Tra i familiari vige l’obbligo di assistenza e solidarietà: ecco perché - e quando - un parente deve pagare gli alimenti.
Per alimenti - in ambito giuridico - si intendono quelle prestazioni di assistenza materiale dovute da alcuni soggetti nei confronti di chi si trova in uno stato di bisogno economico. Spettano per legge a chi si trovi nell’impossibilità di provvedere da solo al proprio mantenimento anche se per colpa propria.
Si tratta di una prestazione di carattere patrimoniale dovuta in forza degli obblighi di assistenza e solidarietà reciproci vigenti all’interno della famiglia.
Ci sono quindi delle situazioni in cui i familiari sono obbligati a corrispondere gli alimenti ad un parente in difficoltà. Tuttavia devono sussistere delle determinate condizioni affinché ciò avvenga: ad esempio chi si trova nella difficoltà economica deve essere impossibilitato ad auto-mantenersi.
Quali sono i soggetti obbligati ad aiutare una persona in difficoltà? Quando il pagamento degli alimenti è un obbligo? Quali sono le differenze con l’assegno di mantenimento? Ecco cosa dice la normativa vigente.
Chi deve pagare gli alimenti
La legge ha previsto una graduatoria tra i soggetti obbligati agli alimenti che tiene conto dell’intensità del vincolo parentale. Si tratta di:
- il coniuge, anche in caso di separazione (ma non di divorzio);
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti; i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli;
- colui che abbia ricevuto una donazione dal soggetto in stato di bisogno: egli è obbligato nei limiti del valore della donazione.
Questi sono i soggetti sui quali grava l’obbligazione alimentare. Ma quali sono le condizioni che giustificano l’esistenza dell’obbligo?
Presupposti per il diritto agli alimenti
Di seguito elenchiamo le condizioni necessarie affinchè un componente della famiglia possa vantare il diritto agli alimenti:
- il beneficiario deve versare in una situazione di bisogno dovuta all’’impossibilità di provvedere da soli al proprio sostentamento economico (ad esempio, ai bisogni primari quali vitto e alloggio) in quanto privi di reddito sufficiente o non in grado di procurarselo mediante lo svolgimento di un’attività lavorativa. Tale condizione può essere ad esempio dovuta all’età raggiunta, ad una malattia, all’incapacità di impegnarsi in un’attività lavorativa;
- possibilità economica di colui che è obbligato a versare gli alimenti;
- legame di parentela intercorrente tra i soggetti coinvolti.
Quindi è necessario che chi si trova in difficoltà non abbia modo di uscirne con le proprie forze, ma allo stesso tempo il soggetto obbligato a corrispondere gli alimenti deve trovarsi in una situazione economica tale da permettergli di svolgere un tale onere senza risentirne.
In caso contrario l’obbligo di pagare gli alimenti spetterà ad un’altra figura, a seconda dell’intensità del vincolo parentale.
Come adempiere all’obbligo di pagare gli alimenti
Il soggetto tenuto al versamento degli obblighi alimentari può farlo ospitando il beneficiario nella propria casa e provvedendo al suo mantenimento attraverso vitto, alloggio, cure mediche e tutto quanto sia necessario ad assicurare una vita dignitosa.
È inoltre possibile versare un assegno alimentare, solitamente una volta al mese. Tale assegno dovrà essere proporzionato allo stato di bisogno del ricevente e congruo rispetto alle condizioni economiche di chi è obbligato a versarlo.
Ad ogni modo gli alimenti, pur tenendo conto della posizione sociale del ricevente, non devono essere superiori a quanto strettamente necessario alla vita del soggetto richiedente.
Il diritto agli alimenti, avendo natura strettamente personale, è irrinunciabile, non può essere ceduto, né può formare oggetto di transazione o compensazione.
Cessa con la morte del soggetto obbligato. Inoltre, non può inoltre essere oggetto di pignoramento.
Differenza tra alimenti e assegno di mantenimento
Tra l’assegno di mantenimento e l’assegno per gli alimenti sussistono talune differenze.
Il diritto al mantenimento spetta al coniuge economicamente debole ed è finalizzato, in caso di separazione o divorzio, alla conservazione del tenore di vita assunto durante il matrimonio.
L’assegno alimentare presuppone lo stato di bisogno ed è diretto a soddisfare soltanto le esigenze primarie dell’individuo. Il mantenimento viene corrisposto solo qualora la separazione non sia stata addebitata al coniuge ricevente; quello alimentare anche in caso di addebito.
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