Rinnovo contratto a termine, aumenta il contributo addizionale Naspi

Daniele Bonaddio

9 Settembre 2019 - 17:22

Fornite le istruzioni operative per l’aumento del contributo addizionale Naspi dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a termine. Tutti i dettagli nella Circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019

Rinnovo contratto a termine, aumenta il contributo addizionale Naspi

Rinnovare un contratto di lavoro a termine costa di più. Infatti, per ciascun rinnovo il datore di lavoro si vedrà aumentare il contributo addizionale NASpI, pari all’1,4%, dello 0,5%.

Conti alla mano, nel caso in cui un contratto a termine venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere un contributo addizionale pari a 2,9% (1,4% + 0,5% + 0,5% + 0,5%).

L’incremento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018.

Restano invece esclusi dal predetto aumento, per espressa previsione normativa, i contratti di lavoro domestico.

Le modalità di gestione dell’aumento del contributo addizionale sono state illustrate dall’INPS con la Circolare n. 121 del 6 settembre 2019, la quale recepisce le novità legislative introdotte dal D.L. n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), convertito in L. n. 96/2018.

Rinnovo contratto a termine: quando è dovuto il contributo addizionale Naspi?

Il Decreto Dignità, oltre a rivisitare la durata del contratto a termine, ha reso più costoso - in alcune occasioni - rinnovare un precedete rapporto di lavoro stipulato a tempo determinato.

Infatti, il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Si ricorda, al riguardo, che il contributo addizionale è stato introdotto dall’art. 2, co. 28, della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero) e prevede l’applicazione di una maggiorazione contributiva per finanziare la NASpI, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Ma quando è dovuto il contributo addizionale? Ebbene, sul piano generale, la fattispecie del rinnovo ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

È dunque fondamentale comprendere quando un contratto s’intende rinnovato e quando invece prorogato. Sul punto, il documento di prassi afferma che:

  • si configura la fattispecie di rinnovo, qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine (anche se l’ulteriore contratto segue il precedente senza soluzione di continuità);
  • si configura l’ipotesi di proroga, nel caso in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale.

Rinnovo contratto a termine: casi di esclusione del contributo addizionale Naspi

Non è dovuto l’aumento del contributo addizionale Naspi:

  • per i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • per i rapporti di lavoro contemplati dall’art. 2, co. 29, della L. n. 92/2012 (lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, apprendisti e lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni);
  • per i contratti di lavoro domestico;
  • per le assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ed enti privati di ricerca.

Rinnovo contratto a termine: restituzione del contributo addizionale

Si ricorda, infine, che il contributo addizionale deve essere restituito nei seguenti casi:

  • trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
  • assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.
Inps Circolare n. 121 del 6 settembre 2019
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