Entro il 17 marzo deve essere versato il saldo Iva, ma è possibile chiedere la rateizzazione degli importi fino al 16 dicembre 2025. Ecco le istruzioni per pagare a rate.
Quando si può chiedere la rateizzazione del saldo Iva? Chi può ottenerla e quali importi devono essere versati?
Entro il 16 marzo di ogni anno, quest’anno il termine slitta al 17 perché il 16 è domenica, deve essere versato il saldo Iva per l’anno precedente. Tale obbligo ricade sia sui contribuenti trimestrali, sia sui contribuenti mensili.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure a rate (massimo 10). Ecco in quali casi è ammessa tale opzione e come funziona la rateizzazione del saldo Iva.
Dichiarazione e saldo Iva: termini
Per i titolari di partita Iva, esclusi i forfettari, questo è un periodo ricco di impegni. Entro il 28 febbraio è necessario presentare la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2024. I contribuenti possono inviare in via autonoma la liquidazione periodica oppure possono trasmetterla, sempre entro il 28 febbraio, insieme alla dichiarazione Iva. In ogni caso entro il 17 marzo 2025 è necessario versare il saldo Iva oppure la prima rata del saldo Iva.
Si ricorda che per i versamenti periodici Iva, l’importo minimo è stato elevato a 100 euro dal decreto Semplificazioni, D.Lgs 1/2024.
La dichiarazione Iva 2025 può essere presentata dal 1° febbraio al 30 aprile. Ricordiamo che si tratta di un riepilogo di quanto già dichiarato nelle liquidazioni periodiche. Al termine della dichiarazione Iva può però risultate un credito Iva, un debito Iva oppure che nulla è dovuto e nulla si deve avere dall’Agenzia delle Entrate, un saldo pari. Solo nel caso di un debito Iva è necessario effettuare il versamento del saldo.
Rateizzazione saldo Iva, ecco come funziona
Il saldo Iva deve essere versato nel caso in cui l’importo sia superiore a 10,33 euro. Il versamento può essere dilazionato in un numero minimo di 2 rate e massimo di 10 rate. Dalla seconda rata si applicano però degli interessi ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Rata | Scadenza | Interessi |
---|---|---|
1 | 17 marzo 2025 | interessi 0 |
2 | 16 aprile 2025 | 0,33% |
3 | 16 maggio 2025 | 0,66% |
4 | 16 giugno 2025 | 0,99% |
5 | 16 luglio 2025 | 1,32% |
6 | 20 agosto 2025 (sospensione feriale) | 1,65% |
7 | 16 settembre 2025 | 1,98% |
8 | 16 ottobre 2025 | 2,31% |
9 | 17 novembre 2025 | 2,64% |
10 | 16 dicembre 2025 | 2,64% |
In alternativa è possibile versare l’Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2025). Anche in questo caso si può versare in un’unica soluzione, ma con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, oppure a rate.
Ad esempio se il debito Iva è di 1.000 euro, l’importo da versare deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, pagando entro il 30 giugno la maggiorazione è 1,60% diventa quindi 1,016 euro.
Lo stesso deve essere diviso in rate in base al numero che si sceglie e l’importo di ciascuna rata deve essere ulteriormente maggiorato degli interessi, seguendo lo schema visto sopra, cioè 0,33% per la seconda, 0,66% per la terza…
Infine, è possibile avvalersi di un ultimo differimento di 30 giorni che fa slittare il pagamento al 30 luglio.
Qualunque sia la soluzione adottata, il pagamento rateale deve terminare entro il 16 dicembre.
Il numero di rate in cui si divide l’importo deve essere scelto attraverso il modello F24. Ad esempio, se si decide di rateizzare l’importo in quattro rate nello spazio “rateazione”, per la prima rata si scrive 0104, mentre per la seconda rata 0204.
Scadenza Iva soggetti Ires
Per i soggetti Ires si prende come punto di riferimento l’approvazione del bilancio.
I soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovranno effettuare il versamento del saldo Iva:
- entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno 2025.
- dal 30 giugno al 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni).
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