Per il conguaglio Imu 2024 è stata fissata la data ultima per pagare entro il 29 febbraio. Vediamo chi deve pagare la terza rata dell’imposta.
Imu, scadenza fissata al 29 febbraio 2024 per il pagamento del conguaglio dovuto per il 2023. Nella legge di Bilancio 2024, con un emendamento è inserita la terza rata Imu, con scadenza a febbraio 2024. Chi deve versare il conguaglio Imu 2024?
Per il solo anno di imposta 2023 è prevista una proroga dei termini dati ai Comuni per comunicare le aliquote Imu da applicare. Potrebbe derivarne per molti contribuenti un aumento, retroattivo, dell’imposta da pagare.
La terza rata scade il 29 febbraio 2024. Questo è ciò che prevede un emendamento alla legge di bilancio 2024.
Ecco i dettagli del conguaglio Imu da versare entro il 29 febbraio 2024.
Imu 2023, spunta la terza rata
La scadenza della seconda rata dell’IMU, che solitamente corrisponde anche al pagamento del conguaglio, è stata divisa in due parti: all’appuntamento del 16 dicembre scorso, si affianca quello ormai vicino del 29 febbraio 2024, termine per pagare l’eventuale conguaglio dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dal proprio Comune.
Nel 2023 molte amministrazioni comunali, 211, non sono riuscite a inviare al Mef nei termini le delibere sulle aliquote Imu 2023. In genere quando i termini non sono rispettati, si applicano le aliquote dell’anno precedente, ma per il solo anno di imposta 2023 è prevista una deroga per evitare ammanchi nelle casse. Ai comuni è stato concesso più tempo per approvare le aliquote e i regolamenti della nuova IMU, con il conseguente rinvio della scadenza per pagare il conguaglio della tassa sulla casa.
L’Imu è l’imposta municipale unica applicata su immobili (esclusa la prima casa se non di lusso), aree fabbricabili e terreni agricoli.
Viene generalmente pagata in due rate, la prima, con scadenza a giugno, viene calcolata dal contribuente in base alle aliquote fissate, per l’anno precedente, dal Comune in cui è ubicato l’immobile. La prima rata si paga in misura del 50%.
La seconda rata scade, invece, il 16 dicembre (per il 2023 il termine è stato posticipato al 18 dicembre in quanto il 16 era sabato). La seconda rata deve essere calcolata applicando le aliquote fissate dal Comune e inviate, entro il 14 ottobre di ogni anno, al Mef per la pubblicazione sul sito.
I Comuni che decidono di cambiare le aliquote devono adottare la delibera e comunicarla al Ministero dell’Economia che deve pubblicarla sul sito entro il 28 ottobre di ogni anno. Nel caso in cui non sia comunicata alcuna delibera si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente. Questa la regola generale.
Con un emendamento alla legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 72-74 legge 213 del 2023) è, invece, previsto che si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.
Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024
L’emendamento rappresenta una deroga all’articolo 15-ter del Decreto Legge n. 201/2011 e all’articolo 1, commi 762 e 767 della Legge n. 160/2019.
IMU 2023 | Scadenza |
---|---|
Acconto - prima rata | 16 giugno 2023 |
Saldo - seconda rata | 18 dicembre 2023 |
Conguaglio | 29 febbraio 2024 |
Entro quando deve essere pagata la terza rata Imu?
Questo implica che in circa 200 Comuni che non sono riusciti nei termini ad approvare le delibere con le aliquote Imu, i contribuenti potranno essere tenuti al versamento di una terza rata di conguaglio.
A questo proposito, l’emendamento approvato prevede che la differenza positiva tra l’Imposta municipale unica versata entro il 18 dicembre 2023 e quella dovuta in base alle nuove aliquote, debba essere versata, senza interessi e senza sanzioni, entro il 29 febbraio 2024 (comma 73, articolo 1, legge 213/2023).
Se il saldo è invece negativo, cioè nel caso in cui il Comune abbia deciso di ridurre l’aliquota, il rimborso dell’eccedenza è dovuto secondo le regole ordinarie.
Il rischio caos è ora dietro l’angolo: bisogna verificare quali comuni hanno variato l’aliquota Imu, effettuare il calcolo dell’imposta complessivamente dovuta, e sottratto quanto già pagato in sede di acconto e saldo, determinare il conguaglio IMU da versare entroil 29 febbraio 2024..
Appare necessario evidenziare che la necessità di tenere a mente la nuova scadenza dell’IMU non riguarda tutti i contribuenti, ma soltanto i possessori di immobili in comuni che hanno variato le aliquote d’imposta.
Ovviamente, l’appuntamento lascia fuori anche i possessori di immobili in comuni che, alle scadenze ordinarie e in vista della scadenza dello scorso 18 dicembre, avevano già approvato e trasmesso al MEF la delibera con le nuove aliquote IMU.
Vuoi sapere se il Comune di tuo interesse ha adottato la delibera? Segui il link
Se la delibera 2023 non è presente, riprova dopo il 15 gennaio 2024 per controllare se è necessario versare il conguaglio o terza rata IMU, oppure se spetta un rimborso.
Come calcolare la terza rata Imu del 29 febbraio 2024?
Gli importi da pagare con la terza rata Imu del 29 febbraio 2024 dipendono dalle scelte della singola amministrazione e naturalmente dalla rendita catastale.
Potrebbero però essere anche importanti.
Un calcolo delle possibili implicazioni economiche è stato effettuato dall’associazione dei consumatori Altroconsumo.
Ha utilizzato come situazione tipo quella di un Comune che negli anni precedenti ha applicato un’aliquota minima 0,86% e che per il 2023 delibera, in ritardo, di applicare un’aliquota di 1,06%.
Nell’esempio, l’immobile sottoposto a Imu ha una rendita catastale di 750 euro e base imponibile di 126.000 euro.
Ricordiamo che la base imponibile Imu è costituita dalla rendita catastale rivalutata al 5%. Tale risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente catastale.
Il coefficiente catastale Imu è:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli, la base imponibile Imu è data dal reddito dominicale, rivalutato al 25% e moltiplicato per 135.
In questo caso il soggetto passivo dell’Imu, applicando l’aliquota base dell’anno di imposta precedente (2022) ha versato due rate da 542 euro ( 16 giugno 2023 e 18 dicembre 2023).
La differenza ancora dovuta sarebbe quindi di 252 euro. Si tratta naturalmente solo di un esempio.
L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24.
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