I diritti di ex marito ed ex moglie, cosa spetta con il divorzio e quali diritti, invece, si perdono con lo scioglimento del vincolo coniugale.
Il divorzio determina lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e pertanto la perdita dello status di coniugi dinanzi alla legge. Questo determina la decadenza di una serie di diritti e doveri reciproci che vigono tra gli sposi e al contempo l’insorgenza di diverse obbligazioni. Dopo il divorzio, infatti, legalmente rimangono alcuni rapporti giuridici tra gli ex coniugi, alcuni dei quali sorgono proprio con lo scioglimento del matrimonio.
Ecco cosa spetta con il divorzio quali sono i diritti di ex marito ed ex moglie a seconda delle circostanze e, invece, quali diritti si perdono.
L’assegno divorzile
L’assegno divorzile è per eccellenza un diritto che spetta soltanto dopo il divorzio, a condizione che siano presenti i requisiti imposti dalla legge. L’assegno divorzile non coincide con l’assegno di mantenimento, non soltanto perché quest’ultimo è erogato in seguito alla separazione ma anche perché variano i presupposti.
Il diritto a ricevere l’assegno divorzile dipende da requisiti più stringenti rispetto al mantenimento post-separazione, che incidono anche sulla determinazione dell’importo. In particolare, ha diritto a ricevere l’assegno divorzile l’ex moglie o ex marito non può in alcun modo mantenersi in autonomia, per ragioni oggettive ed estranee al suo volere.
Questo sostegno è infatti necessario a provvedere alla sola autosufficienza economica del coniuge più debole e può essere erogato anche una tantum, su base del calcolo stimato dal giudice.
Il Tfr all’ex moglie o all’ex marito
Un’importante differenza tra la separazione e il divorzio riguardo ai diritti patrimoniali riguarda il Tfr. L’ex moglie o ex marito matura dopo il divorzio il diritto a una parte dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge, purché percepisca l’assegno divorzile periodico e non si sia risposato.
La quota spettante al divorziato viene calcolata sugli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio, comprendendo anche la separazione. Questo diritto non determina comunque alcuna possibile pretesa sull’eventuale anticipazione del Tfr chiesta dall’ex coniuge o sulle indennità risarcitorie per il licenziamento senza preavviso e le dimissioni per giusta causa.
La pensione di reversibilità
L’ex moglie o ex marito che percepivano l’assegno divorzile e non hanno contratto nuove nozze hanno diritto alla pensione di riversibilità dell’ex coniuge defunto, eventualmente da ripartire con gli altri beneficiari concorrenti (moglie o marito del defunto, figli).
Non ha diritto alla reversibilità l’ex coniuge che ha percepito l’assegno divorzile una tantum. In ogni caso, la quota spettante all’ex divorziato riguarda esclusivamente la pensione maturata prima che fosse pronunciato il divorzio (dunque durante il matrimonio e la separazione).
L’assegnazione della casa coniugale
Dopo il divorzio se ci sono dei figli con diritto al mantenimento la casa coniugale viene assegnata al genitore collocatario, che è titolare di un diritto di abitazione a tutela della prole. Così, l’ex moglie o ex marito che vive con i figli minori o non autosufficienti economicamente ha diritto a vivere nella casa familiare, ossia quella in cui viveva la famiglia prima dello scioglimento del matrimonio.
Il diritto di abitazione non può riguardare altri immobili e cessa quando i figli perdono il diritto al mantenimento, si trasferiscono oppure lo stesso genitore beneficiario va a vivere altrove.
Eredità del coniuge divorziato
In seguito al divorzio si perdono tutti i diritti successori reciproci; quindi, l’ex moglie o ex marito non eredita, a meno che non venga espressamente inserito nel testamento dall’ex coniuge. Nonostante ciò, il vedovo divorziato che percepisse l’assegno divorzile periodico ha diritto a continuare a riceverlo da parte degli eredi del defunto.
In questo caso, è comunque necessario che persistano i requisiti necessari: l’ex coniuge deve versare in stato di bisogno incolpevole e non essersi risposato. L’ammontare e la durata dei pagamenti dipendono però dalle possibilità garantite dal patrimonio ereditario.
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Il risarcimento danni
Quando uno dei coniugi ha violato uno o più doveri coniugali fra quelli individuati dal Codice civile, causando la rottura del matrimonio, la parte lesa può chiedere con il divorzio un risarcimento, a patto che abbia patito un danno (anche morale) causato direttamente dal comportamento scorretto del coniuge e che possa provare questa circostanza. L’esempio più diffuso è il risarcimento danni a causa dell’infedeltà del coniuge, poiché il tradimento contrasta con i principi di legge che regolano il matrimonio.
Naturalmente, non tutti i casi di infedeltà danno diritto al risarcimento ma solo quelli che comportano comprovati danni nel coniuge.
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