Rinuncia tacita alla prescrizione, così senza alcuna dichiarazione la prescrizione avvenuta si annulla e il pagamento può essere preteso. Ecco a cosa fare attenzione.
La prescrizione civile è quell’istituto giuridico che pone una sorta scadenza all’esercizio di un proprio diritto e che quindi interessa principalmente i crediti. Se il creditore non pretende il pagamento entro un certo periodo di tempo perde la possibilità di farlo, a meno che non sia proprio il debitore a rinunciare alla prescrizione. Per quanto possa sembrare strano, questa possibilità esiste.
Secondo il Codice civile chi ha diritto a opporre la prescrizione, ad esempio rifiutandosi di pagare un debito prescritto, ha anche la facoltà di rinunciarvi nel momento in cui questa sarebbe invece intervenuta. Non tutti sono a conoscenza di questa possibilità, disinformazione che può comportare persino una perdita di denaro a l’una o l’altra parte interessata.
Questo perché la rinuncia alla prescrizione può avvenire anche in modo tacito, senza che il debitore formuli una dichiarazione apposita, ma del tutto valido. Non conoscere come può avvenire la rinuncia tacita alla prescrizione è quindi molto rischioso per entrambi. Il debitore potrebbe inavvertitamente compierla ed essere poi costretto a pagare un debito altrimenti considerato per legge saldato. Il creditore, al contrario, potrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di pretendere l’adempimento nonostante siano trascorsi i termini utili.
Rinuncia tacita alla prescrizione
Il meccanismo della rinuncia alla prescrizione per quanto attiene la materia civilistica è disciplinato dall’articolo 2937 del Codice civile, secondo il quale:
- la rinuncia può essere effettuata soltanto dal soggetto che può disporre del diritto a opporre la prescrizione;
- la rinuncia alla prescrizione opera soltanto quando si è compiuta, cioè sono trascorsi i termini previsti dalla legge senza interruzioni;
- la rinuncia “può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Proprio quest’ultimo punto stabilisce che la rinuncia può compiersi anche tacitamente, senza alcuna dichiarazione espressa ma con comportamenti concludenti che manifestano inequivocabilmente questa intenzione.
Ovviamente, non sono elencati degli esempi nel Codice civile, poiché le modalità precise sono molto variabili e dipendono dalle singole situazioni. La giurisprudenza, tuttavia, è ricca di sentenze che aiutano a capire quali azioni comportano una rinuncia e quali no.
In ogni caso, è bene ricordare che la rinuncia - tacita o espressa che sia - opera soltanto quando la prescrizione si è compiuta. Di conseguenza, non sono ammesse le rinunce preventive, anche perché altrimenti ogni contratto conterrebbe questa clausola e la funzione della prescrizione sarebbe vanificata. Non è però necessario che il rinunciante sia consapevole della maturazione del termine.
Oltretutto, è fondamentale che la rinuncia sia avanzata da chi ha diritto a esercitare la prescrizione, per esempio il debitore o in generale il soggetto altro rispetto a quello titolare del diritto prescritto. Infine, si sottolinea che la rinuncia non è un atto recettizio, quindi è valida a prescindere dalla conoscenza del destinatario.
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Veniamo ora a qualche esempio pratico di rinuncia tacita alla prescrizione, che può essere d’aiuto a entrambe le parti interessate e quali sono i principi dell’orientamento prevalente della giurisprudenza. La validità della rinuncia tacita deve essere opposta in giudizio dal titolare del diritto prescritto, provando con i mezzi a disposizione i criteri necessari alla rinuncia fissati dal Codice civile.
Pagare un acconto o promettere un pagamento, così come chiedere una dilazione, quando sono trascorsi i termini di prescrizione del debito indica chiaramente che il debitore non si sta esonerando dall’adempimento e quindi rinuncia implicitamente alla prescrizione. Allo stesso tempo, la Cassazione ha spesso ricordato che per inequivocabilità della rinuncia non deve essere possibile alcuna diversa interpretazione.
Di conseguenza, comportamenti come;
- tentare un accordo bonario o delle trattative per evitare una causa civile nel risarcimento da danno illecito;
- dichiarare la disponibilità ad acquistare un immobile usucapito;
- promuovere un giudizio per risolvere il contratto da cui origina il diritto;
- semplici richieste di informazioni sulle pretese avanzate;
non sono da considerarsi rinunce tacite alla prescrizione, diversamente da ciò che accade per atti privi di ogni altra funzione. Per esempio, presentare la dichiarazione di successione quando gli obblighi fiscali sono prescritti configura una rinuncia, mentre opporre cause di estinzione diverse non necessariamente ha lo stesso effetto.
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