I Testimoni di Geova violano la privacy suonando ai campanelli?

Ilena D’Errico

29/05/2023

La Cedu si è pronunciata sull’attività porta a porta dei Testimoni di Geova, ricordando che violano la privacy suonando ai campanelli e raccogliendo dati se non hanno ricevuto il consenso informato.

I Testimoni di Geova violano la privacy suonando ai campanelli?

Al giorno d’oggi l’attenzione alla privacy è sempre in crescita, per via della diffusione dei mezzi informatici e delle occasioni, più frequenti e massicce – in cui può essere violata. Non a caso, i tribunali si sono occupati più volte delle infinitesimali maniere con cui la privacy dei cittadini viene violata, spesso anche inconsapevolmente. È solo di questo mese, invece, la prima pronuncia giuridica che analizza il comportamento dei Testimoni di Geova. Il quesito di base è ovviamente: suonando i campanelli violano la privacy?

Per quanto possa sembrare banale, questa semplice domanda ha dato adito a un’approfondita riflessione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che d’ora in poi costituirà un precedente giuridico senza pari. Nel concreto, c’è finalmente la possibilità di difendersi dalle attenzioni non richieste dei Testimoni di Geova e soprattutto dalla raccolta dei propri dati.

Ovviamente, la fede religiosa non è né rilevante né influente sulla questione. A livello puramente legale, le medesime azioni compiute da qualsiasi altro soggetto diverso dai Testimoni di Geova avrebbero portato alle stesse conclusioni. Il punto cruciale è che, tuttavia, era necessaria una sentenza su questo caso specifico. Non per i Testimoni di Geova in quanto tali, ma per l’attitudine (di alcuni) a suonare i campanelli e raccogliere i dati dei cittadini senza richiedere loro il consenso.

I Testimoni di Geova violano la privacy suonando i campanelli

La Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul ricorso 31172/19 basato sul caso “Testimoni di Geova c. Finlandia”. In particolare, la decisione del 9 maggio della Cedu ha concluso che l’archivio di dati personali ottenuto dalla predicazione porta a porta senza il consenso degli interessati costituisce una violazione del diritto alla privacy e del Gdpr.

Emergono quindi due diverse condotte illecite:

  • La creazione di un database privato senza il consenso informato;
  • la violazione del diritto dei cittadini a non subire predicazioni indesiderate e disturbi.

Se l’ultimo punto è stato più volte affrontato dai tribunali, con tutti i diversi illeciti che possono configurarsi oppure no. Per esempio, è stato spesso tirato in causa il reato di stalking, anche se poi solo raramente questa ipotesi ha trovato riscontro nelle sentenze. Bisogna infatti ricordare che la predicazione religiosa porta a porta di per sé non costituisce alcun reato, e nemmeno un illecito, fa anzi parte della libertà religiosa garantita dagli ordinamenti europei a tutti i culti.

Può tornare utile qualche esempio pratico per cogliere la differenza, quella sorta di compromesso tra la libera pratica religiosa, che è un diritto dei Testimoni di Geova, e il diritto alla privacy e alla serenità all’interno delle proprie case. Se i Testimoni di Geova suonano al campanello proponendo di predicare e accettano di buon grado il disinteresse dei proprietari di casa, non si configura nessun illecito e tanto meno il reato di stalking. Anche se le visite dei Testimoni di Geova dovessero diventare frequenti, non sarebbe poi detto che si possa parlare di stalking, a meno che si presentino concreti effetti sulla vita quotidiana delle vittime.

Sul diritto alla privacy la questione sembra più spinosa, anche se fondamentalmente è davvero semplice. I Testimoni di Geova che suonano al campanello e raccolgono i dati delle persone che abitano nell’edificio devono richiedere il loro consenso informato?

Riportiamo quanto comunicato dall’ufficio stampa della Congregazione dei Testimoni di Geova:

«Teniamo a precisare che la sentenza ha confermato che l’attività di predicazione dei Testimoni di Geova è un diritto fondamentale protetto dall’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale non implica necessariamente la raccolta di dati personali e che pertanto può essere svolta liberamente. È importante far presente che il nostro ente di culto ormai da diversi anni non riceve, raccoglie o elabora dati personali relativi all’attività di predicazione porta a porta dei singoli Testimoni di Geova».

L’informativa è presente sul loro sito web ed è perfettamente idonea rispetto al Gdpr. Ci sarebbe anche da considerare che la Cedu si è pronunciata su un caso dell’anno 2000, anche se poi la sentenza resta un precedente significativo da applicare anche negli anni a venire. In sintesi, i Testimoni di Geova devono richiedere il consenso informato prima di procedere con l’attività porta a porta.

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# Legge

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