In alcuni casi, dichiarare una falsa residenza è reato. Ecco quando, cosa si rischia e quali sono le altre conseguenze per chi fornisce una residenza diversa da quella effettiva.
In alcuni casi, dichiarare una residenza falsa è reato, con tutto ciò che può seguire: dalla denuncia, al processo penale, finanche alla reclusione in carcere. Esistono poi ipotesi in cui la dichiarazione di una residenza falsa resta al di fuori dell’ambito penale, ma può avere una serie di risvolti molto spiacevoli. Ecco cosa stabilisce la legge e cosa rischia chi dichiara una residenza falsa.
La falsa residenza è reato, quando e cosa si rischia
La falsa residenza può integrare il reato di falsità ideologica, individuato dall’articolo 483 del Codice penale. Si configura questo reato quando si dichiara una residenza falsa in un atto pubblico oppure a un pubblico ufficiale. Si ha quindi il reato indipendentemente dalla forma scritta o orale con cui avviene la dichiarazione.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il concetto di atto pubblico è da intendersi in modo più esteso rispetto a quanto non avvenga nel campo civile, includendo così ogni atto con efficacia fidefacente, ovvero ogni atto che ha la funzione di provare i fatti attestati. Rientrano in questo campo tutti gli atti redatti dai pubblici ufficiali, compresi gli atti preparatori, gli atti interni tra uffici e gli atti di corrispondenza tra uffici.
Il reato si consuma per il semplice fatto che il cittadino dichiara al pubblico ufficiale una residenza, sapendo che è falsa. Si punisce, infatti, il dolo generico e non la condotta negligente. Commette un reato chi consapevolmente dichiara una residenza non corrispondente a quella reale, non chi commette un errore o si confonde.
Non serve, peraltro, che la falsa residenza sia registrata all’Anagrafe in quanto il falso si configura per qualsiasi dichiarazione a un pubblico ufficiale (come un poliziotto, un carabiniere o anche un controllore dell’autobus) o in un atto pubblico. Chi commette il reato di falsità ideologica rischia la reclusione fino a 2 anni. Se viene dichiarata una falsa residenza in atti dello stato civile (nascita, matrimonio o unione civile, morte, cittadinanza) la reclusione è di minimo 3 mesi.
Non rileva che la dichiarazione venga resa in un’autocertificazione, poiché se rivolta a un ufficio pubblico integra comunque il reato. Si pensi ad esempio all’autocertificazione inviata al Pra o alla motorizzazione. Al contrario, la semplice omissione del cambiamento della residenza non è in alcun modo punita, ma comporta problemi riguardo alla ricezione delle comunicazioni (che si considerano notificate all’indirizzo lasciato all’Anagrafe).
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Cosa rischia chi dichiara una residenza falsa
Chi dichiara una residenza falsa al di fuori dagli atti pubblici non commette un reato, ma rischia comunque gravi conseguenze che variano in base al motivo all’origine della falsa attestazione. In primo luogo, ci sono gli illeciti fiscali e tributari – volti a eludere le tasse – spesso concomitanti al reato di falso ideologico che comportano, oltre al pagamento di quanto dovuto, sanzioni aggiuntive. Un classico esempio è la falsa residenza per ottenere impropriamente l’esenzione Imu.
Dichiarare una falsa residenza a un altro privato può integrare gli estremi della truffa contrattuale, ad esempio in ambito di una vendita organizzata sul web in cui il venditore fornisce recapiti falsi per non essere rintracciabile.
Oltretutto, la dichiarazione di una falsa residenza comporta il rigetto dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza alcuna deroga. Anche dichiarare una falsa residenza al datore di lavoro non è un’opzione da prendere alla leggera, poiché tutte le comunicazioni inviate all’indirizzo falso saranno considerate ricevute, comprese eventuali sanzioni o il preavviso di licenziamento.
Infine, quando viene accertato il reato di falsità ideologica nella dichiarazione della residenza il Comune elimina la residenza e procede con la cancellazione anagrafica. Il cittadino non potrà quindi utilizzare i servizi pubblici, compresa l’assistenza sanitaria del medico di famiglia.
C’è poi un’ipotesi ancora più grave, nel caso in cui la falsa residenza rientri in reati più gravi. L’indebita percezione di erogazioni pubbliche, individuato dall’articolo 316 ter del Codice penale e punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni per i privati oppure dalla sanzione amministrativa (tra 5.164 e 25.882 euro entro il triplo di quanto percepito indebitamente) se la somma percepita non supera i 3.999,96 euro.
In questo reato rientrano tutti gli espedienti messi in atto per ricevere convenzioni, sussidi o vantaggi pubblici quando non spettanti. C’è poi la truffa aggravata (640 bis del Codice penale), punita con la reclusione tra 2 e 7 anni. In tutte le ipotesi di reato, al di fuori del falso ideologico, non è mai la sola falsa residenza a integrare l’illecito. La condotta, finalizzata a uno scopo illecito, si esprime invece con vari mezzi, tra cui la produzione di documenti falsi e anche la falsa residenza.
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