L’ex coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento è disoccupato e non ha soldi sufficienti per pagarlo. Ecco cosa succede in questi casi e quando è obbligatorio il pagamento.
Se il giudice predispone il pagamento di un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge in seguito alla separazione, bisogna rispettare la sentenza e versare quanto dovuto nei tempi prestabiliti. È quindi lecito chiedersi cosa succede se il coniuge che deve pagare gli alimenti è disoccupato e se è obbligato a versare l’assegno anche quando effettivamente non ha i soldi per pagarlo.
Coniuge disoccupato: deve pagare l’assegno di mantenimento?
In linea di massima bisogna distinguere fra il caso in cui il coniuge che sarebbe tenuto al pagamento degli alimenti è già disoccupato al momento della separazione e quello in cui perde il lavoro successivamente. In genere, il solo fatto di essere in disoccupazione non ostacola l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento.
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In altre parole, il giudice che si occupa della separazione può predisporre il pagamento di un assegno di mantenimento anche se il coniuge obbligato è disoccupato. Al pari di ciò che accade per il mantenimento dei figli, infatti, la condizione di disoccupazione viene considerata come transitoria e passeggera. Si presuppone quindi che il coniuge disoccupato non resti a lungo senza un impiego, o comunque senza un modo per mantenersi.
Allo stesso tempo, anche se non esiste un divieto a riguardo, nella pratica è davvero molto difficile che un coniuge disoccupato sia obbligato a versare gli alimenti all’altro. L’assegno di mantenimento, infatti, non è un istituto essenziale nella separazione, ma viene determinato soltanto in presenza di determinati requisiti. In particolare, uno dei coniugi ha diritto all’assegno di mantenimento soltanto se (e fintanto che) non ha redditi sufficienti per mantenersi in modo autonomo. La valutazione economica operata dal giudice, peraltro, valuta il reddito netto di entrambi al fine di individuare e nel caso valutare il disquilibrio reddituale. Di conseguenza, è molto difficile che se uno dei due coniugi è disoccupato sia quest’ultimo a dover contribuire alle spese dell’altro coniuge, a meno che le sue condizioni di reddito siano nettamente superiori (a prescindere dall’esercizio dell’attività lavorativa).
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Esonero dal pagamento dell’assegno di mantenimento
Se il coniuge disoccupato ha condizioni economiche migliori dell’altro coniuge, e quest’ultimo non può provvedere diversamente alla propria sussistenza, allora anche il disoccupato è tenuto a versare gli alimenti previsti dalla sentenza civile. Come anticipato, si presuppone che le persone disoccupate si adoperino per migliorare la propria condizione e trovare un lavoro. Questo criterio, dunque, si applica anche al coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento. Il coniuge che riceve gli alimenti, infatti, deve comunque fare del suo meglio per risolvere il suo problema economico, così da non necessitare più l’assegno di mantenimento. Quest’ultimo, peraltro, non è più dovuto se il coniuge avente diritto è in grado di trovare lavoro ma si rifiuta.
Al contrario, quando il coniuge che ha diritto agli alimenti non può trovare lavoro (per motivi di salute ma anche di età e in ragione del contributo fornito alla vita familiare), l’altro coniuge dovrà corrispondere il mantenimento, se prescritto dal giudice, indipendentemente dal suo stato occupazionale. Nel caso in cui pagare il mantenimento risulti impossibile perché il coniuge, oltre a essere disoccupato, non ha proprio soldi per pagarlo, questa condizione dovrà essere dimostrabile. Bisogna quindi provare in modo aggettivo non solo la nullatenenza ma anche l’impossibilità di trovare un lavoro. Per qualsiasi problematica successiva alla decisione del giudice, come problemi di salute o anche grave peggioramento delle condizioni economiche, è possibile rivolgersi nuovamente al giudice per richiedere l’esonero dal mantenimento.
Sottoporre la decisione al giudice è molto importante, soprattutto se c’è la possibilità che nel frattempo l’altro coniuge abbia perso il diritto all’assegno di mantenimento. Essere esonerati ufficialmente dall’obbligo è infatti molto più complicato, a meno che si possa provare l’impossibilità assoluta di trovare un’occupazione. Nel caso in cui, pur lavorando, la capacità economica sia ridotta significativamente, il giudice può disporre una riduzione dell’assegno. In ogni caso è fondamentale agire per tempo, in quanto il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento può costituire il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
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