Dimissioni o licenziamento senza preavviso: cosa si rischia? Ecco le conseguenze per datore di lavoro e dipendente.
Il mancato preavviso può costare molto caro al dipendente, in caso di dimissioni immediate, come pure al datore di lavoro che licenzia in tronco. Entrambi, infatti, se non rispettano il periodo di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva, devono farsi carico della cosiddetta indennità di mancato preavviso.
Il calcolo dell’indennità di mancato preavviso è lo stesso sia quando a pagarla è il datore di lavoro che quando è a carico del dipendente. In entrambi i casi, infatti, l’importo è calcolato considerando la retribuzione che sarebbe spettata al dipendente nel caso in cui il periodo di preavviso fosse stato lavorato come espressamente richiesto dalla normativa.
L’importo di tale indennità, quindi, varia in base alla durata del preavviso, come pure allo stipendio normalmente percepito dal dipendente. Per tale motivo l’indennità di mancato preavviso è solitamente più cara per i lavoratori con più anni di servizio e che ricoprono ruoli importanti in azienda: oltre a presumere che percepiscano uno stipendio piuttosto alto, infatti, per questi il contratto collettivo fissa anche un preavviso più lungo rispetto a quanto previsto per coloro che sono stati assunti da meno tempo.
Va detto, però, che esistono dei casi in cui è possibile rassegnare le dimissioni senza preavviso e lo stesso vale per il datore di lavoro che vuole procedere con il licenziamento in tronco. In tali situazioni, quindi, l’indennità di mancato preavviso non è dovuta.
Indennità sostitutiva del preavviso: come si calcola
Per capire come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso bisogna partire da quanto descritto dall’articolo 2118 del Codice Civile da cui è disciplinata. Qui si legge che:
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Quindi, per calcolare l’importo dell’indennità bisogna come prima cosa capire qual è il preavviso che si dovrebbe rispettare: questo, come anticipato, è descritto dal CCNL di riferimento, mentre per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere le nostre guide sul preavviso dimissioni e preavviso di licenziamento.
Una volta appreso il parametro di riferimento bisogna capire quanto preavviso è stato rispettato: ad esempio, in caso di licenziamento o dimissioni immediate il preavviso è pari a zero e di conseguenza bisogna riconoscere l’indennità sostitutiva per intero. Se invece un lavoratore ha smesso di lavorare con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza del preavviso, l’indennità sostitutiva si calcola su una sola giornata di lavoro.
A questo punto vi basta sapere che l’indennità sostitutiva è pari a tutti i diritti che sarebbero maturati qualora durante il preavviso il dipendente avesse lavorato.
Si tiene conto quindi dello stipendio che questo avrebbe percepito, comprensivo di:
- provvigioni;
- premi di produzione;
- partecipazioni agli utili;
- ogni altro compenso di carattere continuativo.
Non viene compreso nel calcolo, invece, quanto corrisposto dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese, mentre vanno computati vitto e alloggio.
Qualora il rapporto di lavoro venga retribuito tutto - o per una buona parte - con provvigioni o premi di produzione, per l’indennità di preavviso si tiene conto della media di quanto percepito negli ultimi tre anni di servizio o comunque nel minor tempo di servizio prestato.
Ovviamente, in caso di mancato preavviso di dimissioni è il dipendente a dover pagare al datore di lavoro un importo pari a quanto avrebbe percepito qualora avesse lavorato nel periodo di mancato preavviso. Parimenti, nel caso contrario, è il datore di lavoro a doverlo riconoscere al dipendente per il mancato preavviso di licenziamento.
Indennità sostitutiva di preavviso: quando non è necessaria
Come anticipato, ci sono dei casi in cui dimissioni e licenziamento possono essere immediati, senza quindi dover rispettare i tempi del preavviso.
Nel dettaglio, lato datore di lavoro vi è la possibilità di licenziare in tronco il dipendente in caso di licenziamento per giusta causa, ossia quando il dipendente si rende colpevole di un comportamento talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro anche solo per un altro giorno.
Non è così invece per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come ad esempio il fallimento aziendale: anche in questo caso, quindi, l’indennità di mancato preavviso va eventualmente riconosciuta al dipendente.
Nel caso del dipendente, invece, non va rispettato il preavviso per le dimissioni per giusta causa (qui alcuni esempi).
Indennità di mancato preavviso: quando la paga il datore di lavoro per il dipendente che si dimette
Concludiamo ponendo l’attenzione su due circostanze particolari, dove non solo il dipendente è autorizzato a dimettersi in tronco, quindi senza osservare alcun periodo di preavviso, ma ha persino diritto a percepire l’indennità in oggetto.
È il caso delle dimissioni per giusta causa, come pure delle dimissioni rassegnate nel periodo di maternità. In queste situazioni, il dipendente può dimettersi fin da subito, in quanto il preavviso non è richiesto.
Ma non solo: il datore di lavoro, infatti, tra le competenze di fine rapporto dovrà riconoscere anche l’indennità di mancato preavviso, considerando dunque il periodo di preavviso come fosse stato lavorato, pagandolo come tale.
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