Finalizzato all’inserimento lavorativo, l’apprendistato professionale è un contratto di lavoro subordinato, in alcuni casi disponibile anche agli over 30.
L’apprendistato professionale, anche detto apprendistato professionalizzante, è una delle tre tipologie di contratto di apprendistato. Come le altre, anche questo è un contratto di lavoro subordinato. A differenza delle altre due, questo ha come scopo l’inserimento lavorativo degli interessati con la qualificazione, o riqualificazione, professionale.
L’apprendistato professionale generalmente interessa i giovani tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, quindi fino a 30 anni non compiuti. Tuttavia, in alcuni casi particolari i limiti di età possono essere inferiori, fino ai 17 anni, o superiori.
Nella guida seguente analizziamo tutte le informazioni riguardanti l’apprendistato professionalizzante, lo stipendio, a chi è rivolto, quanto dura, e quali sono i diritti degli apprendisti.
Cos’è l’apprendistato professionale
Conosciuto anche come apprendistato professionalizzante, apprendistato di secondo livello, o contratto di mestiere, ha lo scopo di inserire o reinserire chi lo svolge nel mercato del lavoro.
L’intento, infatti, in questo caso è quello di far ottenere agli interessati una qualifica professionale valida ai fini contrattuali, a differenza dell’apprendistato di primo livello, dove si ottiene un titolo di studio secondario, o di terzo livello per un titolo terziario.
A chi è rivolto
L’apprendistato professionale, così come gli altri apprendistati, è rivolto ai giovani tra i 18 anni e 30 non compiuti, quindi 29 e 364 giorni. A differenza di altri apprendistati in questo caso però ci sono anche delle eccezioni.
- i ragazzi di 17 anni possono partecipare, se in possesso di una qualifica professionale;
- le società e le associazioni sportive che assumono apprendisti in apprendistato professionalizzante, hanno un limite di età massima ridotto. In questo caso il massimo è di 24 anni non compiuti, quindi 23 e 364 giorni;
- nei casi di lavoratori nelle liste di mobilità ordinaria, non ci sono limiti di età;
- infine, non ci sono limiti di età neanche per i beneficiari di indennità di disoccupazione, come la NASpI.
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato, quindi senza scadenza. Quello che scade invece è il periodo di formazione, durante il quale l’azienda dovrà occuparsi di gestire la formazione dell’apprendista, in modo che possa ottenere la qualifica professionale.
La formazione può essere svolta sia direttamente dall’azienda, oppure da un ente di formazione esterno. La durata minima dell’apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, e non può essere superiore ai 3 anni. In casi particolari, però, può raggiungere anche i 5 anni di durata. Questo avviene solo per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Nel rispetto di questi limiti, la durata effettiva del contratto può variare. In caso di assenza di lunga durata, quindi oltre i 30 giorni per malattia o infortunio, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere allungato di conseguenza.
Riguardo a quanto previsto per la durata dell’apprendistato professionalizzante, c’è un’eccezione: l’apprendistato stagionale. In questo caso è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, per le singole stagioni di interesse. La formazione viene svolta nel corso di diversi anni, durante i vari contratti.
Gli obblighi formativi
L’apprendistato professionale prevede una serie di obblighi formativi da parte dell’azienda. Questa formazione, che ha lo scopo di far ottenere all’apprendista le conoscenze necessarie per la qualifica professionale, può essere svolta sia da un tutor interno all’azienda, sia da un ente esterno.
L’apprendista deve ottenere due tipi di formazione. Si ha quella “di base” o “trasversale” svolta attraverso strutture accreditate o in impresa, con durata che varia a seconda dei singoli contratti. In aggiunta, c’è anche l’apprendimento tecnico che avviene durante l’orario di lavoro, che va a integrare la formazione. Questa è svolta gratuitamente dall’azienda ospitante.
La durata massima della formazione varia a seconda del titolo di studio dell’apprendista:
- 120 ore per gli apprendisti senza titoli, o con sola licenza elementare;
- 80 ore per gli apprendisti con diploma o qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per chi è in possesso di un titolo di laurea o equivalente.
A seconda di quanto previsto dal contratto, le ore di formazione possono anche essere inferiori.
Attivare contratto di apprendistato professionale
L’attivazione del contratto di apprendistato professionale segue degli step ben precisi.
- Per prima cosa il datore di lavoro deve inviare telematicamente il modello Unilav al centro per l’impiego almeno 24 ore prima del giorno dell’assunzione, avvisando dell’assunzione attraverso contratto di apprendistato.
- In seguito entro 45 giorni la regione comunica al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell’offerta formativa. In questa comunicazione viene fatto riferimento alle linee guida generali, agli orari, e alle sedi disponibili.
Alcuni contratti di apprendistato possono anche prevedere un periodo di prova.
Una volta concluso il periodo di formazione previsto dall’apprendistato ci si trova di fronte a due opzioni:
- proseguire il rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;
- rescindere il contratto senza bisogno dare motivazioni.
Apprendistato professionale e stipendio
Per quel che riguarda lo stipendio, è previsto che non possa mai essere inferiore di massimo due livelli rispetto alla categoria di riferimento. Varia comunque a seconda Ccnl di riferimento in questo caso.
Normalmente, nei contratti di apprendistato, lo stipendio parte a circa un 60% della retribuzione prevista per la posizione in cui si è stati assunti, che salirà fino al 100% nel corso degli anni successivi. Durante le ore di formazione, si otterrà una retribuzione pari al 35%.
Le tutele dell’apprendista
Essendo assunti con un contratto di lavoro subordinato, gli apprendisti usufruiscono di tutte le tutele previste in questo caso, ottengono quindi i contributi INPS e possono usufruire degli ammortizzatori sociali quando necessario.
In generale, chi ha un contratto di apprendistato, ha diritto a:
- NASpI;
- maternità, malattia, e ferie;
- assicurazione Inail contro infortuni e malattie professionali;
- versamento dei contributi;
- assegno unico o per il nucleo familiare.
Linee guida nazionali
Per quanto i contratti possano essere modificati a seconda delle esigenze dell’azienda e dell’apprendista, e da quanto previsto dalle singole regioni o province autonome, negli anni passati sono state istituite alcune linee guida nazionali obbligatorie da seguire. Queste prevedono:
- l’obbligatorietà della stesura di un piano formativo individuale, da consegnare all’apprendista nel momento dell’assunzione;
- che in caso di imprese multilocalizzate, la formazione rispetti le regole previste dalla regione in cui è presente la sede principale dell’azienda;
- l’obbligo di registrazione sia della formazione, sia dell’eventuale qualifica professionale attraverso un documento apposito con contenuti minimi, ovvero il libretto formativo del cittadino.
Dimissioni e licenziamento
Infine, durante l’apprendistato professionale è possibile sia dimettersi, sia essere licenziati. Oltre a poter scegliere di non proseguire il rapporto di lavoro alla fine dell’apprendistato, infatti, gli altri casi possibili sono:
- il mancato superamento del periodo di prova, quando previsto;
- durante il periodo di formazione, per giusta causa, sia in caso di dimissioni, sia in caso di licenziamento. In caso di licenziamento, questo deve essere sempre giustificato, e l’azienda non può rescindere il contratto senza preavviso.
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