Si può andare a debito con le ferie? E di quanti giorni? Vediamo cosa dice la normativa a riguardo.
Vuoi andare in ferie ma non hai maturato sufficienti giorni per fare la vacanza che tanto desideri e quindi di stai chiedendo se è possibile chiedere un anticipo al datore di lavoro.
Una situazione comune in estate a quei dipendenti assunti pochi mesi prima e che per questo motivo non dispongono di giorni sufficienti per poter affrontare una lunga vacanza. Ricordiamo, infatti, che solitamente si maturano poco più di 2 giorni di ferie ogni mese: quindi nei primi mesi successivi all’assunzione non si hanno a disposizione chissà che ferie o permessi a cui attingere in caso di necessità e ciò potrebbe rappresentare un ostacolo sia laddove si voglia organizzare una vacanza estiva che nel caso in cui fosse l’azienda a sospendere le proprie attività obbligando quindi il dipendente a prendersi dei giorni di ferie.
A tal proposito è lecito chiedersi se in queste circostanze il dipendente può andare a debito con le ferie (e di quanti giorni), fruendo così anche di quelle giornate che verranno maturate in un secondo momento, ossia con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Non vi è però una risposta uguale per tutti: la normativa - salvo alcuni Ccnl - non contempla questa ipotesi lasciando alle parti - dipendente e datore di lavoro - la facoltà di decidere sul da farsi.
Quindi, anche se da parte della legge non vi è alcun divieto alla possibilità di godere delle ferie non ancora maturate, l’ultima parola spetta sempre e comunque al datore di lavoro.
Anticipo ferie: quando e come si può chiedere
I neoassunti in un’azienda privata difficilmente maturano un numero di giorni di ferie consistente per andare in vacanza. Ma non bisogna disperare: si possono chiedere le ferie anticipate, in altre parole, si può andare in ferie anche se nella busta paga non compaiono giorni di astensione maturati.
Come anticipato, concedere l’anticipo delle ferie prima della loro naturale maturazione è una facoltà e non un obbligo del datore di lavoro. Il dipendente può richiederle, nel rispetto del piano ferie presentato dai colleghi, ma non potrà contestare il diniego.
Se concesse, le ferie godute in anticipo saranno riportate in negativo nella busta paga e sottratte di mese in mese in base alla quantità stabilita dal Ccnl o dagli accordi aziendali (nella maggior parte dei casi, si maturano circa 2,5 giorni di ferie al mese).
Quanti giorni di ferie si possono anticipare?
Nessuna norma indica con esattezza quante ferie non maturate si possano anticipare. È rimesso al datore di lavoro acconsentire o negare la richiesta del dipendente ed eventualmente concedere un numero inferiore dei giorni richiesti.
Come abbiamo detto poc’anzi, infatti, è una facoltà e non un obbligo dell’azienda permettere ai dipendenti di andare in ferie ancor prima della loro maturazione.
Nel caso di risposta affermativa, i giorni di ferie goduti in anticipo saranno riportati a debito e quindi compensati con quelli maturati nei mesi successivi.
Ferie in negativo: che succede in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro?
Ma cosa succede se il dipendente decide di rassegnare le dimissioni prima di aver riportato in positivo il saldo ferie? Qualora le ferie anticipate non risultino ancora maturate, queste saranno trattenute dalle competenze di fine rapporto.
Ad esempio, se il dipendente è in negativo di 10 giorni di ferie, questo riceverà una busta paga più leggera, visto che quei 10 giorni non lavorati saranno sottratti dall’ultimo stipendio.
Tutto sulle ferie: quando e quante spettano
Ora che abbiamo risolto il problema delle ferie anticipate, facciamo il punto della situazione sul godimento del piano ferie.
La Costituzione sancisce il diritto alle ferie retribuite all’articolo 36, che recita:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Il periodo minimo di ferie retribuite, stabilite dalla legge, è di 4 settimane l’anno, ma i Ccnl possono stabilire un numero maggiore di giorni (e mai inferiore).
Queste le regole generali sul godimento delle ferie:
- 2 settimane continuative (salvo deroghe del Ccnl) fruibili dal 1° giugno al 30 settembre;
- altre 2 settimane, fruibili in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (sempre salvo deroghe della CCNL);
- ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale - in maniera frazionata - secondo i contratti o gli usi aziendali.
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