Non pagare l’assegno di mantenimento in favore dei figli o dell’ex coniuge non è possibile. Il beneficiario può ottenere il pignoramento dei beni e la loro espropriazione. Ecco cosa succede.
Quando una sentenza del giudice o un accordo depositato in tribunale dagli ex coniugi stabilisce un assegno di mantenimento il soggetto obbligato non può venire meno al suo dovere. In caso di cambiamenti delle condizioni deve infatti rivolgersi nuovamente al tribunale per ottenere una modifica o eventualmente una revoca del mantenimento, altrimenti non può sottrarsi a quest’obbligo.
I soggetti beneficiari - o il loro genitore in caso di figli minori - possono infatti agire legalmente per ottenere tutti gli arretrati loro spettanti e assicurarsi l’adempimento per il futuro. Lo strumento chiave è proprio il pignoramento dei beni, che permette di rientrare del proprio credito o di imporre al soggetto obbligato il pagamento. Ovviamente, non è una soluzione piacevole per chi la subisce, ma se il debitore è in buona fede ha modo di difendersi, proponendo una revisione del provvedimento e un accordo.
Senza contare che se il soggetto obbligato è effettivamente impossibilitato a far fronte all’impegno non ha presumibilmente beni idonei allo scopo. In questo senso, anche se l’idea del pignoramento non evoca immagini piacevoli, bisogna guardare soprattutto al diritto dell’ex coniuge e della prole di ricevere quanto la legge ha riconosciuto loro per il sostentamento. Ecco come avviene il pignoramento in seguito al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento.
Pignoramento dei beni per chi non paga l’assegno di mantenimento
Per ottenere il pignoramento dei beni del debitore il beneficiario deve rivolgersi al tribunale per un decreto ingiuntivo oppure notificare direttamente il titolo esecutivo. Quest’ultimo è rappresentato dall’accordo di negoziazione assistita, dal provvedimento del giudice, dall’atto di separazione o divorzio in tribunale oppure in Comune. Tutto cambia, ovviamente, a seconda delle modalità che hanno caratterizzato la vicenda.
Quando l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge è stato sancito da un accordo privato, invece, bisogna chiedere al tribunale il decreto ingiuntivo. Dopo un certo periodo di tempo concesso al debitore oppure contestualmente se non si ritiene utile concedere più tempo, bisogna notificare l’atto di precetto: un’ultima intimazione al pagamento con termini non inferiori a 10 giorni.
Le notifiche devono avvenire tramite raccomandata a/r o pec per essere datate con certezza. Oltrepassato il termine, posto l’inadempimento, l’avvocato potrà chiedere all’ufficiale giudiziario il pignoramento mobiliare e immobiliare. Il primo riguarda anche conti correnti, titoli esecutivi, veicoli, pertanto è la strada preferibile per la sua immediatezza.
Quando si deve procedere alla vendita giudiziale, invece, i tempi si allungano notevolmente e il bene può subire un notevole deprezzamento. Ciò non esclude comunque la possibilità di soddisfare il credito o comunque ottenere il pagamento dal debitore. Il pignoramento può anche avvenire verso terzi debitori del soggetto obbligato, compreso il datore di lavoro o l’Inps che eroga la pensione, limitatamente agli stessi crediti.
Ovviamente, se il ricavato della vendita eccede l’ammontare del debito sarà necessario restituire al soggetto obbligato la differenza. Considerando che l’onorario dell’avvocato è spesso commisurato al valore dei beni, si capisce facilmente perché il pignoramento immobiliare è spesso relegato a ultima opzione, per quanto molto intimidatorio.
Il pignoramento, tuttavia, non riguarda soltanto gli arretrati degli assegni di mantenimento non versati. Se il soggetto obbligato continua nel frattempo a non pagare le somme correnti è infatti possibile chiedere al tribunale il sequestro dei beni, che impedisce al proprietario di disfarsene e garantisce il loro futuro pignoramento in caso di necessità, o la soluzione più ottimale: il pagamento diretto da terzi.
Quest’ultima opzione riguarda esclusivamente i debitori che ricevono somme periodiche, derivanti da un rapporto di lavoro, dalla pensione o da rendite, e permette di ricevere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento. Il titolare dei rapporti, pertanto, riceve quanto gli spetta al netto del mantenimento divenendo materialmente impossibilitato a non adempiere all’obbligo.
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