Ecco dopo quanto tempo dal divorzio ci si può sposare di nuovo, cosa rischia chi non rispetta i termini, quali eccezioni sono previste e cosa cambia dopo le nuove nozze
Dopo il divorzio le persone si dividono in due categorie: chi non vuole neanche sentir nominare il matrimonio per un po’ di tempo e chi, invece, è impaziente di risposarsi. Non è affatto insolito volersi sposare di nuovo dopo il divorzio, soprattutto se è passato molto tempo fino alla conclusione della pratica. Purtroppo, però, la legge non consente di sposarsi immediatamente. Dopo aver ricevuto la tanto desiderata sentenza o aver stipulato l’accordo consensuale non si può quindi correre in Comune con il futuro nuovo coniuge.
Chiaramente, questo con riferimento al rito civile di matrimonio, perché chi si è sposato con rito religioso deve seguire i dettami della fede di riferimento. Per esempio, chi si è sposato con rito cattolico non può risposarsi in Chiesa, a meno che non ottenga l’annullamento previsto dal diritto canonico. Per la stessa ragione chi si è sposato con rito religioso non concordatario (cioè senza valenza civile) può risposarsi in Comune senza richiedere annullamento o divorzio. Chiunque si sia già sposato legalmente, invece, potrà sposarsi di nuovo dopo il divorzio.
Dopo quanto tempo dal divorzio ci si può sposare di nuovo
Per capire le tempistiche di attesa per risposarsi dopo un divorzio è bene premettere che uomini e donne sono sottoposti a regole diverse. Non si tratta, tuttavia, di una forma di discriminazione ma di una previsione di legge volta ad assicurare la paternità di eventuali figli. I figli nati da una donna sposata, infatti, si presumono essere figli del marito; perciò, se la donna incinta divorziasse sorgerebbe un problema riguardo al riconoscimento (superabile dalle prove di paternità, che risultano però una soluzione meno pratica dell’attesa),
Per questa ragione gli uomini possono sposarsi di nuovo appena la sentenza di divorzio passa in giudicato, ovvero al trascorrere di 30 giorni dalla notifica all’ex coniuge oppure 6 mesi dalla sua pubblicazione nella cancelleria del giudice, se l’ex moglie non presenta opposizione. Altrimenti, se l’ex moglie si oppone si apre un nuovo procedimento ed è necessario attendere il termine e il relativo passaggio in giudicato.
Le donne, invece, devono attendere almeno 300 giorni dalla sentenza di divorzio inoppugnabile (trascorsi i termini per il passaggio in giudicato). Questo periodo, indicato come lutto vedovile, ormai prende più spesso il nome di “divieto temporaneo di nozze” e per quanto possa risultare anacronistico è ancora in vigore. Non a caso, la disciplina che regola le nuove nozze dopo il divorzio e dopo la morte del coniuge è la medesima.
Di conseguenza, sono ancora in vigore le sanzioni per chi non lo rispetta, anche se con le varie eccezioni previste la sua applicazione è molto limitata.
Cosa rischia chi si risposa prima di quanto previsto
Mentre non è possibile contrarre matrimonio prima del passaggio in giudicato della sentenza e il rito sarebbe comunque invalido, l’inosservanza del lutto vedovile è punita con una sanzione pecuniaria tra 20 e 82 euro, ma non dall’invalidità del rito. In altre parole, anche la donna può risposarsi dopo soli 30 giorni dal divorzio se è disposta a pagare una piccola multa.
Come vedremo, tuttavia, solo raramente sarà necessario pagare questa “penale”; infatti, le eccezioni coprono la maggior parte dei casi di divorzio o vedovanza.
Quando è possibile risposarsi subito
L’osservanza del divieto temporaneo di nozze dopo il divorzio o la morte del marito non si applica in queste circostanza:
- Accertato stato di non gravidanza;
- omologa della separazione consensuale o passaggio in giudicato della separazione giudiziale;
- matrimonio non consumato;
- interruzione comprovata della convivenza da almeno 300 giorni;
- matrimonio annullato per impotenza generandi di uno dei due coniugi.
Questo perché il lutto vedovile è necessario esclusivamente ad assicurare la paternità, problema che viene ovviato dal presentarsi di questi elementi, ma è comunque necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza. È comunque possibile presentare richiesta al giudice per un esonero al lutto vedovile e in caso di diniego opporsi in Corte d’Appello entro 10 giorni dal diniego, presentando il motivo per cui non sussistono dubbi di paternità.
Nel caso si volesse risposare la stessa persona (un’abitudine più diffusa di quanto non si creda) è possibile farlo dopo il passaggio in giudicato. Altrimenti, se i termini non sono trascorsi, è sufficiente opporre la riconciliazione e revocare la richiesta di divorzio, proprio come se il matrimonio non si fosse mai interrotto.
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Cosa cambia dopo le nuove nozze?
Dopo aver contratto nuove nozze si perde automaticamente il diritto a ricevere l’assegno divorzile eventualmente comminato dal giudice a carico dell’ex coniuge. Allo stesso modo, il coniuge che si è risposato perde il diritto a richiedere parte del Tfr dell’ex alla sua morte. Viceversa, il Tfr spetta sia all’ex coniuge divorziato ma non risposato che al nuovo coniuge del defunto. Se, invece, è il vedovo (o vedova) a risposarsi, perde il diritto alla pensione di reversibilità ma deve ricevere una doppia annualità e lo stesso vale – secondo la giurisprudenza maggioritaria – per l’assegno del coniuge divorziato.
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