Part-time orizzontale, verticale e misto: come funziona e differenza

Isabella Policarpio

29/05/2020

Spieghiamo come funziona il contratto di lavoro part-time: maturazione di ferie e permessi, stipendio e tipologia verticale e orizzontale. Qui la risposta a tutte le vostre domande sul lavoro part-time.

Part-time orizzontale, verticale e misto: come funziona e differenza

Lavoro part-time cos’è, come funziona e quali garanzie/diritti ha rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno (full time)?

Lo spieghiamo in questo articolo, andando a vedere tutte le caratteristiche del lavoro parziale e come calcolare le ore di permesso retribuite e la maturazione di ferie e malattie.

Chi lavora part-time si impegna per 20 ore a settimana, esattamente la metà rispetto alle tradizionali 40 ore settimanali.

Di lavoro part-time esistono diversi tipi:

  • verticale, si lavora solo alcuni giorni a settimana ma a tempo pieno;
  • orizzontale, si va al lavoro ogni giorno con orario ridotto;
  • misto, un’unione tra le due forme precedenti.

Vedremo anche se è chi lavora part-time può svolgere due lavori contemporaneamente e come e quando è possibile passare dal contratto full time al part-time e viceversa.

Lavoro part-time orizzontale: come funziona

Il contratto part-time orizzontale è certamente il più diffuso. Nel dettaglio, si tratta di quell’impiego dove le ore di lavoro sono ridotte rispetto alle 40 settimanali del tempo pieno ma vengono spalmate su tutta la settimana lavorativa, di 5 o 6 giorni (in base al contratto).

Il lavoratore assunto con contratto part-time di tipo orizzontale, quindi, dovrà andare comunque a lavoro negli stessi giorni degli altri dipendenti (solitamente dal lunedì al venerdì) ma rispetto a loro sarà impiegato per un numero ridotto di ore (dalle 4 alle 5 ore di lavoro al giorno).

Lavoro part-time di tipo verticale

Invece il contratto part-time verticale stabilisce che l’attività lavorativa venga svolta nello stesso orario degli altri dipendenti con contratto full-time, ma solo nei giorni stabilito dall’accordo contrattuale con il datore di lavoro.

Facciamo qualche esempio di accodo part-time verticale. Il dipendente deve andare al lavoro:

  • solo nei giorni dispari;
  • solo per due settimane al mese;
  • solo in determinati mesi dell’anno in base alle necessità dell’azienda.

Dall’unione di questi due tipi di contratti part-time ne deriva la terza tipologia di lavoro a tempo ridotto: il contratto misto. Vediamo come funziona.

Lavoro part-time misto, che cos’è e come funziona

Questo tipo di contratto è meno diffuso degli altri due, ma nell’ultimo periodo è in crescita poiché garantisce una certa flessibilità sia al datore di lavoro che al dipendente.

Con il contratto part-time misto, infatti, le 20 ore possono essere spalmate in diversi modi: ci sono contratti che prevedono in alcune giornate un lavoro full-time, mentre in altre con orario ridotto.

A titolo puramente esemplificativo, una settimana lavorativa di un dipendente a part-time misto, potrebbe essere così strutturata:

  • Lunedì: 8 ore;
  • Mercoledì: 4 ore;
  • Giovedì: 8 ore.

Nell’esempio abbiamo due giorni full-time e uno part-time; ecco perché si tratta di un contratto di tipo misto.

Specialmente in questo caso, però, per gli orari e per le altre regole (ad esempio per gli straordinari o per le ferie) bisogna fare riferimento al contratto collettivo (CCNL) della propria categoria, dove trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Part-time orizzontale, verticale e misto:quali diritti ha il dipendente?

Il lavoratore con contratto part-time ha gli stessi diritti del dipendente full-time, quindi ha la facoltà di difendersi da qualsiasi tipo di discriminazione attuata dal suo datore di lavoro. Nel dettaglio, al dipendente part-time sono garantite:

  • stesso stipendio, o meglio stesso criterio di calcolo dello stipendio che viene percepito in base alle ore effettivamente lavorate;
  • giorni di congedo (maternità o parentale), permessi e ferie;
  • assegni nucleo familiare (importo ridotto rispetto al dipendente full time).

Per quanto riguarda le ferie c’è bisogno di un ulteriore approfondimento. Infatti, mentre il dipendente con contratto part-time di tipo orizzontale le matura, salvo indicazioni differenti nel CCNL, come quello a tempo pieno, quindi 2,166 giornate al mese (clicca qui per la guida al calcolo delle ferie), mentre per quello verticale e misto non è così.

In questi casi, infatti, il godimento delle ferie non è riconosciuto integralmente poiché è calcolato in proporzione all’attività di lavoro svolta.

Così come i diritti, anche i doveri per il dipendente a tempo ridotto sono gli stessi di quelli full-time. Si tratta comunque di un lavoratore subordinato, dove il dipendente cede il proprio tempo ed energie ad un datore di lavoro in modo continuativo.

In caso di inosservanze o violazioni degli obblighi contrattuali, quindi, il datore di lavoro può prendere provvedimenti disciplinari (ammonimenti, lettere di richiamo) nei confronti del lavoratore part-time.

