Eredità beni acquistati prima del matrimonio, chi ne ha diritto?

Ilena D’Errico

23/07/2023

Ecco chi ha diritto all’eredità riguardante i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio, cosa cambia in base al regime patrimoniale e alle leggi successorie.

Eredità beni acquistati prima del matrimonio, chi ne ha diritto?

Si sa che l’eredità comprende tutti i beni appartenenti al defunto, ma se quest’ultimo era sposato con regime di comunione dei beni una loro parte confluisce nell’eredità soltanto al 50%. Il restante 50%, invece, è del coniuge superstite, il quale ha comunque diritto alla sua quota di eredità. Una questione particolare, invece, riguarda i beni che il defunto ha acquistato in modo indipendente prima del matrimonio.

Questi beni, infatti, non rientrano nella comunione dei beni, mentre ovviamente il problema non si pone nel caso in cui i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni. Vediamo quindi a chi vanno in eredità i beni acquistati dal defunto prima del matrimonio.

Beni ereditari che non rientrano nella comunione coniugale

Il regime patrimoniale dei coniugi è fondamentale quando si tratta di eredità, perché cambia completamente l’assetto del patrimonio ereditario. Per esempio, se il defunto aveva acquistato delle case durante il suo matrimonio e aveva con il coniuge il regime legale, la metà del valore di quelle case spetta al coniuge superstite.

Quest’ultimo, quindi, conserva la proprietà per il 50% delle case e ha diritto poi alla sua quota ereditaria, calcolata sul restante 50% e su altri eventuali beni personali del defunto. Al contrario, nel caso in cui i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni, anche le case acquistate dal defunto durante il matrimonio sarebbero confluite nella massa ereditaria. La quota del coniuge superstite, dunque, verrebbe calcolata sull’intero patrimonio.

Quando si fa riferimento ai beni acquistati prima del matrimonio, però, non si pone nessun dubbio riguardo al regime patrimoniale. Esistono infatti alcuni beni che non rientrano nella comunione, ossia:

  • I beni acquistati dal defunto prima del matrimonio;
  • i beni ricevuti dal coniuge a titolo di donazione;
  • i beni ereditati dal coniuge;
  • i beni a uso personale;
  • i beni necessari all’attività personale;
  • i beni acquistati con la vendita o lo scambio di quelli personali, purché ciò sia specificato nell’atto di acquisto.

Questi beni, a prescindere dal regime patrimoniale dei coniugi, confluiscono nella massa ereditaria e sono divisi tra gli eredi, salvo alcune eccezioni.

Chi eredita i beni acquistati dal defunto prima del matrimonio

Dato che i beni acquistati dal defunto prima del matrimonio rientrano nell’asse ereditario, spettano agli eredi in base alla loro quota. Quest’ultima può essere quella individuata dal testamento – che può essere impugnato se viola la quota di legittima – oppure, in assenza di disposizioni, dal Codice civile.

Ogni erede ha quindi diritto a una quota percentuale su tutti i beni del defunto, compresi quelli acquistati prima del matrimonio. Nessun erede ha quindi diritto a dei beni specifici, nemmeno se corrispondenti alla quota che gli spetta, ma deve prima procedere alla divisione in accordo con i coeredi o giudiziale.

In presenza di un erede universale, invece, non ci sono ovviamente problemi di divisione. Il testamento, comunque, può individuare anche dei legatari, a cui invece sono destinati i beni specifici determinati dal defunto. Bisogna comunque fare un’eccezione per quanto riguarda la casa coniugale, che potrebbe spettare al coniuge superstite, perlomeno riguardo all’uso.

Il coniuge superstite ha infatti diritto d’uso sull’abitazione coniugale, compresa di mobilia e arredamenti, per un certo periodo di tempo. Con il diritto di abitazione, comunque, non vengono scalfite le quote ereditaria. La casa spetta sempre agli aventi diritto, pur se diversi dal coniuge, il quale ha però il diritto di abitarvi.

Il diritto di abitazione, quindi, può impedire agli altri eredi il godimento del bene, ma non ne cambia il passaggio successorio. Questo diritto, peraltro, è riconosciuto al coniuge superstite a prescindere dal regime patrimoniale scelto.

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