Non per tutte le tipologie di interventi lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura è valido, vediamo le eccezioni.
Con lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, molti hanno deciso di rimandare i lavori di ristrutturazione della casa. Proprio dopo lo stop imposto dal governo, infatti, gli interventi di ristrutturazione hanno subito una battuta di arresto, visto che l’unico modo per fruire della detrazione spettante dai bonus è quello di avere la detrazione in dichiarazione dei redditi in 4 quote annuali di uguale importo.
Un modo che, come abbiamo già detto in diversi altri articoli, porta moltissimi contribuenti a non poter fruire interamente del bonus spettante a causa della poca capienza fiscale. Quello che non tutti stanno mettendo in conto, però, è che su alcuni lavori specifici è ancora possibile fruire del beneficio della cessione del credito. Vediamo di seguito di quali interventi si tratta.
Cessione del credito, lo stop
Lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura è entrato in vigore con il provvedimento del 16 febbraio e, quindi, dal 17 febbraio 2023.
Da questa data non saranno infatti più consentite la cessione del credito e lo scontro in fattura per i nuovi interventi mentre le due opzioni continueranno a rimanere valide per coloro che invece avranno già avviato i lavori e presentato la Cila nei termini indicati dalla normativa”.
Riapertura cessione del credito, per chi?
Laddove non è più possibile utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura, l’unico modo per avere diritto all’agevolazione che permette il recupero delle spese sostenute negli interventi di edilizia, resta la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Questa consente di recuperare la spesa in 4 quote annuali, ma visti gli importi, davvero alti, dei lavori che si affrontano soprattutto con il Superbonus, non tutti i contribuenti sono in grado di recuperare tutto il beneficio spettante.
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Proprio per questo motivo sono state previste delle eccezioni, ovvero:
- per lavori iniziati entro il 16 febbraio 2023;
- per interventi per i quali è stato stipulato un accordo vincolante entro la stessa data per fornitura di beni e servizi (in mancanza dell’accordo basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che certifica che la stipula dell’accordo, anche a voce, sia precedente al 17 febbraio 2023;
- i lavori per il superamento delle barriere architettonicheche beneficiano della detrazione al 75%;
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione per le zone sismiche di categoria 1,2 e 3 che alla data del 17 febbraio 2023 siano stati approvati dalle amministrazioni comunali per ridurre consumo energetico o rischio sismico.
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