Come provare la qualità di erede?

Marco Montanari

31 Marzo 2022 - 17:15

Può capitare di dover dimostrare di essere eredi di un familiare deceduto, ad esempio, quando si vuole intervenire in una causa iniziata dal defunto: come provare, in questo caso, la qualità di erede?

Come provare la qualità di erede?

A seguito del decesso di un familiare potrebbe nascere l’esigenza di dimostrare di essere suoi eredi.

È quello che accade, ad esempio, quando si vuole intervenire in un giudizio iniziato in vita dal defunto, magari, per ottenere il riconoscimento di un credito.

La legge, infatti, prevede un apposito meccanismo per fare in modo che l’erede possa intervenire, se interessato, nella causa introdotta in precedenza dal de cuius.

In questo caso, egli ha l’onere di provare l’esistenza dei requisiti che gli consentono di intervenire in sostituzione della parte venuta a mancare: in altri termini, è tenuto a dimostrare la propria qualità di erede.

Ebbene, nell’articolo che segue, cercheremo di capire come assolvere questo tipo di onere probatorio.

Morte di una delle parti: cosa accade al giudizio?

Cerchiamo di capire, innanzitutto, cosa accade al processo civile in caso di morte di una delle parti.

Per prima cosa, va operata una distinzione a seconda dei casi, ossia se la morte è avvenuta prima o dopo la costituzione in giudizio della parte interessata.

Può accadere, ad esempio, che colui che intende avviare la causa (“attore”) venga a mancare prima che il suo legale abbia potuto depositare l’atto introduttivo nella cancelleria del giudice, ossia prima dell’iscrizione a ruolo del procedimento.

Supponiamo che l’attore abbia partecipato alle fasi precedenti alla causa, come all’eventuale procedimento di mediazione, e sia rimasto in vita fino alla notifica dell’atto di citazione alla controparte (“convenuto”).

Tuttavia, la morte interviene prima della sua costituzione in giudizio; la causa, dunque, può dirsi formalmente iniziata con la notifica dell’atto di citazione, sebbene la parte non abbia più potuto costituirsi.

Cosa succede in questo caso?

La legge risponde al quesito attraverso l’articolo 299 del Codice di procedura civile, che così dispone:

Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all’articolo 163bis.

Quindi, l’effetto della morte di una delle parti prima della costituzione in giudizio è l’interruzione del processo.

Ciò non avviene se:

  • coloro ai quali spetta di proseguire il giudizio si costituiscono volontariamente;
  • la controparte provvede a citarli in riassunzione, ossia decide di proseguire il giudizio direttamente nei loro confronti.

In altre parole, in questo caso l’erede – ovvero colui al quale spetta di proseguire il giudizio – può evitare l’interruzione del processo costituendosi volontariamente in sostituzione del de cuius (il defunto); ciò è quanto accade quando la parte deceduta prematuramente corrisponde all’attore.

Quando la morte riguarda, invece, il convenuto, l’interruzione può essere evitata dall’attore notificando un nuovo atto di citazione direttamente nei confronti dell’erede.

Cosa accade, invece, quando la morte interviene successivamente alla costituzione della parte in giudizio?

Occorre fare riferimento, in questo caso, al successivo art. 300, c.p.c., secondo cui:

Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.
Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento
.”

In altri termini, se il decesso della parte interviene dopo la sua costituzione, l’evento è comunicato dal procuratore e, dunque, dal suo avvocato, in udienza o attraverso la notifica alle altre parti del giudizio.

Al pari di quanto accade in caso di morte prima della costituzione in giudizio della parte, anche qui, a seguito della notifica ad opera del procuratore, il processo è interrotto, a meno che non intervenga:

  • la costituzione volontaria dell’erede;
  • la riassunzione del giudizio nei confronti dell’erede ad opera della controparte.

Va precisato che, per la giurisprudenza, la comunicazione della morte della parte rappresentata in giudizio costituisce un atto facoltativo dell’avvocato:

La dichiarazione dell’evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all’art. 300, comma 1, c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l’opportunità nell’esclusivo interesse della parte rappresentata, così che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non può integrare di per sé abuso del processo, né può incidere sulla durata del giudizio in danno della controparte, essendo a tal fine indifferente che l’interruzione si verifichi in un momento del processo piuttosto che in un altro.”

