Durc di congruità per i cantieri edili: dal 1° marzo attiva la procedura di alert automatico

Antonella Ciaccia

28 Febbraio 2023 - 09:35

Dal 1° marzo 2023 a regime la procedura di alert per il rilascio del Durc di verifica della congruità della manodopera per tutti i cantieri, pubblici e privati. La notifica avverrà via Pec.

Durc di congruità per i cantieri edili: dal 1° marzo attiva la procedura di alert automatico

A decorrere da domani 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, entrerà a regime la procedura di alert automatica per ricordare l’obbligo di Durc per le imprese affidatarie e committenti di lavori edili, relativo alla verifica della congruità dei costi per la manodopera nei cantieri edili.

Il cosiddetto «Durc di congruità», ricordiamo, è stato introdotto nel novembre 2021 dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 e interessa il settore edile nell’ambito dei lavori pubblici e privati eseguiti in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, e prevede l’applicazione di un sistema di verifica sulla congruità dell’incidenza della manodopera.

Grazie a una procedura informativa di alert, veicolata dal sistema Cnce_Edilconnect per il tramite della Cassa edile territorialmente competente, le imprese affidatarie riceveranno un avviso informativo sul fatto che l’appalto sia soggetto a verifica della congruità, da richiedere con l’ultimo stato di avanzamento lavori e prima del saldo finale. Unica eccezione prevista è quella per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023: in questo caso, le casse edili potranno rilasciare la congruità anche sulla base di auto-dichiarazione dell’impresa.

La nuova procedura è stata individuata nell’Accordo tra le Parti Sociali nazionali edili, sottoscritto lo scorso 7 dicembre, in attuazione del decreto ministeriale n. 143/2021. Vediamo dunque nel dettaglio cosa significa per le imprese e cosa cambia con la nuova procedura concordata nell’Accordo tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia.

Obbligo di congruità della manodopera in edilizia

Al fine di poter dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 143/2021, richiamato dall’art. 8 del decreto Semplificazioni, sull’l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili, lo scorso dicembre 2022 è stato sottoscritto un accordo tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia.

decreto n. 143/2021
decreto n. 143/2021

Il suddetto decreto aveva imposto che, dal novembre 2021, ogni impresa di costruzioni avrebbe dovuto obbligatoriamente comunicare alla Cassa Edile di competenza provinciale, mensilmente e per ogni cantiere, il numero di persone che hanno lavorato ad un’opera e la quantità di ore di lavoro impiegate per la sua esecuzione.

Congruità della manodopera in edilizia e Durc di congruità

La congruità della manodopera in edilizia è una misura atta a verificare la coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l’entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato. Per la verifica della congruità si tiene conto della manodopera dichiarata e versata dalle singole imprese esecutrici in relazione all’appalto/cantiere in esame.

La verifica della congruità della manodopera può essere effettuata tramite un attestato, anche detto Durc di congruità, obbligatorio dal 1° novembre 2021:

  • per ogni cantiere pubblico;
  • per i cantieri privati di importo superiore a 70mila euro, come disposto dal decreto Semplificazioni.

Si tratta di un documento rilasciato entro dieci giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato che attesta un numero minimo di lavoratori in relazione al tipo di lavorazione.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione di congruità dell’opera complessiva.

Con il Durc di congruità, in sostanza, si ha una attestazione o «certificazione di congruità» da parte della Cassa Edile/Edilcassa, che affianca il Durc contributivo.

Accordo tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia

Con l’Accordo sottoscritto lo scorso dicembre da tutte Parti Sociali nazionali del settore edile, sono state definite:

  • la procedura di alert, ovvero un avviso per la verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili;
  • la procedura per il rilascio dell’attestato di congruità (Durc di congruità) per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.
Accordo sulla congruità della manodopera
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Procedura di «alert»: come funzionerà?

Come premesso, a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023, tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema Cnce_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di «alert» automatico.

Cnce_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi per svolgere tutte le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera: dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità.

La procedura prevede che, a seguito della denuncia di nuovo lavoro (Dnl) alla Cassa Edile competente, è trasmessa una Pec all’impresa affidataria e al committente, in caso di appalto pubblico, che informa dell’obbligo della verifica di congruità da richiedere, in sede di ultimo Sal dell’impresa affidataria e prima del saldo finale del committente.

Il terzo giorno di ogni mese sarà inviato, a fini conoscitivi, all’impresa affidataria, da parte del sistema Cnce_Edilconnect, un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri.

Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una Pec all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione.

La procedura informativa per gli appalti pubblici e privati: differenze

Il sistema Cnce_EdilConnect genererà una mail Pec, in caso di appalto pubblico, che sarà inviata all’impresa affidataria e al committente, informandoli che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Nel caso di lavori privati, la Pec inviata all’impresa affidataria informerà che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente.

In entrambe le tipologie di appalti, pubblici o privati, il sistema Cnce_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Procedura informativa Cnce
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La chiusura del cantiere

Come descritto nella procedura informativa di congruità, alla chiusura del cantiere, qualora non ci sia stata una richiesta dell’attestazione di congruità, possono configurarsi due scenari:

  • se il cantiere risulta congruo, la Cassa invita, tramite Pec, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale congruitànazionale.it, accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il Cuc e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa Pec);
  • se il cantiere non risulta congruo, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere, la Cassa invia, tramite Pec, una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione (con avviso, per il committente nel caso di appalto pubblico, di non procedere al pagamento del saldo finale).

Durc di congruità per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023

L’accordo ha previsto inoltre che, per tutti i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa.

Quali conseguenze per mancata congruità?

La mancanza di congruità comporterà il mancato rilascio del Durc per l’impresa affidataria/committente, con varie conseguenze tra le quali il mancato incasso delle fatture e il recupero delle agevolazioni contributive; l’impresa quindi potrebbe perdere tutti i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi.

La cassa edile a questo punto indicherà all’impresa le difformità riscontrate e chiederà di regolarizzare la posizione entro 15 giorni versando la differenza di costo del lavoro che occorre per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità può essere rilasciata se il direttore dei lavori giustifica tale scostamento.

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