Il lavoro supplementare

Quante sono le ore di lavoro consentite in un contratto part-time? Questa è una delle domande più frequenti sul contratto di lavoro a tempo ridotto; solitamente parliamo di un part-time al 40%, con l’orario di lavoro composto da 16 ore settimanali (nel caso di un contratto di tipo orizzontale), ma è comunque il CCNL del settore di riferimento ad indicare l’orario minimo settimanale.

Il part-time esclude il lavoro supplementare? Il lavoro supplementare è quello che comunemente prende il nome di “straordinari”. In realtà c’è da fare una distinzione tra i due: le ore di lavoro supplementare, infatti, sono quelle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro ma entro il limite delle 40 ore settimanali, mentre gli straordinari (possibili solo per il part time verticale o misto) vengono effettuati oltre le 40 ore, per un massimo di 250 ore l’anno.

Il ricorso al lavoro supplementare può essere sempre richiesto dal datore di lavoro di lavoro nei casi di part time orizzontale mentre nei casi di part time verticale e misto può essere richiesto quando non viene raggiunto l’orario del tempo pieno.

Come stabilito nel Jobs Act, nei casi in cui il CCNL non preveda una disciplina relativa al lavoro supplementare, è stato specificato che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di svolgere un numero di ore di lavoro supplementare che non devono comunque superare il 15% delle ore settimanali previste dal contratto di lavoro.

La retribuzione per queste ore di lavoro deve essere maggiorata del 15% rispetto a quella prevista per le ore di lavoro normali.

Contratto part-time: com’è strutturato

Non ci sono molte differenze tra la forma di un contratto di lavoro full-time e uno part-time. Infatti, anche quest’ultimo per essere valido deve essere stipulato per iscritto, altrimenti mancherebbe la prova di un effettivo rapporto lavorativo tra il dipendente e il suo datore di lavoro.

Nel contratto devono essere indicati:

  • durata della prestazione lavorativa (ci possono essere contratti part-time a tempo determinato e indeterminato);
  • orario di lavoro settimanale o mensile (part-time orizzontale, verticale o misto).

Salvo i casi in cui nel contratto ci siano delle clausole elastiche, il datore di lavoro non può modificare gli orari di impiego indicati nel contratto.

Le clausole di elasticità, consentite solo se espressamente previste dal CCNL di riferimento, garantiscono quindi una maggiore flessibilità all’azienda, poiché in questo caso può modificare l’orario di lavoro in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Cosa sono le clausole elastiche?

Le clausole flessibili ed elastiche sono due opzioni, esercitabili dal datore di lavoro, per trasformare, rispettivamente, la collocazione della prestazione lavorativa (ossia per cambiare l’orario di lavoro del lavoratore) e per aumentare la durata della prestazione lavorativa.

I contratti collettivi possono determinare le condizioni e le modalità per l’esercizio del potere di variazione della collocazione temporale della prestazione rispetto a quella concordata inizialmente con il lavoratore, introducendo una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico.

Se il CCNL non introduce e disciplina le clausole flessibili e le clausole elastiche utilizzabili per una determinata categoria di lavoratori, tali clausole possono essere concordate dalle parti che stringono il contratto, di fronte alle Commissioni del Lavoro.

Le clausole flessibili possono interessare tutte le tipologie di lavoro part time mentre le clausole elastiche saranno previste nei contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto.

Per non essere considerate nulle, tali clausole dovranno prevedere le modalità con cui il datore di lavoro può modificare l’orario di lavoro della prestazione o aumentare la durata della prestazione, sempre fornendo un preavviso di almeno 2 giorni. Dovrà essere specificata anche il numero massimo di ore aumentabili che comunque non potrà superare il 25% del numero di ore annue previste dal contratto a tempo parziale.

Anche in questo caso le ore lavorate in orario modificato o differente da quello previsto dal contratto sono soggette a una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria.

Da contratto full-time a part-time: quando è possibile?

Con il Jobs Act sono stati estesi i casi in cui il contratto di lavoro a tempo pieno può essere trasformato in lavoro part time, dai lavoratori sia pubblici che privati che:

  • sono affetti da patologie oncologiche;
  • sono affetti da gravi patologie cronico-degenerative che implicano la riduzione delle capacità lavorative e causano effetti invalidanti delle terapie.

In questi casi può essere successivamente richiesta anche la trasformazione del contratto a tempo parziale in un nuovo contratto a tempo pieno. Nelle richieste di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale viene poi prevista una priorità nei casi di:

  • patologie oncologiche o patologie cronico-degenerative gravi che affliggono il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore;
  • totale inabilità lavorativa o invalidità al 100% con necessità di assistenza continua del convivente del lavoratore;
  • figlio convivente portatore di handicap di età non superiore ai 13 anni.


E’ prevista anche la possibilità per il lavoratore di richiedere la trasformazione in part time di un rapporto full time, in luogo del congedo parentale, richiedendo una riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50%.

Part-time: si possono stipulare più contratti contemporaneamente?

Infine, facciamo chiarezza sulla possibilità per un dipendente con contratto part-time di essere assunto da un’altra azienda sempre con contratto di lavoro a tempo parziale.
Questo è possibile, ma come stabilito dal D.Lgs. n°66 del 2003, il totale delle ore di lavoro previste nei due contratti part-time non può eccedere le 40 ore settimanali. Inoltre le due attività non possono essere concorrenti tra loro o palesemente in contrasto.

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