(Cass. civ. n. 20809/2018)

Egli quindi potrà decidere di proseguire il giudizio in base al mandato ricevuto dalla parte deceduta, oppure di interromperlo, per poi riassumerlo, eventualmente, per conto degli eredi.

Infine, nei rari casi in cui la parte si è costituita personalmente (senza l’assistenza di un legale), non occorre alcuna comunicazione poiché il processo si interromperà automaticamente alla data della morte.

Cosa si intende per “erede”?

Nel paragrafo precedente abbiamo visto cosa accade al processo civile in caso di morte di una delle parti; in tal caso, la legge consente all’erede di proseguire il giudizio intervenendo volontariamente ed evitando, così, l’interruzione.

Ma chi è legittimato a intervenire? In altri termini, cosa si intende, esattamente, per “erede”?

L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.”

(art. 459, c.c.)

In base a questa norma, dunque, la qualità di erede si acquista soltanto dopo l’accettazione dell’eredità.

Prima di tale momento, il successore è definito “chiamato all’eredità”.

Pur in assenza di un esplicito atto di accettazione, l’eredità può considerarsi accettata anche sulla base del compimento di atti che fanno presumere la qualità di erede. Si parla, in questi casi, di accettazione tacita:

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”

(art. 476, c.c.)

Rientra fra gli atti di accettazione tacita dell’eredità, ad esempio, l’esecuzione delle volture catastali riguardanti gli immobili appartenenti al de cuius.

Dunque, affinché l’interessato possa validamente intervenire nel giudizio promosso dal de cuius, è necessario che egli abbia formalmente acquisito la qualità di erede, attraverso l’accettazione – anche tacita - dell’eredità.

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, l’intervento volontario in giudizio del chiamato all’eredità costituisce proprio una forma di accettazione tacita:

L’intervento in giudizio operato da un chiamato all’eredità nella qualità di erede legittimo del “de cuius” costituisce accettazione tacita, agli effetti dell’art. 476 cod. civ. ,…,”

(Cass. civ. n. 8529/2013).

Per l’interessato sarà quindi sufficiente intervenire in giudizio (nei modi che si vedranno più avanti) per assumere formalmente la qualità di erede.

Intervento in causa dell’erede: come funziona?

Ma come deve avvenire tale intervento?

L’intervento dell’erede in giudizio può avvenire attraverso il deposito di un atto denominato comparsa di intervento volontario.

Attraverso tale atto, l’erede si costituisce in giudizio prendendovi parte al posto del de cuius e subentrando nella medesima posizione processuale.

Ciò significa che gli effetti della sentenza pronunciata all’esito della causa riguarderanno direttamente la persona dell’erede.

La costituzione in giudizio dell’erede può avvenire anche direttamente in udienza, che può essere la stessa udienza in cui è dichiarata la morte della parte oppure un’udienza successiva.

In alternativa, laddove non risulti fissata alcuna udienza, l’erede potrà chiederne la fissazione con apposito ricorso.

Tali regole si desumono dall’art. 302, c.p.c., secondo cui:

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.”

Come provare la qualità di erede

Abbiamo visto finora cosa succede in caso di morte di una parte del processo e come questo possa essere proseguito dall’erede.

Egli, a tal fine, è tenuto a dimostrare la propria qualità di erede: dovrà assolvere l’onere della prova circa la propria legittimazione a intervenire in giudizio.

Ma in che modo può essere assolto tale onere?

Ciò può avvenire attraverso la produzione in giudizio di prove documentali, quali:

  • il certificato di morte del de cuius (questo documento è destinato a provare, più che altro, l’evento della morte);
  • in caso di successione legittima, il certificato anagrafico di stato di famiglia o l’estratto dell’atto di nascita (quando il de cuius era uno dei genitori dell’erede);
  • in caso di successione testamentaria, il testamento;
  • se presente, l’atto di accettazione dell’eredità.

Può rappresentare un elemento indiziario anche la copia della dichiarazione di successione.

Per quanto riguarda l’accettazione dell’eredità, come già anticipato, essa può ritenersi implicita nell’atto stesso di intervento volontario, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 210/2021).

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# Legge

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