Acconto imposte del 30 novembre, ecco per chi deve essere ricalcolato e su quali basi

Nadia Pascale

15 Ottobre 2024 - 13:19

Posso effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre o devo attendere il ricalcolo delle imposte previste dal concordato preventivo biennale?

Acconto imposte del 30 novembre, ecco per chi deve essere ricalcolato e su quali basi

Attenzione all’acconto delle imposte da versare per il 30 novembre, importo da ricalcolare per chi aderisce al concordato preventivo biennale.

Il concordato preventivo biennale ha stravolto gli adempimenti. Resta fissato al 31 ottobre 2024 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello Redditi Persone Fisiche e al 30 novembre il termine per la seconda rata, o unica rata, dell’acconto delle imposte da versare per l’anno in corso.

Sappiamo che l’acconto viene calcolato sulle tasse già pagate per l’anno di imposta precedente e che risulta proprio dalla dichiarazione dei redditi. Cambia però per chi aderisce al concordato preventivo biennale, in questo caso, infatti, non deve essere calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023, ma sull’accordo fissato con il Fisco attraverso il concordato preventivo biennale.

Ecco in quali casi deve essere ricalcolato l’acconto da versare entro il 30 novembre e quali importi si devono versare.

Imposta sostitutiva sui maggiori redditi, ecco come influisce sull’acconto del 30 novembre

L’accordo con il Fisco nella maggior parte dei casi prevede un reddito (base imponibile) maggiore rispetto a quella dell’anno precedente e proprio per questo motivo sulla differenza tra quanto dichiarato nell’anno precedente e quanto previsto nell’anno in corso si applica un’imposta sostitutiva con flat tax. L’aliquota con imposta sostitutiva dipende dall’affidabilità fiscale.

La proposta di concordato è basata su diversi dati, in particolare redditi degli anni precedenti, punteggio Isa, andamento di mercato…Sulla differenza tra quanto dichiarato nell’anno precedente e quanto determinato dall’Agenzia delle Entrate in sede di concordato si può applicare il regime opzionale della flat tax sostitutiva. Le aliquote previste sono:

  • aliquota del 10% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 8, 9 o 10;
  • aliquota del 12% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 6 o 7;
  • aliquota del 15% per i contribuenti con punteggio ISA pari a 5 o inferiore.

I forfettari non applicano gli Isa, in questo caso l’imposta sostitutiva è calcolata al 10% per i contribuenti che generalmente applicano l’aliquota al 15% e 3% per i forfettari start up che applicano l’aliquota al 5%. Ricordiamo che per i forfettari il concordato si applica in via sperimentale per il solo anno di imposta 2024.

Dubbi sull’acconto del 30 novembre, ecco perché

Il dubbio per molti contribuenti è: come viene calcolato l’acconto in scadenza al 30 novembre? Posso utilizzare il modello F24 che mi è stato consegnato prima di aderire al concordato preventivo, quando ho presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap?

La risposta alla seconda domanda è negativa, infatti, la circolare 18/E del 2024 precisa che

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Inoltre, precisa che “le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
Ricordiamo che il primo acconto 2024, con il saldo 2023, è stato versato entro il 30 giugno, la seconda rata dell’acconto deve essere versata entro il 30 novembre.

Considerato che il 30 giugno la maggiorazione non è stata, giustamente versata, la stessa deve essere versata con la seconda rata dell’acconto per il 2024 in scadenza al 30 novembre.

Imposta sostitutiva maggiorazione reddito per il 2024, come si calcola l’acconto di novembre

Per il solo anno 2024 è prevista una semplificazione: se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente. Per l’Irap la maggiorazione è, invece, pari al 3%.

Applicando il metodo previsionale, invece, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Questo implica che se un contribuente ha un reddito imponibile ai fini Irpef di 35.000 euro e il concordato preventivo prevede un accordo per il 2024 pari a 45.000 euro, deve versare il 50% dell’Irpef calcolata per l’anno precedente, l’altro 50% è stato versato già a giugno, a questa seconda rata dell’acconto si aggiunge un ulteriore 10% calcolato sul maggiore reddito dichiarato, cioè 10.000 euro.

Dovrà quindi versare la seconda rata dell’acconto con una maggiorazione di 1.000 euro.
Per l’Irap, invece, sul maggior reddito derivante dall’adesione al concordato preventivo dovrà versare il 3%.

La stessa maggiorazione dei 10% sulla differenza di redditi si applica anche ai forfettari, la stessa viene però ridotta al 3% nel caso in cui si tratti di una start up.

Naturalmente a breve saranno disponibili i simulatori per il calcolo dell’imposta sostitutiva dall’Agenzia delle Entrate con indicazione anche degli importi da pagare con l’acconto di novembre e con il saldo. Si sottolinea però che chi intende aderire al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre non deve utilizzare il modello F24 con gli importi calcolati sulla sola dichiarazione dei redditi 2024 relativa alle imposte 2023.

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