Ecco cosa succede se il testatore non è capace di intendere e di volere: l’impugnazione, l’onere di prova e l’annullamento.
Se il defunto ha lasciato un testamento questo deve essere applicato in tutto e per tutto, mentre eventuali cause di impugnazione possono poi essere mosse dagli eredi per ottenere il ripristino della distribuzione ereditaria garantita dalla legge. Di conseguenza, se il testatore era incapace di intendere e di volere le sue volontà possono essere impugnate dagli eredi, purché possa essere provata l’incapacità.
Incapacità di intendere e di volere del testatore
Il testamento redatto in condizioni di incapacità di intere e di volere può essere impugnato entro un termine massimo di 5 anni dall’esecuzione testamentaria. Contrariamente a ciò che spesso si pensa, non è solo il testamento olografo a poter essere impugnato per la presunta incapacità. Al momento di redazione del testamento pubblico, infatti, il notaio verifica le condizioni psicofisiche del testatore nel limite di ciò che può osservare e la sua valutazione può essere contestata, non trattandosi appunto di una verifica medica.
Il notaio perciò attesta più che altro la capacità di intendere e volere che è nota, si ricorda quindi che sono incapaci di intendere e di volere:
- I minorenni;
- gli interdetti con sentenza del tribunale.
Queste circostanze sono motivo di opposizione soltanto se si tratta di un testamento olografo, che per sua natura non avrebbe potuto essere redatto. Al di fuori di queste situazioni conclamate, la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Di conseguenza, al di fuori dell’interdizione giudiziale e della minore età, le eventuali cause di incapacità devono essere debitamente provate.
In tal proposito, bisogna sapere che non è necessaria la permanente incapacità di intendere e di volere del testatore, ma è sufficiente che tale incapacità si fosse manifestata durante la redazione del testamento. Le cause di incapacità, anche provvisoria, possono essere molteplici:
- Assunzione di farmaci;
- patologie;
- assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
Dimostrare la capacità di intendere e di volere provvisoria, con specifico riguardo al momento di stesura del testamento, non è sempre cosa semplice. Lo stesso vale per la situazione diametralmente opposta: il testatore affetto da incapacità permanente ha redatto un testamento di cui si vuole far valere il contenuto in virtù del momento di consapevolezza e lucidità in cui è stato scritto. Il problema è quindi dimostrare le condizioni mentali del defunto nel momento del testamento, operazione che accetta comunque un margine di presunzione.
Ad esempio, è possibile provare l’incapacità se vi sono documentazioni mediche che includono un momento antecedente e uno successivo alla stesura del testamento. In tal senso, l’onere della prova cade sempre sul soggetto che impugna il testamento, il quale può avvalersi di perizie tecniche, cartelle cliniche e testimonianze.
Testatore incapace di intendere e di volere, ecco cosa succede
Gli eredi hanno 5 anni di tempo per impugnare il testamento per incapacità, ricordando che il termine inizia a decorrere dalla data di esecuzione del testamento e che, peraltro, non è possibile interrompere la prescrizione con diffide o altri richiami formali.
L’azione di impugnazione può essere promossa da tutti gli aventi diritto, non necessariamente anche eredi, ricorrendo presso il tribunale dove è stata aperta la successione, tramite il proprio avvocato. In fase processuale, chi ha avviato il giudizio dovrà portare tutte le prove in cui è in possesso, al fine di determinare l’annullamento del testamento.
Dopo il giudizio, infatti, se il giudice ritiene fondata l’incapacità, la sentenza annulla le disposizioni testamentarie. In tal proposito, bisogna ricordare che fino alla sentenza il testamento deve essere eseguito. Soltanto dopo l’annullamento, poi, sarà possibile ripristinare l’eredità secondo le leggi successorie, dividendo l’eredità come se il testamento non fosse mai esistito. In alternativa, è possibile che venga fatto valere un precedente testamento del defunto, purché redatto quando l’incapacità non era ancora pervenuta o comunque non presente.
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