba considerarsi idoneo a far perdere a quella società le caratteristiche tipiche della s.r.l.s.
Facendola pertanto rientrare nel regime della s.r.l. ordinaria.
Anche questo aspetto, altro non fa - in buona sostanza - che circoscrivere, ancora di più, la convenienza a scegliere il modello societario della s.r.l. semplificate, poiché tale scelta porta come unico vantaggio le sole agevolazioni fiscali e notarili in fase di costituzione ma rischia nel lungo periodo di non rivelarsi la scelta migliore proprio a causa delle limitazioni che abbiamo analizzato.
E’, pertanto, consigliabile ai neo imprenditori di optare per la costituzione della s.r.l. tradizionale, avendo comunque la possibilità di versare un capitale sociale ridotto, di adottare uno statuto flessibile e non standardizzato, di applicare la forma di amministrazione più idonea per le esigenze dell’impresa ed, infine, di cedere quote anche alle persone giuridiche senza doverne necessariamente modificare lo status.
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