Niente indagini per truffa, furti e molestie: perché dal 30 dicembre conviene sempre querelare

Ilena D’Errico

01/01/2023

Con la riforma Cartabia non saranno più avviate indagini per reati come la truffa e il furto, a meno che la vittima non presenti la querela.

Niente indagini per truffa, furti e molestie: perché dal 30 dicembre conviene sempre querelare

Da oggi niente più indagini per truffa, furto e molestie, ecco perché conviene querelare alle vittime di questi reati, perché in caso contrario non si avvierà alcun procedimento penale. Si tratta di uno degli effetti della riforma Cartabia che, tra le varie novità, modifica la disciplina di alcuni reati che non sono più procedibili d’ufficio. Le disposizioni transitorie sono infatti in vigore dal 30 dicembre 2022.

I reati non più procedibili d’ufficio: quando è necessario querelare

La procedibilità d’ufficio fa sì che in caso di determinati reati le forze dell’ordine avviino le indagini non appena venute a conoscenza del fatto, in maniera del tutto indipendente rispetto all’interesse rivalso dalle persone lese. Fino a qualche giorno fa, ad esempio, se la polizia avesse preso conoscenza di un furto avrebbe avviato le indagini per trovare il colpevole, anche se la vittima non lo avesse chiesto. Con la riforma, invece, ciò non accade e le forze dell’ordine non sono più tenute, né autorizzate, a procedere d’ufficio per svariati reati. Le vittime dunque devono presentare querela di parte per difendere il diritto leso. Un’ulteriore differenza piuttosto rilevante è che le azioni avviate d’ufficio non sono revocabili, cosa invece permessa con la remissione della querela.

Nel dettaglio, la disciplina è stata modificata per i seguenti reati, che dal 30 dicembre sono procedibili esclusivamente su querela di parte:

  • Furto.
  • Furto aggravato.
  • Truffa.
  • Frode informatica.
  • Appropriazione indebita.
  • Violazione di domicilio.
  • Lesioni lievi.
  • Lesioni personali colpose stradale gravi o gravissime.
  • Lesioni personali dolose.
  • Molestie.
  • Violenza privata.
  • Danneggiamento.
  • Sequestro di persona non aggravato.

L’archiviazione dei reati e le alternative processuali

Oltretutto per i reati considerati più lievi, con un minimo di 2 anni di pena, è possibile ora procedere all’archiviazione, esclusi:

  • Violenza sulle donne.
  • Traffico di stupefacenti.
  • Reati contro la Pubblica amministrazione.

In ogni caso l’archiviazione può avvenire soltanto quando le prove non consentono una ragionevole previsione di condanna, caso nel cui è più utile risparmiare tempo e risorse per altri procedimenti. La riforma Cartabia, sempre nell’ottica di snellire i procedimenti, attua anche un maggior controllo del Pubblico ministero da parte dei gip, soprattutto in relazione alla richiesta anticipata di archiviazione.

Nei casi citati sono comunque consentite forme alternative di processo, ossia:

L’accusa e la difesa hanno dunque varie alternative a disposizione per giungere a un risultato equilibrato in tempi ridotti, posto che la preferenza di un metodo piuttosto che di un altro dipende principalmente dal numero e dall’entità delle prove.

Niente carcere fino a 4 anni di pena

La riforma Cartabia risponde nel complesso a diversi requisiti del Pnrr, in particolar modo riguardo al maggior efficientamento della giustizia, perseguibile con la riduzione dei tempi e delle dinamiche processuali e favorendo la digitalizzazione. Così, tra le innovazioni della riforma Cartabia c’è la possibilità di evitare il carcere se la pena è inferiore a 4 anni:

  • La pena detentiva di 1 anno può essere convertita in pena pecuniaria.
  • Le condanne fino a 3 anni possono essere scontate svolgendo i lavori di pubblica utilità.
  • Misure alternative, in particolare la detenzione domiciliare e la semilibertà, accessibili con pena inferiore a 4 anni.

In ogni caso la decisione spetta al giudice di cognizione, incaricato di verificare la presenza dei presupposti adatti di caso in caso.

La riparazione del danno

Un ulteriore punto fondamentale della riforma è la riparazione del danno, utile per semplificare (ed evitare quando possibile) le dinamiche processuali e al contempo produrre efficacemente il risarcimento della vittima, che rimane, molto spesso, insoddisfatta dal punto di vista risarcitorio anche con una condanna penale del colpevole.

Nel dettaglio la riforma Cartabia introduce una mediazione fra la vittima e il colpevole, coadiuvata da un esperto in apposite strutture pubbliche, al fine di trovare una forma di conciliazione. Il riparamento del danno, peraltro, ha effetti positivi sull’eventuale condanna. La riforma introduce poi fra le più significative novità il diritto all’oblio, garantito in caso di assoluzione.

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