Anticipo dello stipendio, quando spetta l’acconto e come richiederlo

Simone Micocci

21 Novembre 2022 - 13:10

Potrebbe capitare che un dipendente abbia bisogno di un acconto dello stipendio. Ecco come richiederlo e cosa deve fare il datore di lavoro nel caso in cui sia favorevole al pagamento anticipato.

Anticipo dello stipendio, quando spetta l’acconto e come richiederlo

L’anticipo, o acconto, dello stipendio è quello strumento con cui il datore di lavoro corrisponde una parte della retribuzione prima della data di pagamento dello stipendio, o persino prima che il dipendente ne abbia maturato il diritto.

Sono diverse le opzioni possibili per l’anticipo dello stipendio. Ad esempio, il lavoratore potrebbe chiedere il pagamento di una parte dello stipendio riferito al mese corrente; in quel caso, quindi, il “debito” verrebbe saldato già con la prima busta paga utile, in quanto dal cedolino il datore di lavoro andrà a sottrarre la parte già riconosciuta a titolo di anticipo. Diverso il caso in cui, per necessità più importanti, il lavoratore abbia bisogno di una somma più elevata e quindi il datore di lavoro ne anticipa il valore di due o tre buste paga; in questo caso bisognerà accordarsi anche su un piano di restituzione, visto che il datore di lavoro potrebbe decidere di azzerare i successivi stipendi fino al saldo del debito oppure, in alternativa, potrebbe accontentarsi di piccole decurtazioni mensili fino a quando non avrà recuperato l’intero importo anticipato.

In ogni caso, però, va detto che la normativa non fissa né obblighidivieti. Ciò significa che non ci sono norme che vietano al lavoratore subordinato di chiedere che lo stipendio venga pagato - tutto, o solamente per un acconto - prima del termine previsto dall’accordo collettivo, ma allo stesso tempo non ci sono obblighi per il datore di lavoro il quale è libero di decidere se concedere o meno l’anticipo dello stipendio.

Chiedere l’acconto dello stipendio o anche che la retribuzione venga pagata in anticipo, quindi, è una facoltà in capo al lavoratore subordinato, ma non è un suo diritto assoluto dal momento che il datore di lavoro può rifiutarsi anche senza giustificazione.

Tuttavia, qualora dipendente e datore di lavoro si mettano d’accordo per il pagamento anticipato dello stipendio (anche solo di una parte) ci sono delle regole da rispettare, specialmente per quel che riguarda le modalità di pagamento. Di questi obblighi ve ne parleremo nel prosieguo dell’articolo, dove faremo chiarezza anche sulle modalità per presentare la richiesta di anticipo dello stipendio al proprio datore di lavoro.

Modalità per la richiesta dell’acconto

Come anticipato non ci sono norme che disciplinano l’anticipo dello stipendio; ecco perché allo stesso tempo non è prevista una procedura da seguire per presentare la richiesta.

Nonostante ciò consigliamo ai lavoratori di presentare la domanda per iscritto, motivando la propria richiesta in maniera dettagliata. Ricordiamo infatti che la possibilità di erogare un anticipo di stipendio in busta paga è rimessa alla volontà delle parti, quindi spetta al datore di lavoro valutare se esistono i presupposti per accettare la richiesta del dipendente.

A sua volta il datore di lavoro, nel caso accetti di concedere un acconto di stipendio, dovrà far firmare al dipendente una ricevuta nella quale questo conferma di aver ricevuto un anticipo. Nella stessa bisognerà indicare la data in cui è avvenuto il pagamento (che come vedremo di seguito dovrà essere effettuato con metodi tracciabili) e la mensilità a cui l’anticipo si riferisce.

Infine l’importo erogato a titolo di acconto dovrà essere sottratto dalla busta paga del mese di riferimento. Per farlo basta indicare nelle modalità di pagamento (se evidenziate) la dicitura “già saldata tramite b.b. in data X” specificando la somma pagata in anticipo.

Come pagare l’anticipo dello stipendio

È bene ricordare che dal 1° luglio 2018 è entrata in vigore la norma che vieta ai datori di lavoro di pagare lo stipendio in contanti; la retribuzione, infatti, deve essere corrisposta utilizzando esclusivamente delle modalità di pagamento tracciabili.

Ricapitolando, sono metodi consentiti:

  • bonifico su conto corrente (postale o bancario) identificato da codice Iban;
  • pagamento in contanti ma presso lo sportello (postale o bancario) dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • assegno consegnato direttamente al lavoro o - in caso di un comprovato impedimento - a un suo delegato.

Questi metodi di pagamento valgono anche per l’anticipo dello stipendio, visto che la firma che il dipendente pone sulla busta paga - o anche sulla ricevuta che certifica l’erogazione dell’acconto - non ha alcun valore legale.

In caso di mancato rispetto, ossia qualora il datore di lavoro decida di pagare un anticipo dello stipendio in contanti, questo andrà incontro (indipendentemente dal valore dell’acconto) a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000€ a 5.000€ euro.

Ricordiamo, prima di concludere, che qualora il datore di lavoro dovesse opporsi al pagamento anticipato di tutto o di una parte dello stipendio, vi è una seconda possibilità per il dipendente. In presenza di alcune circostanze, come ad esempio quando si ha bisogno di liquidità per l’acquisto della prima casa, la normativa riconosce il diritto del dipendente di ricevere l’anticipo del Tfr, ossia il pagamento anticipato di quanto maturato fino a quel momento a titolo di buonuscita.

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